Categoria: 2012
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 settembre 2012
Validità: 30.04.2013
Parti: Agespi e Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Assistenza socio-sanitaria ecc., Agespi
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

Composizione delle parti
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 Struttura della contrattazione
• Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione
Art. 5 Bis Elemento di Garanzia Retributiva
Art. 6 Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 Ente Bilaterale Nazionale e Regionale/Territoriale
Bilateralità
Art. 7 a Ente Bilaterale Nazionale
Art. 7 b Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale
Art. 7 c Osservatorio Nazionale
Art. 7 d Enti bilaterali territoriale
Art. 7 e Finanziamento Enti Bilaterali
Art. 7 f Conciliazione
Art. 7 g Commissioni di certificazione
Art. 7 h Collegio arbitrale
Art. 7 i Clausola Compromissoria
Art. 7 j Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 8 Pari opportunità tra uomo e donna
Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 10 Assemblee
Art. 11 Permessi per cariche sindacali
Art. 12 Trattenute associative
Art. 13 Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Art. 14 Affissioni sindacali
Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 Assunzione
Art. 16 Periodo di prova
Art. 17 Assunzione a tempo determinato
Art. 18 Telelavoro
Art. 19 Contratti di inserimento o reinserimento
Art. 20 Lavoro temporaneo Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Apprendistato
Art. 22 Somministrazione di lavoro a tempo determinato Percentuali di ammissibilità
Art. 23 Lavoro a tempo parziale
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 24 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 25 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori di handicap
Art. 26 Superamento delle barriere architettoniche
Art. 27 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 28 Divise e indumenti di servizio
Art. 29 Attività di volontariato
Art. 30 Donazioni di sangue e/o di midollo
Art. 31 Assistenza Legale
Art. 32 Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti con l'utenza
Art. 33 Ritiro della Patente
Art. 34 Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
Art. 35 Diritto allo studio
Art. 36 Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Inquadramento
Art. 37 Classificazione del personale
Art. 38 Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 39 Mansioni promiscue
Art. 40 Passaggio di livello
Art. 41 Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica.
Trattamento economico

Art. 42 Elementi della retribuzione
Art. 43 Retribuzione mensile nazionale conglobata
Art. 44 Corresponsione della retribuzione
Art. 45 Tredicesima mensilità
Art. 46 Quattordicesima mensilità
Art. 47 Trattamento di Famiglia
Art. 48 Scatti di anzianità
Art. 49 Uso della mensa e dell'alloggio
Orario, festività, riposi
Art. 50 Orario di lavoro
Art. 51 Riposo settimanale
Art. 52 Lavoro straordinario
Art. 53 Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 54 Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 55 Ferie
Art. 56 Reperibilità
Art. 57 Richiamo in servizio
Art. 58 Trattamento di missione
Art. 59 Trasferimenti di residenza
Art. 60 Condizioni di trasferibilità
Titolo VI Permessi aspettative congedi
Art. 61 Aspettativa per servizio militare e richiamo alle armi, aspettativa per servizio civile
Art. 62 Tutela della maternità e della paternità
• Congedo maternità
• Congedo parentale
Art. 63 Congedo matrimoniale
Art. 64 Permessi retribuiti per eventi e cause particolari
Art. 64 Bis Ulteriori permessi
Art. 65 Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 66 Banca Ore
Art. 67 Aspettativa non retribuita
Art. 68 Malattia ed infortunio
Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 Doveri del personale
Art. 70 Ritardi ed assenze
Art. 71 Provvedimenti disciplinari
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 72 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 73 Licenziamento individuale
Art. 74 Appalti - Cambi di gestione
Art. 75 Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Procedura per l'esame delle controversie
Art. 76 Commissione paritetica nazionale o territoriale
Titolo X Welfare contrattuale
Art. 77 Disciplina Quadri
Art. 78 Previdenza Complementare Fondo di previdenza complementare Fonte
Art. 79 Formazione continua (Fondo Professioni)
Art. 80 Assistenza Sanitaria integrativa
Art. 81 Diritto delle prestazioni del welfare contrattuale
Linee guida per la realizzazione di percorsi formativi ai sensi dell'Art. 21 Apprendistato, CCNL "Agespi"
Allegati
Allegato 1 Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
Allegato 2 Accordo per l'elezione delle RSU nelle realtà di cui alla sfera di applicazione del CCNL Agespi
Allegato 3 Accordo per l'applicazione del d.lgs. 81/08
Allegato 4 Regolamento OPP Organismo Paritetico Provinciale
Allegato 5 Statuto Ente Bilaterale Nazionale
Allegato 6 Statuto tipo dell’ente bilaterale territoriale Ebiage
Allegato 7 Compostone delle controversie
Allegato 8 Certificazione dei rapporti di lavoro
Allegato 9 Responsabilità sociale dell'impresa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza Agespi, 5 settembre 2012

Composizione delle parti
In data 5 settembre 2012 tra Agespi Associazione Gestore servizi Sociosanitari e Cure Post-Intensive […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) […], unitamente ad una delegazione trattante […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […], e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) nella persona del Segretario Confederale […], quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad Agespi.
Copia del presente Contratto, nei termini di legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed i dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate, operanti nel campo socio-sanitario-assistenziale-educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza Agespi.
Per Associazioni ed iniziative Organizzate sì intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali: privati, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
• servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
• servizi per portatori di handicap comunque denominati {istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc);
• servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e similari, Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), Centri Diurni per Disabili (CDD), Strutture di Riabilitazione, Hosplce, RSA psichiatriche e di riabilitazione psichiatrica servizi per le dipendenze, Assistenza Domiciliare, ecc..).
Le Parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo per le realtà aderenti all'Agespi, impegnandosi ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio Nazionale Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per il personale dipendente delle Istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le Parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per fame parte Integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Primo livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
• analizzare l'andamento del settore;
• valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
• valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
• valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
• promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Secondo livello
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
• analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
• assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
• verificare ì programmi ed i progetti di sviluppo;
• assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
• coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU o RSA e alle OO.SS, firmatarie, ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 5 Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui a! presente CCNL si svolga su due livelli:
• Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
• Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL, Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede Agespi e le OO.SS, firmatarie del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le partì, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'istituzione.
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede Regionale
- Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;
- Individuazione di strutture di diversa natura rispetto a quelle di cui all'art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56;
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 22 per l'utilizzo dei contratti a termine, di inserimento, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio cosi come previsto dall'art. 34;
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1
Sede Territoriale
- Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;
- Individuazione di strutture di diversa natura rispetto a quelle di cui all'art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56;
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 22 per l'utilizzo dei contratti a termine, di inserimento, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34.
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1.
Sede di Istituzione
a) Materie sulle quali è prevista l'informazione ed il confronto tra le parti:
- Esercizio del volontariato così come previsto dall'art. 29
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50 secondo comma
- Soluzione delle eventuali ripercussioni su! dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 74.
b) Materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti:
Prima applicazione contrattuale nelle istituzioni che applicano altri CCNL
Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6
Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35.
Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 50.
Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 50.
Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
Modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dall'art. 28.
Attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell'art. 1.

Art. 7 Ente Bilaterale Nazionale e Regionale/Territoriale
L'Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) componenti dei quali 3 (tre) designati da Agespi e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per io studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione dei settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza aderenti all'Agespi, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con ì diversi livelli istituzionali.
In ogni Territorio o laddove diversamente pattuito a livello regionale, i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Territoriali con le medesime finalità.
Nota
Le parti si impegnano a definire io statuto ed a costituire l'ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo.
Lo statuto farà parte integrante del presente CCNL.

Bilateralità
Le Parti confermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.

Art. 7 a Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale Nazionale per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali
a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori di cui all'art. 1, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire ¡’Osservatorio Nazionale, per i dipendenti da aziende dei settori di cui all'art. 1, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91, g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e/o regionali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
hi) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (Fondo Professioni)
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
l bis) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanza lavoratori sicurezza all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;
m bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per i settori di cui all'art. 1.
r) promuovere attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro con il tramite degli Organismi Paritetici Provinciali e la costituzione degli RLST.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad Ebiage, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità.
In considerazione di quanto sopra affermato circa l’importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente sì attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tati organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.

Art. 7 b Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alte parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.

Art. 7 c Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Nazionale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, ('Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
1. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei singoli settori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri Istituzionali;
2. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
3. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento, di apprendistato nonché dei contratti a termine;
4. riceve dalle Organizzazioni gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
5. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
6. svolge le funzioni previste dal CCNL su: contratti a tempo determinato; contratti d'inserimento; apprendistato.

Art. 7 d Enti bilaterali territoriale
1. L'Ente Bilaterale territoriale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla 1) dell'art. 7 quater, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987;
restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall‘art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con lo Statuto e il Regolamento dell'Ente Bilaterale.
2. L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto specifico.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre componenti rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni informative previste dal CCNL su:
• contratti di apprendistato
• contratti a tempo determinato;
• contratti d’inserimento;
• tutela della salute e della dignità della persona);
• quant'altro concordato successivamente tra le parti
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dal contratto.

Art. 7 f Conciliazione
Ai sensi della Legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412- ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 38.

Art. 7 g Commissioni di certificazione
Le parti convengono che all'interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs 276 del 2003, a svolgere l'attività di certificazione di:
- Contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una presentazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie,
- Rinunzie e transizioni di cui all'art. 2113 cod. civ, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al presente CCNL.

Art. 7 h Collegio arbitrale
Ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Parti Sociali Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste ai precedente primo comma, il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre componenti, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Agespi territorialmente competente, un altro designato della organizzazione sindacale territoriale Fisascat-Cisl e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potrebbe prevedere;
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano te disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 c.p.c. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412 quater c.p.c.
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, delta legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

Art. 7 i Clausola Compromissoria
Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di sui alla sezione IV, titolo V, capo IX.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione de! contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché delle lavoratrici dall’inizio dei periodo di gravidanza fino ai compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

Art. 8 Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 e nello spirito di quanto previsto dall’art. 1 della L. 53 8 marzo 2000, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'Agespi. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività,
Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento,

Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 Rappresentanze sindacali unitarie

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte Integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 10 Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 14 Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie dei presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle Segretarie e dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'istituzione.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 Assunzione

L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio dei datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.
Nel rispetto di quanto previsto dalia legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, Ivi compreso l'impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell'Ente (ad es.: Soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
[…]
g. certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
j. libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
[…]
Ulteriori documenti previsti o prevedibili dall'osservanza delle leggi di Impiego privati.
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e del lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fisiochinesi-terapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore.
I predetti profili professionali non costituiscono figure di natura tecnico esecutiva ai fini della L 12/3/99 n. 68.

Art. 17 Assunzione a tempo determinato
Le parti confermano che, in considerazione delta particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL.
L'assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.
Sarà pertanto consentito il ricorso al contratto a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo o sostitutivo. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno per motivazioni particolari;
- esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni contingenti ove ai bisogni dell'utenza non è possibile sopperire con il normale organico;
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7.10.1963 n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni;
- esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati nei tempo, aventi carattere occasionale o straordinario;
- sostituzione di personale assente per malattia, maternità, servizio militare, ferie anche plurime e sequenziali, aspettative in genere con o senza retribuzione, ed in ogni altro caso per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.
In ogni caso l'apposizione del termine sarà priva di effetto se non risulti direttamente o indirettamente da atto scritto in cui siano specificate le ragioni dell'apposizione de! termine, la data di presunta scadenza del rapporto e - nei casi di sostituzione - il nominativo o i nominativi dei lavoratori sostituiti.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore o alla lavoratrice interessata entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Non è ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- qualora si tratti di enti o istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
- per lo svolgimento di mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati nell'arco dei sei mesi precedenti, salvo che ciò avvenga in base a specifico accordo sindacale, o che il contratto a termine sia concluso con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8 L. 223/91, o che il contratto a termine serva per sostituire lavoratori assenti, o che infine il contratto a tempo determinato venga stipulato con durata iniziale non superiore a tre mesi.
Qualora alla scadenza del contratto perdurino le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che avevano determinato la stipula del contratto originario, ovvero si presentino nuove esigenze riconducibili alle medesime motivazioni, il contratto a termine potrà, con il consenso del lavoratore o della lavoratrice, essere prorogato solo nel caso però in cui il contratto originario sia inferiore a tre anni.
La proroga potrà operare una sola volta sempreché si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto originario, e la sua durata sarà tale da non superare il periodo di tre anni, computando in tale periodo sia il contratto originario che quello prorogato.
Qualora il lavoratore o la lavoratrice vengano riassunti con un secondo contratto a termine senza alcuna interruzione rispetto al primo contratto, il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto. Qualora il secondo contratto intervenga entro 10 giorni dalla scadenza del primo di durata fino a sei mesi, ovvero entro 20 giorni dalla scadenza del primo di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considererà a tempo indeterminato.
I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni affidate al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08
I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai nove mesi sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della L. 20.5.70 n. 300.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Nota: La disciplina di cui al presente articolo non si applica, in quanto regolamentati da apposita normativa contrattuale, ai contratti di lavoro somministrato, ai contratti di inserimento, ai rapporti di apprendistato, né alle attività di stages e/o tirocinio.

Art. 18 Telelavoro
1. Definizione
Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. .
2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa, Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL.
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3. Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà compieta ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4. Collegamenti telefonici […]
5. Arredi

Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6. Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dai normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7. Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.
8. Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6.
9. Diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alte informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10. Controlli a distanza
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione dei lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
11. Sicurezza
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza
In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs, 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone In prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12. Riservatezza […]

Art. 19 Contratti di inserimento o reinserimento
Il contratto di inserimento o reinserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale finalizzato all'adattamento delle competenze professionali soggettive ad un determinato contesto organizzativo, l'inserimento della lavoratrice o del lavoratore nello specifico mercato del lavoro del settore socio- sanitario - assistenziale ed educativo Agespi, così come definito dall'art. 1 del presente CCNL.
Potranno essere assunti con contratto di inserimento o reinserimento i seguenti soggetti:
- giovani tra i 18 e i 29 anni di età
- disoccupati di lunga durata fino a 32 anni di età
- ultra-quarantacinquenni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
- lavoratrici o lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che vogliano intraprendere o riprendere un'attività
- lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le parti convengono che per disoccupati di lunga durata> ai sensi del comma precedente si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi:
- la durata del contratto, entro un minimo di nove ed un massimo di diciotto mesi, salvo il caso dei soggetti con handicap fisico o mentale per ì quali la durata potrà estendersi fino a trentasei mesi. Qualora si tratti di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima sarà di 12 mesi entro i quali la durata effettiva sarà stabilita tenendo conto della congruità delle competenze possedute dalla lavoratrice o dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;
- il progetto individuate di inserimento, definito con il consenso della lavoratrice o del lavoratore, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del soggetto al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Il progetto di inserimento dovrà prevedere (a) la qualificazione al cui conseguimento il progetto è preordinato; (b) le modalità con cui verrà realizzata la formazione. Questa sarà composta da una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore;
[…]
- l'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 50 del presente CCNL; per orari lavorativi a tempo parziale, si farà riferimento all'art. 23; 
- il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal presente CCNL in rapporto al livello di inquadramento, che non potrà essere inferiore a due livelli rispetto al livello di inquadramento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle a cui è preordinato il progetto di inserimento o reinserimento;
[…]
Per quanto riguarda il numero massimo dei contratti di inserimento o reinserimento che potranno essere utilizzati da ogni singolo Ente, si fa riferimento all'art. 22 del presente CCNL
[…]
Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore ed all'accordo interconfederale in materia dell'11.2.2004.
Nota.
In attesa delle modalità di attuazione in materia di 'libretto formativo', in fase di definizione legislativa, la registrazione delle competenze acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento sarà curata dagli Enti datori di lavoro.

Art. 20 Lavoro temporaneo Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte dei soggetti utilizzatori è motivata da ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo. In particolare, gli Enti utilizzatori potranno farvi ricorso nelle seguenti fattispecie;
1. per particolari punte di attività;
2. per l'effettuazione di servizi definiti e predeterminati nel tempo, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività;
3. per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 6° livello compreso.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito:
(a) per la sostituzione di personale in sciopero;
(b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli accordi sindacali;
(c) da parte di Enti o istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08
Con riferimento al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà superare per ciascun trimestre la media dell'8 per cento degli occupati stabilmente dall' utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ciascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato ii totale dei rapporti a tempo indeterminato in atto presso l’Ente utilizzatore.
Gli Enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente forniti dall' utilizzatore.
[…]
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L. 300/1970. Gli Enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o in mancanza alle RSA o in mancanza alle O.S. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed il motivo del ricorso ad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula dei contratti in questione.
Annualmente gli Enti utilizzatori forniranno ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti stipulati e la loro durata, nonché il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Art. 21 - Apprendistato
A) Finalità dell'istituto
1. Considerato ii comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito dei confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, ritengono che l’istituto dell’apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l’incremento dell'occupazione giovanile.
2. L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi d'informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.
3. Le parti concordano la presente disciplina dell’istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare ('attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata 3ll’acquisizione di professionalità, conformi da parte degli apprendisti.
4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs n. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
B) Ammissibilità
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
- Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca:
La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale,
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: 6, 5, 5s, 4, 4s, 3, 3s e 2 ovvero nelle posizioni economiche dal sesto al secondo della classificazione del personale, di cui all'art. 37 del CCNL. È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati; infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche o per specifici settori, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
C) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età
1. Requisiti del contratto

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata dei periodo di apprendistato, il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
2. Proporzione numerica
In virtù dell’art. 2 comma 3 del Dlgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
D) Percentuale di conferma […]
E) Periodo di prova
[…]
F) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento delta qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
G) Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre ¡'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
e) registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
2. Le aziende daranno comunicazione per Iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza dei periodo di apprendistato,
H) Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dai presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
I) Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G), sono comprese nell'orario di lavoro.
3. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
4. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria dei rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001
5. il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.
6. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
L) Trattamento economico […]
M) Malattia
[…]
N) Durata dell’apprendistato

1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:

18

5°S - 5° - 4*5 - 4°

24

3°s - 3° - 2°

36

2. La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 12° mese: 85%
- dal 13° al 24° mese: 90%
3. La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (4s) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° ai 9° mese: 85%
- dal 10° al 18° mese: 90%
O) Estinzione del rapporto di apprendistato […]
P) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Q) La "formazione interna"
1. in attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs. n. 167/2011, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche così come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
R) Tutor aziendale
1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare ¡e competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte dei datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art, 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
S) Durata della formazione
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, sì cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
4. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
5. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili ne! libretto dell'apprendista.
T) Formazione: contenuti e modalità di erogazione
1. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.
3. I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
4. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delLe qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato.
5. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizione legislative vigenti nell'apposito libretto formativo in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.
U) Commissione apprendistato
Al fine di ultimare la definizione dei profili formativi e di monitorare l'andamento dell'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato, le parti convengono di insediare presso l'Ente Bilaterale una apposita commissione paritetica composta da 12 componenti, 6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale equamente ripartita tra le OOSS stipulanti il presente CCNL.
V) Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 Somministrazione di lavoro a tempo determinato Percentuali di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 17, ad eccezione del punto (c) di detto articolo, con contratto di inserimento o reinserimento di cui al precedente art. 19, con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 20, ed infine con contratto di apprendistato di cui al precedente art. 21 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All'interno di detta percentuale, l'utilizzo del lavoro temporaneo e/o somministrato di cui all'art. 20 non potrà superare l'8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell'ambito della contrattazione decentrata.

Art. 23 Lavoro a tempo parziale
[…]
Fatto salvo il principio per cui il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, il trattamento economico e normativo sarà rapportato all'entità della prestazione lavorativa con criteri di proporzionalità.
La trasformazione dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà disciplinata secondo i seguenti principi:
1) volontarietà di entrambe le parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze del servizio e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Provinciale del Lavoro.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a parziale, avranno diritto di precedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori in relazione alla qualifica.
Avranno diritto al passaggio a "tempo parziale" le lavoratrici e i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa certificata dai servizi sanitari competenti per territorio. Essi avranno altresì il diritto, a richiesta, di tornare al "tempo pieno".
[…]
Le ore supplementari e/o straordinarie di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella 'Banca - Ore' prevista all'art. 66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.
[…]
Ai fini di qualsiasi normativa, ivi compresa quella del Titolo III del presente CCNL, i lavoratori e le lavoratrici part-time di qualsiasi tipo verranno conteggiati nell'organico dell'Ente in proporzione al contratto individuale.
Entro giugno 2013 verrà istituita un'apposita Commissione che valuterà la possibilità di concordare strumenti contrattuali specifici per definire le figure sostitutive per i periodi di assenza straordinaria dei lavoratori, anche attraverso la verifica del part time misto.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 24 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche

Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalie strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n. 162,
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dai presente contratto.
Altresì si conviene che si possa attivare la loro sostituzione in base a quanto previsto dall'Art. 17

Art. 25 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
La fruizione dei permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della predetta legge non comporterà riduzione degli istituti contrattuali.

Art. 26 Superamento delle barriere architettoniche
I progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o istituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Art. 27 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti nei settori di cui all'Art. 1, le parti rinviano allo specifico accordo, allegato al presente contratto, l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. 

Art. 28 Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello regionale o di e di Istituzione.

Art. 30 Donazioni di sangue e/o di midollo
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.

Inquadramento
Art. 38 Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori

La prestatrice o il prestatore di lavoro deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a cui sia stata/o assegnata/o, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
[…]

Art. 41 Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica.
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva la Inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno ai fini del mantenimento del posto di lavoro e nell'ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

Orario, festività, riposi
Art. 50 Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
All'atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. di cui all'art. 9 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate.
All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate al livello di Istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di lavoro medio è di dodici mesi.
Allo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità dei servizio, potrà altresì essere concordato che qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo.
Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.
Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5/3/1977 n. 54 ed al D.P.R. 28/1/1985 n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al presente articolo.
Riposo giornaliero
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore.
Riduzione di orario
Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a nove giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre.
Le predette giornate e quelle di cui all'art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.
Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella 'Banca-Ore' di cui all'art. 66 del presente CCNL.

Art. 51 Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 53.

Art. 52 Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato,
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
[…]
Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella 'Banca-ore' di cui all'art. 66, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all'articolo seguente.

Art. 53 Lavoro ordinario notturno e festivo
[…] È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6; esso non potrà superare le otto ore in media in un periodo di riferimento di due settimane.
[…]

Art. 55 Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.
[…]

Art. 56 Reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.
• Reperibilità esterna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
2. darà diritto ad un compenso orario […]
È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.
• Reperibilità interna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all'interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
2. detta reperibilità è retribuita […]
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 52.

Art. 57 Richiamo in servizio
Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità dei servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.
Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfetariamente con € 6,00.
La prestazione darà luogo a quanto previsto dall'art. 52.

Titolo VI Permessi aspettative congedi
Art. 62 Tutela della maternità e della paternità

La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A testo unico 151/2001.

Congedo maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di cinque mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
Trattamento economico […]
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno.
Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.
I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione. La donna può uscire dall'Ente.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di permesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Divieto di lavoro notturno
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104
Divieto di licenziamento […]
Divieto di sospensione dal lavoro […]
Diritto al rientro
Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti,
Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
Dimissioni […]

Congedo parentale
[…]
Trattamento economico […]
Figli con handicap grave
La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all'Ente datore di lavoro di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in alternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente.
La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto ad un congedo retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa (anche frazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall'Ente datore di Lavoro e corrisponde all'ultima retribuzione, il congedo viene concesso Entro 60 giorni dalla richiesta.
Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per malattia del figlio che possono essere cumulati.
Il genitore di minore con handicap ha diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa, senza consenso, ed a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza.
Malattia del figlio
Entro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dai lavoro, senza limiti e senza retribuzione, previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni annui pro-capite, senza retribuzione, Le assenze per malattia del bambino trovano applicazione anche nei caso di genitori adottivi o affidatari.
I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell' anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme in vigore in materia di tutela della maternità/paternità e di tutela dei disabili.

Art. 66 Banca Ore
Nella Banca Ore verrà accumulato l'accantonamento e/o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 50, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 54 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla Banca-Ore.
Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.

Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 Doveri del personale

Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione).
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La prestatrice ed il prestatore d'opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto,
È vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare net locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'Ente.
È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 71 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nel casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nel sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
[…]
2. assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
3. non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio dei lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; ometta di preavvertire e/o giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 70;
4. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5. fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
6. introduca e/o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'istituzione;
7. si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
8. partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa;
9. bestemmi nei luoghi di lavoro;
10. violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'istituzione;
[…]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sui lavoro;
[…]
c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno;
[…]
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;
f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
j) violazione delle norme in materia di armi;
k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
[…]
m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
Sospensione cautelare
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.
[…]

Titolo IX Procedura per l'esame delle controversie
Art. 76 Commissione paritetica nazionale o territoriale

È istituita in Roma presso la sede (Agespi), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti ii presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le partì interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Entro sei mesi dalla firma del Contratto, le parti - su indicazione della Commissione paritetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato.
In ogni territorio i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche territoriali aventi il compito di:
a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi di secondo livello o di Istituzione;
b) definire l'applicazione de! CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL;
c) con riferimento alla Legge 108/1990 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articoli contrattuali.

Allegato 2 Accordo per l'elezione delle RSU nelle realtà di cui alla sfera di applicazione del CCNL Agespi
Prima parte
Modalità di costituzione e di funzionamento

1. Ambito ed iniziative per la costituzione

Nelle realtà nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, si potrà dar luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sulla base di liste presentate ad iniziativa unitaria delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 23 Luglio 1993, nonché del presente accordo e del presente CCNL.
Hanno altresì potere di iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
1. raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto ai voto;
2. accettino espressamente e formalmente con un atto scritto il contenuto del presente accordo.
2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 del seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nella realtà interessata, ed alfa sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
Nella composizione delle liste si garantirà una adeguata rappresentanza delle diverse professioni nonché una adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Designazione nelle liste
Non è ammessa la designazione nella lista di organizzazione di lavoratori aderenti ad altra organizzazione.
4. Numero dei Componenti
Con riferimento a quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo "rappresentanze sindacali" il numero dei componenti delle RSU è così determinato:
N° 3 rappresentanti da 16 3 50 addetti
N° 6 rappresentanti da 51 a 150 addetti
N° 9 rappresentanti da 151 a 200 addetti
N°12 rappresentanti da 201 a 300 addetti
N° 15 rappresentanti da 301 a 500 addetti
N° 18 rappresentanti da 501 addetti in poi
Per il computo dei componenti le RSU si fa riferimento ai numero totale degli addetti, come stabilito al punto 1 del presente accordo, delle diverse realtà facenti capo alla medesima istituzione nell'ambito provinciale.
5. Compiti e funzioni
Le RSU elette e formalmente insediate, subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni a essi spettanti sia per effetto delle disposizioni della Legge 300/1970 che di altre leggi, sia per quelle disciplinate da CCNL o accordi collettivi secondo le modalità ed entro i limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal voto e in quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati di categoria e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni stipulanti il presente accordo e il CCNL Agespi, le attività negoziali per le materie proprie del livello di istituzione, secondo le modalità definite dallo stesso CCNL nonché in attuazione delle politiche Confederali delle OO.SS. di categoria,
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla RSU presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni dell'organizzazione sindacale.
6. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e delle strutture sindacali esistenti comunque denominate nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti della RSA o di strutture analoghe comunque denominate, diritti, permessi e libertà sindacali nei confronti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.
Si procederà all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertà sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale a livello di azienda. In favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e il presente accordo, sono fatti salvi i seguenti diritti:
1. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nel limiti di un terzo delle ore disponibili per effetto di disposizioni contrattuali, restando le rimanenti riservate alla iniziativa della RSU;
2. diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle organizzazioni come definita dal CCNL;
3. diritto alle aspettative sindacali secondo le disposizioni vigenti;
4. diritto ai permessi non retribuiti di cui all'Art. 24 Legge n. 300/1970;
5. diritto di sede per lo svolgimento delle riunioni e di affissione secondo le disposizioni vigenti.
Le organizzazioni sindacali di categoria, aderenti a! presente accordo restano titolari di altri diritti, libertà sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto previsto nella Legge n. 300/1970, dalla contrattazione ai diversi livelli.
In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarà determinata la quota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutele da mantenere alla disponibilità delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ed esse spettanti.
7. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti le RSU restano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle successive eiezioni.
La RSU uscente, unitamente alle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del punto 1 del presente accordo, provvederà ad indire le elezioni mediante comunicazione ai lavoratori e alla direzione aziendale secondo le modalità stabilite dal presente accordo.
In caso di mancato rinnovo entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del mandato, le OO.SS. territoriali indicheranno alla direzione dell'istituto o dell'ente, nello rispetto dello spirito del presente accordo, le proprie decisioni in merito.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, io stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario qualora sia stato designato nella quota del terzo riservato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, sarà sostituito con altro componente dalla medesima organizzazione sindacale.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
8. Revoca delle RSU
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle RSU.
La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori aventi diritto al voto.
La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del monte ore contrattuale, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori del medesimo collegio.
9. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 Legge 300/1970, che siano firmatarie del presente regolamento nonché quelle che aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nella realtà interessata e al fine di evitare sovrapposizione di rappresentanza, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
In assenza di RSU e fino alla loro elezione e formale insediamento, le RSA costituite ai sensi della legge 300/70 svolgeranno le funzioni ad esse demandate dalla stessa.
10. Decisioni
Le decisioni di competenza della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti,
11. Coordinatore
Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore organizzativo avente il compito di convocare la RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento della stessa.
In presenza dell'esecutivo, il coordinatore organizzativo viene individuato ai suo interno e le sue attività vengono svolte di concerto e su manato dell'esecutivo stesso.
Riunioni straordinarie della RSU possono essere richieste per iscritto da un terzo dei suoi componenti, in tal caso il coordinatore ha l'obbligo di convocare la RSU assicurando a tutti i componenti la possibilità di partecipare,
12. Esecutivo
Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un organismo di coordinamento denominato Esecutivo.
Dell'Esecutivo devono far parte rappresentanti sia del settore che delle aree contrattuali in proporzione al numero degli eletti nella RSU.
L'Esecutivo coordina il lavoro della RSU e ne attua le decisioni. Fatti salvi i poteri decisionali e di indirizzo delle RSU, nonché di composizione della delegazione negoziale, di norma quest'ultima è costituita dall'Esecutivo anche con eventuali integrazioni.
Di norma il numero dei componenti dell’Esecutivo non può superare il 20% dei numero dei componenti la RSU,
Parte seconda
Disciplina della elezione della RSU

1. Modalità per indire le elezioni
L'attivazione delle procedure per indire le elezioni delle RSU compete, congiuntamente, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL Agespi.
Le elezioni saranno indette mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'istituzione o l'ente metterà a disposizione e da inviare alla Direzione Aziendale, la quale dovrà contenere anche i termini entro i quali dovranno pervenire eventuali designazioni nella commissione elettorale.
In caso di rinnovo della RSU, le medesime organizzazioni sindacali, unitamente alla RSU uscente, attiveranno le procedure previste dal presente accordo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU interessata.
2. Termine per la presentazione delle liste
Il termine per la presentazione delle liste è fissato in 15 giorni dalla data di attivazione della procedura ovvero di pubblicazione all'albo della indizione delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali competenti.
3. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di lista potrà designare un lavoratore dipendente dell'istituzione o ente, non candidato.
La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che hanno attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organizzazioni aventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno alta stessa.
4. Compiti della commissione elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a. ricevere la presentazione delle liste;
b. deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
c. verificare la valida presentazione delle liste;
d. portare a conoscenza dei lavoratori (e liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività sindacale almeno 8 giorni prima della data fissata delle elezioni;
e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività della realtà interessata;
f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
h. proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.
5. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi il diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'azienda.
6. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e gli apprendisti.
7. Presentazione delle liste
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, dopo l'attivazione del percorso unitario da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL purché in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1 prima parte del presente accordo, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno 10 giorni prima della data fissata per le lezioni.
Le liste dei candidati devono essere controfirmate da un numero di presentatori almeno pari al 5% dei lavoratori dipendenti e tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
8. Scrutatori
È in facoltà delle organizzazioni presentatrici di lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori eiettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
In assenza di designazione di scrutatori per tutte le liste concorrenti, il ruolo di scrutatori viene assunto dai componenti la Commissione Elettorale.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio.
La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun eiettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista, il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome dei candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli apposita spazi sulla scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nei caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli ì voti di preferenza,
12. Modalità della votazione
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione della realtà interessata in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle strutture e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezioni riguardanti più strutture le votazioni avranno luogo, di norma, contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le realtà interessate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi il diritto a! voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Certificazione della votazione
Nell'elenco di cui al precedente punto 14 a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione a! voto.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti t seggi interessati.
Al termine delle operazione di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione della realtà interessata in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dal punto 2, parte prima, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione al voti di preferenza ottenuti da singoli candidati, in caso di parità di voti vale l'ordine di lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultai di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione del seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nei verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovranno essere notificati a ciascun rappresentante delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, e presieduto da Direttore della DTL o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione della realtà interessate a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione della realtà interessata
La Direzione della realtà interessate metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto è necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

Allegato 3 Accordo per l'applicazione del d.lgs. 81/08
Tra le OO.SS. Fisascat-Cisl, Uiltucs, Nazionali e l'Agespi si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 5/09/2012 ed in riferimento di quanto contenuto dal D.Lgs 9 aprile 2008, 81 e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Repertorio atti n. 221 del 21 dicembre 2011).
Premesso
- che con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs, n. 81/2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito D.Lgs. n. 106/2009, ha apportato correzioni e integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008;
- che la pratica attuazione del sopra citato decreto nelle unità lavorative operanti nel settore socio-sanitario così come definite nella sfera di applicazione del presente CCNL è volta inoltre a favorire la cultura della prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità, nell'ambito di particolari attività professionali, va anche intesa e rivolta non solo nei confronti degli addetti ma anche degli utenti.
Considerate le competenze che l'art. 51 del D.Lgs, n. 81/2008 assegna agli Organismi paritetici;
tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del settore, le parti convengono quanto segue:

Parte prima
Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 il numero dei Rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) 1 (uno) Rappresentante Lavoratore per la Sicurezza;
b) considerata la peculiarità strutturale del settore, è possibile definire il numero dei Rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino). Tale possibilità è realizzabile, nell'ambito del 2° livello di contrattazione, con specifici accordi che potranno prevedere anche l'Organismo Paritetico Provinciale (OPP). Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste dal D.Lgs. n. 81/2008 che coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di applicazione.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
2. Procedure per l’individuazione del Rappresentante per la sicurezza e modalità di elezione
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori e occupati presso l'azienda, con le diverse modalità d’impiego e/o di prestazione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti che prestano la loro attività nell'impresa.
Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori dell'impresa.
Risulterà eletto il lavoratore/addetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori stabiliranno le regole per l'elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo io spoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà consegnata da! segretario al datore di lavoro e da questi, ove costituito, tempestivamente inviata all'organismo Paritetico Provinciale, che provvederà ad iscrivere il/i nominativo/i in apposita lista e trasmetterlo/i agli enti preposti.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica almeno 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall'incarico del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oppure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma 6 dell'art. 47 del D.lgs. n. 81/2008.
Le eiezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a partecipare anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente accordo.
3. Procedure per l’individuazione del Rappresentante della sicurezza territoriale
Qualora i lavoratori all'esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eleggere un Rappresentante della sicurezza interno allo studio e/o impresa di servizi, i datori di lavoro potranno fare riferimento al Rappresentante per la sicurezza territoriale individuato dall'OPP in base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo territoriale di cui al punto b) dell'art. 1.
4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti modalità:
4. a) Consultazione
In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), oppure il documento di autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l’eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione all’art. 50, del D.Lgs. n. 81/2008, consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma precedente, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto dei segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati.
Della consultazione potrà essere redatto un verbale.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
4. b) Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma 11 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti nel settore di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle parti firmatarie il CCNL sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti bilaterali regionali, devono essere organizzati in collaborazione con l'OPP (Organismo Paritetico Provinciale).
L'OPP si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con principi stabiliti dal presente CCNL.
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei lavoratori per fa sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Parte seconda
Modelli di organizzazione e di gestione

5. Modelli di organizzazione e di gestione
Le parti - attraverso gli Organismi paritetici - si impegnano alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi da 1 a 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2008.

Parte terza
Organismi paritetici

6. Definizione e attribuzioni
Le parti convengono di attribuire le competenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per gli Organismi paritetici al sistema della bilateralità del settore Socio - Sanitario come disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2011.
L’Ente bilaterale nazionale per il settore Socio - Sanitario di cui all'art. 1 del CCNL avrà compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione, quale Organismo paritetico nazionale (di seguito OPN), sulle attività che il presente Protocollo intende attribuire agli Enti bilaterali regionali, ovvero provinciali In quanto Organismi paritetici territoriali.
L'Organismo paritetico territoriale supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di un modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al paragrafo precedente,
L'Ente paritetico svolge o promuove, in particolare:
- attività di formazione dei lavoratori, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
- rilascio dell'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, tra cui l'asseverazione dell’adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al paragrafo precedente.
7. Fondo di sostegno alla pariteticità, alla formazione dei datori di lavoro
Gli Organismi paritetici territoriali comunicano all'Inail il nominativo o i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per gli studi che non hanno individuato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno.
Le imprese del settore nel cui ambito non è eletto l'RLS partecipano al Fondo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Fondo ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità, delle attività delle Rappresentanze del lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli Imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile, e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli Organismi paritetici.
Il Fondo è finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 48, 3° comma, del D.Lgs. n. 81/2008 in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso lo studio professionale e/o impresa di servizi.
Si rinvia agli accordi di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 l'individuazione di attività per cui, essendovi equivalenti sistemi di rappresentanza o pariteticità, le imprese del settore socio sanitario, a condizione che aderiscano a tali sistemi, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008.

Parte quarta
Formazione dei lavoratori

8. Sulla base di quanto indicato al comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 tutti i lavoratori, quali definiti all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. riceveranno una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza avente particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nel settore e del luogo di lavoro, Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione de! settore ed in particolare alle peculiarità delle diverse aree professionali che lo compongono.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro/impiego;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento specifico dovrà essere effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro,
8. a) Contenuti minimi e durata della formazione per i lavoratori del settore
Per la durata ed i contenuti minimi della formazione si rinvia a quanto disposto dall'accordo in Conferenza permanente Stato-regioni sottoscritto in data 21 dicembre 2011.
9. Informazione dei lavoratori
Considerata l’importanza delle attività divulgative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolte dalla bilateralità, le parti convengono che la documentazione elaborata dall'Ente bilaterale nazionale del settore Socio-sanitario costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore.
10. Stress da lavoro-correlato
Su tale tematica, visto quanto già definito in materia con la redazione, da parte dell'Ente bilaterale, della specifica guida informativa le parti, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo del presente accordo, hanno convenuto di recepire tale guida, di seguito integralmente riportata, quale strumento operativo per l'applicazione pratica della valutazione.

Allegato 4 Regolamento OPP Organismo Paritetico Provinciale
Organismo Paritetico Provinciale in materia di Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Statuto

È costituito l'organismo denominato "Organismo Paritetico Provinciale in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro" nel settore Gestore dei Servizi Socio-sanitari e Cure Post – Intensive denominato in breve "OPP Sociosanitario".
L'Organismo Paritetico Provinciale non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.
Soci
Sono soci dell'OPP;
■ le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Agespi
■ le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Fisascat-Cisl, Uiltucs.
Scopi
L'Organismo si propone:
■ il sostegno alle imprese per l’attuazione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
■ la raccolta e la diffusione di informazioni, banche dati e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
■ la promozione di campagne comuni di informazione, promozionali della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
■ la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei componenti dell'organo;
■ la promozione di azioni di studio e ricerca sui temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse;
■ la gestione e l'alimentazione di informazioni, dati e notizie in uno specifico sito internet, sede ideale di comunicazione interattiva;
■ promuovere, organizzare e gestire iniziative di orientamento formazione e monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo nei confronti dei lavoratori;
■ svolgere funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
■ individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione sia del D.Lgs. 81/2008 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
■ elaborare e attivare, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, con l'Inail e gli Enti Bilaterali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
■ assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali;
■ ricevere i verbali con ¡'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dai regolamenti;
* attuare le disposizioni relative ai Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale (RLST);
■ orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative;
■ richiedere alle aziende, notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza nonché informazioni per azioni di monitoraggio;
■ redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese; le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata;
■ avvalersi di un fondo appositamente istituito, per quanto attiene alle esigenze e gli aspetti amministrativi e organizzativi.
Adesione
L'adesione all'Organismo Paritetico è chiesta dall'azienda con domanda scritta rivolta al Consiglio e condizionata dall'esplicita approvazione dello statuto, indicando tutti gli elementi che verranno richiesti. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio. L'adesione non dà all'impresa la qualifica di socio ma solo la possibilità di usufruire delle attività e dei servizi offerti dall'OPP.
Finanziamento o gratuità servizio
Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività degli RLST verrà costituito un Fondo Provinciale per la Sicurezza. Il fondo sarà alimentato dalie quote che le aziende aderenti all'OPP verseranno o da differenti modalità concordate.
Le quote che le aziende verseranno sono stabilite in un minimo di 10,00 euro per ciascun addetto occupato annualmente presso l'unità produttiva del territorio di pertinenza. L'azienda verserà inoltre un contributo fisso annuale stabilito come segue:
• 20,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
• 50,00 euro per aziende da 16 a 49 dipendenti;
• 200,00 euro per aziende oltre 50 dipendenti.
Le risorse dei fondo verranno utilizzate nella percentuale non inferiore all'80% per il finanziamento dell’attività del delegato/i RLST.
La gestione del fondo viene affidata agli Organi dell'OPP.
Quote annuali
L'impresa è tenuta a corrispondere nel mese di aprile di ciascun anno le quote annuali facendo riferimento ai lavoratori inseriti nel CUD annuale relativo all'anno precedente a quello di competenza dei versamento, nonché ai lavoratori a qualsiasi titolo occupati nell'azienda (ex art. 2 - com. 1 - lett. a) del d.lgs 81/2008 e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.
Soltanto le imprese in regola con il versamento dei contributi hanno il diritto di valersi dei servizi messi a disposizione e di avvalersi del Delegati RLST.
Organi dell'Organismo Paritetico
Sono organi sociali:
a) L'Assemblea
b) Il Consiglio
c) I due Coordinatori (di cui uno di parte datoriale ed uno in rappresentanza dei lavoratori)
Ogni socio ha diritto di provvedere alla nomina o sostituzione dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio, in ogni momento, in maniera insindacabile e discrezionale.
Assemblea
L'Assemblea dei soci è costituita da 4 rappresentanti di cui 2 (due) designati congiuntamente dalle Associazioni Sindacali Datoriali e 2 (due) designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui 1 (uno) in rappresentanza della Fisascat-Cisl e di cui 1 (uno) in rappresentanza della Uiltucs. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci sono validamente costituite, In prima convocazione, quando siano presenti la metà più due dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata dall’avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando siano presenti le metà più uno del soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ma con almeno un voto favorevole di ambo le parti.
Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che delibera sia in prima che in seconda convocazione con la unanimità dei soci presenti.
Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea.
L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dai coordinatori o dal coordinatore presente.
I verbali sono formati dai Coordinatori e dal Segretario.
Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci:
- Le deliberazioni sui problemi di importanza fondamentale per fa gestione e l'organizzazione dell'OPP;
- La determinazione del numero dei componenti dei Consiglio;
- Le modifiche dello Statuto;
- Determina il compenso dei componenti il Consiglio;
- Le deliberazioni annuali di approvazione del rendiconto economico -finanziario consuntivo e preventivo in base alle disposizioni vigenti per gli Enti associativi senza scopo di lucro; 
- La fissazione delle quote per le aziende aderenti su proposta del Consiglio;
- L'adempimento di tutte le attribuzioni che le siano conferite dal presente statuto, da leggi e regolamenti;
- Approva i regolamenti interni.
Per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per l'approvazione dei regolamenti, per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio e la loro nomina hanno diritto di voto solo i rappresentanti maggiorenni nominati dagli associati.
Consiglio
Il Consiglio è composto di sei o dodici membri nominati per il 50% dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e per il 50% dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi.
Al Consiglio spettano le funzioni direttive ed esecutive. Ad esso sono all'uopo conferiti i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi, nonché di gestione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio:
- Nomina, tra i propri membri I due Coordinatori;
- Provvede all'amministrazione del patrimonio;
- Nomina, designa e revoca i rappresentanti In tutti i consessi, ove sia richiesto o spettante;
- Provvede a recepire e attuare le modifiche allo statuto e ai regolamenti apportate dall'Assemblea;
- Può anche delegare per un tempo determinato o indeterminato specifiche attribuzioni, per singole operazioni, a eventuali Commissioni interne,
- fissandone le direttive;
- Determina le quote che le aziende aderenti devono versare all'OPP e le sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- Determina il compenso dovuto ai Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza per la loro attività e compiti affidati;
- Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio si raduna, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione deve essere fatta da un Coordinatore con preavviso di almeno sette giorni, da comunicarsi a tutti i componenti. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di un giorno. Il Consiglio può essere anche convocato in ogni momento da un Coordinatore, su richiesta scritta di almeno due dei suoi soci fondatori.
Si intende decaduto dalla carica il componente del Consiglio che per tre volte consecutive e senza giustificazione ritenuta valida, non partecipi alle sedute.
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti col voto favorevole di almeno 2 (due) componenti per ciascuna parte.
I coordinatori possono chiamare a partecipare, senza voto, a singole riunioni del Consiglio persone di particolare competenza delle materie in discussione.
Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale, che viene posto in approvazione in apertura della seduta successiva, e quindi trascritto nel libro dei verbali.
Ai Coordinatori spetta la rappresentanza ed il coordinamento dell'OPP, attuano le decisioni del Consiglio, autorizzano i pagamenti delle spese e degli impieghi deliberati e sono autorizzati per conto dell’Organismo Paritetico a riscuotere somme rilasciandone quietanze liberatone.
La firma spetta congiuntamente, sia nell'ordinaria amministrazione che nella straordinaria amministrazione, ai due Coordinatori.
Segreteria
È istituita una segreteria con funzioni di coordinamento presso Agespi che assicura la gestione operativa corrente dei compiti sulla base delle direttive e delle decisioni degli Organi dell'OPP.
Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Il numero dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito nella misura di 6 (2 per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori). Tale numero può essere variato su decisione del Consiglio.
Le parti concordano che l'ambito operativo dei RLST è individuato in aree omogenee, con la conseguente suddivisione in zone che tengono conto della presenza di aziende del settore.
Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Il Consiglio, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dal D.Lgs n. 81/08. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dai Consiglio e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare a programmi formativi. Ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 1996, il rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.
I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza hanno sede presso l'OPP e svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive Organizzazioni Sindacali da cui sono stati designati. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese avviene solo ed esclusivamente presso la sede dell'OPP.
Accesso del rappresentante territoriale al luoghi di lavoro
Il Rappresentante Territoriale, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94, ed in conformità al D.Lgs 81/08 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espietamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale. Il RLST deve segnalare per iscritto al Consiglio le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, Ricevuta la comunicazione, la Segreteria dell'OPP, previo accordo tra le partì interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'azienda. Alla visita in azienda potrà esser presente un esponente delle parti firmatarie il presente statuto. La visita così programmata sarà comunicata dalla Segreteria dell'OPP al datore di lavoro con almeno 15 (quindici) gg. di preavviso. In caso di Infortunio il RLST può accedere in azienda dopo preavviso tramite la segreteria dell'OPP.
Consultazione del rappresentante territoriale
In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un Intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione sono assolti nella sede dell'Organismo Paritetico Provinciale. Il datore di lavoro deve chiedere all'OPP la convocazione del Rappresentante Territoriale e, anche per il tramite di un esponente di Agespi consulta il Rappresentante Territoriale che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione. La Segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante Territoriale, è conservato presso la sede dell'OPP.
Fondo comune
Il fondo comune dell'Organismo Paritetico è formato da tutti i beni che costituiscono le attività {immobili, mobili, crediti, denaro, ecc.), al netto delle passività esistenti che gravano le attività stesse, dalle quote versate dalle aziende aderenti, da tutti i contributi e versamenti effettuati dalle aziende e da terzi, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo, dai lasciti, donazioni, ed ogni altro provento comunque pervenuti in favore dell'OPP.
Disposizioni generali
La durata dell'OPP è a tempo indeterminato. L'esercizio va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Durante la vita dell'OPP, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Lo scioglimento deve essere deliberato con almeno il voto favorevole di tre quarti degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell’Organismo ad altro Organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Ogni controversia che riguardi l'applicazione del presente statuto, nonché eventuali controversie tra i soci e tra questi e persone investite di cariche sociali, dopo aver esperito il tentativo di amichevole conciliazione, sarà deferita ad un collegio di Probiviri, individuati dal Consiglio, fra persone di comprovata levatura civica e morale.

Allegato 5 Statuto Ente Bilaterale Nazionale
Statuto Ente Bilaterale Nazionale - Ebiage Nazionale
Art. 1 (Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti Agespi è costituito l'Ente bilaterale nazionale (di seguito denominato Ebiage Nazionale).
Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni nazionali: Agespi, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Art. 2 (Sede)
L'Ebiage Nazionale ha sede in Milano.
Art. 3 (Durata)
La durata di Ebiage Nazionale è illimitata.
Art. 4 (Soci)
Sono soci dell’Ebiage Nazionale le Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Art. 5 (Scopi e finalità)
L’Ebiage Nazionale, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta, e non persegue finalità di lucro.
Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative di dialogo sociale tra le parti,
In particolare, Ebiage Nazionale, avrà i seguenti scopi:
a) promuovere fa costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) sostenere l’attività delle parti sociali per io sviluppo, (a diffusione e la promozione della bilateralità del settore;
c) fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
d) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali, con lo Statuto tipo allegato al CCNL Agespi, dando i relativi visti di congruità;
e) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore di cui all'Art. 1 del CCNL Agespi, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione ed alta materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;
f) interfacciarsi con gli Ebiage per monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli Statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
g) assicurare attività iniziale di supporto agli Ebiage per l'adeguamento degli Statuti e regolamenti a quanto disposto dalia contrattazione collettiva nazionale e dall'accordo sulla "governance" del 26 luglio 2010, monitorandone il completamento secondo le scadenze previste;
h) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli Ebiage che provvederanno a trasmetterlo annualmente ad Ebiage Nazionale, insieme con la relazione annuale;
i) sottoporre alla Commissione paritetica per la bilateralità del settore eventuali richieste avanzate dagli Ebiage che intendano procedere a piani di razionalizzazione, sulla base di quanto previsto dal 6° comma, lett. M), dell'accordo 26 luglio 2010;
j) predisporre una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione paritetica per la bilateralità del settore, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità del sistema degli Ebiage, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva;
k) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
1) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
m) gestire l'Osservatorio nazionale previsto dal vigente CCNL Agespi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
n) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
o) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per te donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
p) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
q) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alte evoluzioni intervenute nei vari settori;
r) rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite in più di due regioni;
s) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato a Ebiage un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;
t) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
u) proporre alla Commissione paritetica per la bilateralità del settore iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione da! lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (Fondo Professioni);
v) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
w) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e fa registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del Cnel;
x) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST da parte degli OPP;
y) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e le relative esperienze bilaterali;
z) predisporre uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali da sottoporre all'approvazione della Commissione paritetica per la bilateralità del settore;
aa) richiedere in attuazione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Agespi, la trasmissione, da parte degli Enti bilaterali territoriali all'Ebiage Nazionale, dello Statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Agespi;
bb) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad Ebiage Nazionale
Art. 6 (Osservatorio nazionale)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento di Ebiage Nazionale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
Art. 7 (Organi)
Sono Organi di Ebiage Nazionale:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.
I nuovi Organi debbono essere designati dalie Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai terzultimo comma del presente articolo.
La decadenza si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell'art. 9.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Tutti i componenti degli Organi debbono possedere I requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 276/2003.
Tutti i componenti degli Organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Il Direttore assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.
Art. 8 (Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto o loro delegati.
Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 10, comma 5, del presente Statuto.
Art. 9 (Poteri dell'Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci:
- nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori componenti dei Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13;
- nomina il Presidente ed il Vicepresidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 12;
- approva all’unanimità, su proposta del Consiglio direttivo, ii regolamento di Ebiage Nazionale
- dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL di Agespi;
- approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità del settore, con le modalità che saranno previste nel regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità a quanto disposto dalla lett. L) dell'accordo sulla "Governance" del 26 luglio 2010;
- delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei revisori dei conti;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento di Ebiage Nazionale e ne nomina i liquidatori.
Art. 10 (Convocazione e validità dell'assemblea dei soci)
L'Assemblea è convocata dai Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei revisori dei conti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.
La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con ¡'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.
Le sedute sono valide con la presenza di tutti i soci.
In ottemperanza al principio della pariteticità, a Agespi è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre soci.
Alle riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere convocati i revisori dei conti.
Il Presidente ed il Vicepresidente assistono alle riunioni dell'Assemblea del soci.
Art. 11 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 12 componenti, designati dai soci fondatori di cui all'art. 1, dei quali 6 su designazione di Agespi e 2 componenti per ognuna delle Organizzazioni sindacali nazionali Fisascat-Cisl e Uiltucs.
I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo:
- predispone, per l’approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento di Ebiage Nazionale e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al regolamento di Ebiage Nazionale;
- propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell’attività istituzionale di Ebiage Nazionale e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, enti, Istituti ed altri Organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
- indirizza e coordina la gestione di Ebiage Nazionale, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'Ente;
- approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma di Ebiage Nazionale in base alle esigenze operative;
- accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 7 del presente Statuto;
- nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo ietterà raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione,
Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.
In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.
Art. 12 (Presidenza)
Il Presidente ha la legale rappresentanza di Ebiage Nazionale e stipula t contratti deliberati dagli Organi statutari.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento,
La Presidenza:
- è composta dal Presidente e dal Vicepresidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci alternativamente, nell'ambito del Consiglio direttivo, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti Agespi;
- nomina, in base alla procedura prevista dall'ultimo comma della lett. L) dell'accordo 26 luglio 2010, il Commissario "ad acta" per quegli Enti bilaterali territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista;
- sovraintende al funzionamento di Ebiage Nazionale, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- convoca gli Organi statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti:
-1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo del revisori dei conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente di Ebiage Nazionale;
-1 designato dalle Organizzazioni sindacali;
-1 designato da Agespi.
Il Collegio dei revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione di Ebiage Nazionale, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.
I! Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione de! suddetto bilancio consuntivo.
I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Art. 14 (Finanziamento)
In via ordinaria, Ebiage Nazionale è finanziato mediante l'attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli Enti bilaterali territoriali, di cui all'accordo stipulato tra Agespi e Fisascat-Cisl, Uiltucs.
In via straordinaria, Ebiage Nazionale è finanziato con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con (asciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di Ebiage Nazionale, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità Istituzionali di Ebiage Nazionale
Art. 15 (Patrimonio sociale)
Tutti i mezzi patrimoniali di Ebiage Nazionale, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 14 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di Ebiage Nazionale
Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di Ebiage Nazionale, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di Ebiage Nazionale sia durante la vita di Ebiage Nazionale sia in caso di scioglimento dello stesso.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Si dispone l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Art. 16 (Esercizio sociale)
È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci di Ebiage Nazionale entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi di Ebiage Nazionale devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.
Ai fini della regolare e corretta gestione di Ebiage Nazionale potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 17 (Scioglimento - Cessazione)
In caso di scioglimento dell'Ebiage Nazionale o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dell'Ebiage Nazionale ad altra Associazione con finalità analoghe.
Art. 18 (Regolamento)
Per l'attuazione del presente Statuto Ebiage Nazionale si doterà di un regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.
Art. 19 (Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, sì applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

Allegato 7 Compostone delle controversie
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998. n. 387. per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui ai presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del presente CCNL.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante Agespi competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della Fisascat-Cisl o della Uiltucs, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alia definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite ¡'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410. 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e a 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione delta controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ. 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai D.Lgs, n. 80/1998 e dal decreto legislativo n, 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alta Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2013, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Ai sensi della legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura delta Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
(Collegio arbitrale)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 37, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973. n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo,
A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione,
L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria dei Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale Agespi territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali,
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria de! Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973. n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2014, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
(Collegio arbitrale)
Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L'istanza della parte sarà presentata, attraverso ['Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria dei Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino ai giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale Agespi territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle partì possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle partì e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 cod. proc. civ. relative all'efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all‘art. 412-quatercod. proc. civ.
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 38 bis (Clausola compromissoria)
Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX.
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione dei contratto di lavoro, In tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
[…]

Allegato 9 Responsabilità sociale dell'impresa
Premessa
Le parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un Impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un patto d responsabilità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a comportamenti coerenti con quanto sopra.
Le parti, ai fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti.
Solidarietà, assistenza sociale, "welfare", bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali:
- attenzione alte problematiche connesse all’inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei;
- agevolazione delle attività di volontariato;
- integrazione della copertura previdenziale e dell’assistenza sanitaria a livello settoriale;
- agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità-paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, telelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.
Formazione:
- investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di patti formativi, agevolazione della formazione individuale e adesione alle attività realizzate dall’OBC, al fine di migliorare la competitività delle Imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri;
- individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente.
Misure a sostegno dell'occupazione:
- possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l’occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile;
- applicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.
Miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell’ambiente:
- diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge;
- realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell’innovazione, di competitività delle imprese;
- miglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi;
- adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione anche le opere, e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.