Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Deliberazione della giunta regionale 21 maggio 2007, n. 495

Istituzione del comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro - Art. 27 D. Lgs 626/1994 - DPCM 5.12.1997 - Revoca della DGR 2446/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente della posizione di funzione Sanità pubblica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del Direttore del Dipartimento per le Politiche regionali integrate e per la Protezione civile e del Dirigente Servizio salute che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese,

DELIBERA

1. di revocare la propria delibera n. 2446 del 12.10.1998 con la quale è stato istituito il Comitato di Coordinamento operante nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in attuazione dell’art. 27 del D.Lgs. 626/1994 e del DPCM 5.12.1997;
2. di istituire, presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, il Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nella composizione di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di garantire la partecipazione continuativa e propositiva delle parti sociali e delle associazioni dei mutilati e degli invalidi sul lavoro più rappresentative, attraverso l’invito permanente alla partecipazione alle sedute plenarie del Comitato regionale di coordinamento;
4. il Comitato regionale di coordinamento è istituito al fine di realizzare sul territorio l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:
a) ricerca le possibili sinergie per il raggiungimento degli obiettivi nei rispetto dei ruoli di ciascun soggetto istituzionale;
b) svolge il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione e alla formazione in relazione ai fenomeni connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della emersione del lavoro sommerso, anche attraverso l’individuazione, per ogni azione, del percorso di comunicazione strategica finalizzato a migliorare la percezione del problema e delle azioni positive da mettere in atto da parte di tutti i cittadini della nostra regione;
c) individua gli obiettivi di prevenzione comuni basati sull’analisi congiunta della “epidemiologia” del rischio e del danno alla salute;
5. il Comitato regionale di coordinamento adotta il regolamento interno per il suo funzionamento che, tra l’altro, prevede:
a) un numero minimo di due riunioni annue in plenaria;
b) la convocazione del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale o del Direttore del Dipartimento per le politiche di sicurezza e per la protezione civile;
c) una “cabina di regia” formata dal Direttore del Dipartimento per le politiche regionali integrale di sicurezza e per la protezione civile e da non più di otto componenti il Comitato di coordinamento;
d) la possibilità di costituire gruppi di lavoro, al fine dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni, formati da alcuni componenti il Comitato di coordinamento e da esperti individuali sia dal Comitato stesso che proposti dalle parti sociali;
6. di demandare il coordinamento nel territorio, al fine di dare esecutività agli indirizzi espressi dal Comitato regionale, alla responsabilità del Direttore della Zona Territoriale dell’ASUR, Coordinatore di area vasta ai sensi della DGR 729/2006;
7. di stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio Salute;
8. di stabilire di non dover riconoscere alcun beneficio economico ai componenti del Comitato regionale di coordinamento, in quanto operanti nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni, né agli esperti individuati dal Comitato o proposti dalle parti sociali;
9. di stabilire che i componenti del Comitato regionale di coordinamento ed i rispettivi membri supplenti vengono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.


Documento istruttorio
Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 626/94 - Comitali regionali di coordinamento - e del successivo atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro - DPCM 5.12.1997-, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2446 del 12.10.1998, è stato istituito nella Regione Marche il Comitato di Coordinamento operante nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Le modificazioni delle tematiche, intercorse dall’approvazione della delibera di istituzione del Comitato sopra citato, sono talmente numerose da imporre una rielaborazione della delibera di istituzione del Comitato stesso che contempli un maggior coinvolgimento delle parti sociali e che definisca nel territorio marchigiano il coordinamento tra le varie istituzioni al fine di dare esecutività alle indicazioni scaturite a livello regionale.
inoltre il Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 164/2005 ha ravvisato la necessità della revisione, in termini più operativi di quanto sia accaduto con la prima applicazione, dello strumento di governo regionale della tematica rappresentato dal Comitato di Coordinamento previsto all’art. 27 del D. Lgs 626/94, prevedendo:
- un suo utilizzo per l’effettivo raccordo operativo tra gli Enti operanti come “rete di più reti”;
- un suo utilizzo stabile come luogo istituzionale del “confronto costruttivo” tra le Istituzioni, gli Enti e le parti sociali.
Pertanto, si ritiene necessario revocare la D.G.R. n. 2446 del 12.10.1998 e procedere alla istituzione di un nuovo Comitato regionale di coordinamento che, oltre a comprendere i soggetti previsti dalla normativa statale sopra citata, coinvolga anche le associazioni sindacali e le associazioni portatrici di interessi specifici (associazioni dei mutilati e invalidi sul lavoro) al fine della definizione delle azione strategiche finalizzate a migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tale comitato regionale di coordinamento garantisce l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione regionale e il raccordo degli stessi con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro costituita a livello nazionale ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 626/94.
Al fine di raggiungere gli scopi delineati, è necessario che il Comitato di Coordinamento, operi attraverso:
• l’individuazione, per ciascun attore sia sociale che istituzionale, di obiettivi di prevenzione comuni, basandosi sull’analisi congiunta della “epidemiologia” del rischio ed ancor più del danno alla salute; il data base per tale analisi sarà fornito dal gruppo di lavoro regionale interistituzionale, istituito presso la P.F. Sanità Pubblica della Regione Marche, che si avvale dei dati INAIL ISPESL REGIONI (Flussi informativi per la prevenzione nei luoghi di lavoro);
• l’individuazione, per ogni azione, del percorso di comunicazione strategica di accompagnamento adatto a migliorare la percezione del problema e delle azioni positive da mettere in atto da parte di tutti i cittadini della nostra regione;
• la ricerca delle possibili sinergie di metodi per il raggiungimento degli obiettivi, all’interno del rispetto dei ruoli di ciascun soggetto istituzionale;
•la costituzione di gruppi di lavoro al fine dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni, formati da alcuni componenti il Comitato di coordinamento e da esperti individuati sia dal Comitato stesso che proposti dalle parti sociali.
Per quanto riguarda la composizione, il D.P.C.M. sopra citato stabilisce che il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche operanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e pertanto nell’allegato della delibera vengono individuati tutti i componenti.
Il regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento, viene adottato dal Comitato medesimo al momento del suo insediamento. Tale regolamento stabilisce le modalità di funzionamento, con specificazione della predisposizione del programma dei lavori, modalità e sedi di riunione, partecipazione e diffusione delle determinazioni prese dal comitato, contemplando:
• un numero minimo di riunioni annue in plenaria (2 all’anno);
• la convocazione del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale o del Direttore del Dipartimento per le politiche di sicurezza e per la protezione civile;
• l’individuazione di ima “cabina di regia” (composta da circa 8 persone);
• la possibilità di costituire gruppi di lavoro, al fine dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni, formati da alcuni componenti il Comitato di coordinamento e da esperti individuati sia dal Comitato stesso che proposti dalle parti sociali;
• la previsione di coordinamenti operativi, tra le pubbliche amministrazioni, con il compito di mantenere la sinergia operativa, rendere effettive e monitorare le azioni definite a livello regionale;
II coordinamento nel territorio, al fine di dare esecutività agli indirizzi espressi dal Comitato regionale, è demandato alla responsabilità del Direttore della Zona Territoriale dell’ASUR, Coordinatore di area vasta ai sensi della DGR 729/2006.
Ai componenti del Comitato regionale non dovrà essere riconosciuto alcun beneficio economico in quanto operanti nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.
Per i motivi sopra esposti si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(dott. Giuliano Tagliavento)


Allegato A

COMPONENTI IL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO NELLA MATERIA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 27 D.LGS 626/94).

Il Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e delia saluto nei luoghi di lavoro è composto da:
il Presidente della Giunta Regionale, o .suo delegato, che lo presiede;
• il Dirigente del Dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e per la Proiezione Civile o suo delegato;
• il Dirigente della PF del Servizio Salute competente in materia o suo delegato;
• il Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro o suo delegato;
• il Dirigente del Servizio Governo del territorio, mobilità e infrastrutture o suo delegato;
• il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca o suo delegato;
• il Dirigente del Servizio Industria, Artigianato ed Energia, o suo delegato;
• un giornalista della struttura regionale competente in materia di stampa e comunicazione istituzionale, designato dal Capo Redattore;
• Un Rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro;
• Un Rappresentante della sede Regionale ISPESL;
• Un Rappresentante della Direzione Regionale INAIL;
• Un Rappresentante dell’Ufficio di Sanità Marittima ed Aeroportuale del Ministero della Salute;
• Un Rappresentante della Direzione Generale Regionale del Corpo Nazionale dei VV.F.;
• Un Rappresentante dell’ARPAM;
• Un Rappresentante dell’U.P.I.;
• Un Rappresentante dell’A.N.C.I.;
• Un Rappresentante dell’ASUR;
• Un Rappresentante dell’Università Politecnica delle Marche esperto in Medicina del Lavoro.
• Un Rappresentante dell’Osservatorio Olympus istituito presso l’Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Giurisprudenza.
Per ogni rappresentante gli enti e le associazioni designano un supplente.