Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 19 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Catanzaro
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto.
Art. 2 Decorrenza e durata dei contratto
Relazioni sindacali
Art. 3 Comitati Bilaterali
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa
Art. 10 Classificazione del Personale
Art. 13 Bis Permessi Straordinari
Art. 14 Lavoro straordinario festivo e notturno
Norme di trattamento economico

Art. 16 Retribuzioni
Art. 18 Valori sostitutivi - Abitazione ed annessi
Art. 20 Interruzione e recuperi
Art. 21 Bis Buono pasto
Art. 22 Bis Infortunio sul lavoro e Malattia
Art. 23 EBAT Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Art. 25 Conservazione dei posto di lavoro
Art. 25 Bis Tutela della salute e del lavoratore

Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti scaduto il 31/12/2011

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto.

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL del 01/01/2010 e del CPL del 01/01/2008. Il Contratto Provinciale, cosi come previsto dal CCNL, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti, ma anche alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche venatorie.

Relazioni sindacali
In attuazione di quanto previsto dal protocollo d’intesa sugli assetti contrattuali del 22 Settembre 2009, le parti al fine di riordinare e razionalizzare gli Enti e gli Organismi Bilaterali esistenti concordano di articolare delle relazioni sindacali capaci di rendere trasparenti, agibili ed esigibili tutte le varie sedi di confronto che sono previste, sia a livello aziendale che a livello Provinciale.
Le parti convengono quindi rafforzare le azioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse sia per le imprese che per i lavoratori: inoltre le parti concordano di avviare iniziative comuni e mirate nei confronti della regione Calabria e/o della provincia per sollecitare azioni in favore delle imprese e dei lavoratori

Art. 3 Comitati Bilaterali
Le Organizzazioni firmatane del contratto stabiliscono di incontrarsi entro tre mesi dalla firma dei contratto stesso per costituire Enti bilaterali necessari per la stipula di eventuali convenzioni con gli enti locali e la Regione Calabria in materia di avviamento ai lavoro e di nuovi servizi rivolti agli operai extracomunitari, nonché per l’avvia di corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 Bis Permessi Straordinari

Oltre ai permessi previsti dagli art. 37, 38, 39 del CCNL, sono concessi permessi straordinari di 6 ore, ai lavoratori che con documentazione clinica rilasciata da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN dimostrino che loro stessi, la moglie o il convivente, se inserito nello stato di famiglia, i figli, ì genitori conviventi e i parenti di terzo grado, sono affetti da malattie per le quali sono prescritte cure ambulatoriali terapie e/o terapie comunque periodiche e necessarie: esami di laboratorio e/o indagini strumentali.
Nel caso trattasi di emodializzati sono concesse ulteriori 4 ore settimanali, cumulabili con permessi previsti da altre leggi.
I lavoratori a Tempo Indeterminato possono utilizzare per ogni anno 8 ore per visite mediche anche non legate alla mansione lavorativa, che l’azienda retribuirà, 4 ore per i lavoratori a Tempo Determinato che abbiano effettuato almeno 101 giornate contributive.
Riconoscere la giornata retribuita ai lavoratori donatori di sangue o midollo osseo, comprovate con certificazione.
[...]

Art. 14 Lavoro straordinario festivo e notturno
Sono considerati festivi tutte le domeniche e i giorni riportati all’art. 42 del CCNL.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 39 ore settimanali, fermo restante i1 limite massimo di 12 ore di straordinario nella settimana.
[...]
Il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

Norme di trattamento economico
Art. 20 Interruzione e recuperi

In caso di impedimento di raggiungimento del posto di lavoro dei lavoratori assunti a Tempo Indeterminato (non imputabile al lavoratore) la giornata non viene considerata assenza ingiustificata e il datore di lavoro potrà procedere al recupero delle ore non lavorate.

Art. 23 EBAT Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
A seguito dalle disposizioni a livello Nazionale con l’obiettivo di concretizzare il riordino e la valorizzazione della Bilateralità anche su base territoriale, le parti firmatarie del presente contratto concordano di istituire l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), che andrà ad assorbire il FIMI, previa modifica statutaria e apposito Regolamento da concretizzarsi dopo la firma del CPL.
L’EBAT è costituito dalle parti firmatarie del Contratto [...]

Art. 25 Bis Tutela della salute e del lavoratore
Per il lavoro in agricoltura si applicano le norme previste dal nuovo D. L.vo 81 2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle previste dall’art. 64 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica cosi come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall’azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.