Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 19 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Confagricoltura, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Terni
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto (CPL)
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo (CPL)
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 8 - Cassa extra legem - Fimiav/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL)
Art. 12/bis- Cessazione di appalti
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Assunzione (CPL)
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (CPL)
Art. 20 - Riassunzione (CPL)
Art. 23 - Trasformazione del rapporto (CPL)
Titolo IV
Art. 31 - Classificazione del Personale
Art. 8 - Aumenti salariali contrattuali
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro (CPL)
Art. 35 - Riposo settimanale (CPL)
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Art. 43 - Lavoro straordinario festivo e notturno operai florovivaisti
Art. 44 - Interruzione - Recuperi Operai Agricoli (CPL)
Titolo VI Norme di trattamento economico

Art. 49 - Retribuzione (CPL)
Raccolta delle olive
Welfare contrattuale
Art. 54 - Obblighi particolari tra le parti (CPL)
Art. 55 - Rimborso spese (CPL)
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (CPL)
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 62 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli (CPL)
Art. 66 - Lavori pesanti e nocivi (CPL)
Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme disciplinari (CPL)
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 86 - Quote sindacali per delega (CPL)
Titolo X Norme finali
Art. 92 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati
Allegato 1)Protocollo d’intesa
Allegato 2) Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Terni

L’anno 2012 il giorno 19 del mese di novembre, in Terni, tra la Confagricoltura Terni [...], la Confagricoltura Orvieto [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Confederazione Italiana Agricoltori [...] e la Flai-Cgil di Terni [...], la Fai-Cisl di Terni [...], la Uila-Uil di Terni [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Terni.
Il testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l’accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Terni, di tutte le norme previste dal CCNL del 25 maggio 2010 che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto (CPL)

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria, o comunque associata, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le aziende che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Sono florovivaistiche le aziende
1- produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali
2- produttrici di piante ornamentali da serra
3- produttrici di fiori recisi e comunque coltivati
4- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi talee per fiori e piante ornamentali
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agri-turistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Il CPL regola inoltre i rapporti di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende a carattere associativo nel settore dell’agricoltura.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 8 - Cassa extra legem - Fimiav/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL)

La Cassa extra legem (Fimiav)/Ente bilaterale agricolo territoriale è costituito dalle Parti a livello provinciale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del presente CPL.
La Cassa extra legem/Ente inoltre:
- svolge le funzioni demandate : a) all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, b)ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL c) al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
• organizza e gestisce attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
• esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[...]
Impegno a verbale
Recenti innovazioni legislative hanno valorizzato in modo significativo la bilateralità, assegnando alle Parti Sociali la gestione di importanti funzioni sussidiarie, ed in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche.
Per tali motivi, le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare vita ad un rinnovato ed ampio sistema di bilateralità mediante la costituzione di un nuovo Ente provinciale che abbia attribuite le funzioni della bilateralità, eccetto quelle svolte attualmente dalla cassa extra-legem Fimiav, o, qualora se ne valutasse l’opportunità ed utilità, mediante l’ampliamento delle funzioni oggi assegnate al Fimiav stesso. Qualora in corso di vigenza dei due soggetti, si ritenesse opportuna una aggregazione, si procederà con l’ampliamento dei compiti del Fimiav, dando vita ad una gestione separata dei compiti attuali e di quelli nuovi.
[...]

Art. 12/bis- Cessazione di appalti
[...]
Le Aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali/rappresentanze sindacali unitarie sulla tipologia, sulla modalità e sulla tempistica dei contratti di appalto.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro (CPL)

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Per gli operai addetti alle colture l’orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell’anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
dal 1° maggio dal 1° novembre 7 ore 30 min. giornaliere;
dal 1º novembre al 30 aprile 5 ore 30 min. giornaliere.
È consentito, su richiesta dei lavoratori, previo accordo con il datore di lavoro, l’adozione di un orario flessibile attraverso o ingressi ritardati o uscite anticipate (riduzione giornaliera dell’orario di lavoro), da compensare con la prestazione di un maggiore orario in altri giorni, nei limiti previsti dal presente articolo e dal medesimo articolo del CCNL.
La compensazione deve avvenire entro i termini di un trimestre solare.
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche ed attività di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in considerazione della particolare e peculiare natura della attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l’orario in uno o più turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all’attività di agriturismo l’orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell’anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali. 
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell’anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l’assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l’allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni, in modo da assicurare la copertura delle necessità dell’allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (Legge n. 37 del 16.02.1977.
Nelle aziende dove la prestazione lavorativa è organizzata con turni periodici che riguardano anche le giornate festive, è previsto che l’azienda informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali interne, qualora presenti, per illustrare l’organizzazione dei turni medesimi.
Chiarimento a verbale - art. 34 CPL
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti.

Art. 35 - Riposo settimanale (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Gli operai addetti al bestiame e quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale non potessero usufruire dell’intero riposo settimanale, dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10 %.

Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 34;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui
agli articoli 40 e 41 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[...]

Art. 43 - Lavoro straordinario festivo e notturno operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario : quello eseguito oltre l’ orario normale di lavoro previsto dall’art. 34
b) lavoro festivo : quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41 del CNL
c) lavoro notturno : quello eseguito dalle ore 20,00 alle 6,00 del mattino successivo
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[...]

Art. 44 - Interruzione - Recuperi Operai Agricoli (CPL)
[...]
Per l’operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all’intero dell’orario ordinario con l’obbligo per l’operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 54 - Obblighi particolari tra le parti (CPL)
[...]
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza [...]

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 66 - Lavori pesanti e nocivi (CPL)

Sono considerati “lavori pesanti” tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali:
- spargimento a mano di concimi chimici;
- taglio di boschi;
- trasporto di pesi superiori a 50 kg. per collo;
- scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm. 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10 % del salario contrattuale.
Sono considerati “lavori nocivi” tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
- l’uso di presidi sanitari appartenenti alla 1ª e 2ª classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.

Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme disciplinari (CPL)

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall’art. 72 del CCNL.
[...]

Allegati
Allegato 1)

Oggi 19 novembre 2012 in Terni, nel contesto della trattativa per il rinnovo del CPL per gli operai agricoli e florovivaisti, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai - Cgil, Fai - Cisl, Uila - Uil hanno sottoscritto il seguente protocollo d’intesa, che viene allegato al contratto.

Protocollo d’intesa
Il processo di globalizzazione dei mercati, che di giorno in giorno interessa sempre di più tutti i segmenti dell’economia, ha prodotto, e produrrà in futuro, effetti significativi, e sotto certi aspetti preoccupanti, anche per il sistema agricolo perugino.
Le modifiche introdotte dalle recenti revisioni della Politica Agricola Comune e l’allargamento ad est dell’Unione Europea aggiungono elementi di incertezza per il futuro del settore nella nostra Provincia, soprattutto in ordine ai risvolti strutturali che potrebbero derivare da una tenuta solo parziale del settore agricolo ai cambiamenti in atto. I mutamenti saranno certamente negativi per quel che riguarda l’entità dei flussi finanziari destinati al sistema agricolo e, molto probabilmente, segneranno profondamente gli assetti territoriali e produttivi.
Le Organizzazioni che sottoscrivono il protocollo si sarebbero aspettate e auspicano maggiore attenzione da parte dell’Unione Europea, del Governo Italiano, della Regione Umbria e della stessa Amministrazione Provinciale alla stabilità economica delle imprese.
Inoltre, la congiuntura europea non favorevole, la contrazione dei consumi ed il quadro economico critico di alcuni Paesi estimatori tradizionali dei nostri prodotti aggiungono ulteriori condizioni di perplessità ad un quadro di grande instabilità.
Le imprese ternane competono sui mercati facendo leva, anche, sulla tipicità, sulla qualità ed, in qualche caso, sull’unicità dei loro prodotti. Nonostante queste caratteristiche che conquistano con sempre maggiore intensità l’interesse dei consumatori, non si può sottacere la presenza di elementi che frenano la competitività delle imprese di questa provincia, in particolare sul piano delle carenze infrastrutturali e della mancata sbrurocratizzazione amministrativa.
Anche alla luce degli effetti non del tutto soddisfacenti conseguiti con il PSR, appare oggi indispensabile un’analisi approfondita dei limitati risultati raggiunti sul piano dell’ammodernamento delle strutture aziendali e della loro competitività sui mercati, nonché dell’intero sistema.
Se si vuol mantenere e possibilmente ampliare la capacità di competere del sistema agricolo provinciale, occorre mettere in atto un ampio programma di ammodernamento delle aziende e del sistema infrastrutturale. Obiettivi prioritari non possono che essere il miglioramento delle condizioni di competitività delle aziende, una ulteriore crescita della qualità delle produzioni, lo sviluppo della multifunzionalità aziendale, il consolidamento e lo sviluppo del quadro occupazionale.
Tra i fenomeni che meritano tutta l’attenzione delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo è opportuno segnalare anche il lavoro sommerso ed il lavoro fittizio. Entrambi determinano condizioni sfavorevoli rispettivamente per i lavoratori coinvolti e per le aziende che rispettano le regole.
Fenomeni che devono essere oggetto di un attento monitoraggio finalizzato ad individuarne le caratteristiche e le specifiche ragioni, per poter successivamente mettere in atto le azioni conseguenti.
L’obiettivo comune non può che essere una complessiva presa di coscienza della necessità di assicurare un sempre più diffuso rispetto sostanziale della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
In un quadro di relazioni sindacali sempre più caratterizzato dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore, le Organizzazioni firmatarie del presente protocollo ritengono necessario avviare un urgente confronto con la Pubblica Amministrazione che abbia come oggetto i seguenti temi:
1) programmazione di settore, dotazioni finanziarie e loro destinazione; precisando preliminarmente che ritengono ineludibile finalizzare tutti gli sforzi all’ammodernamento delle strutture agricole, al recupero di competitività del settore, al miglioramento della qualità delle produzioni agricole provinciali ed alle ricadute occupazionali;
2) azioni ed interventi tesi a migliorare il quadro infrastrutturale ed alla predisposizione di un piano promozionale straordinario per le produzioni agricole provinciali;
3) progetti di formazione che abbiano come obbiettivo l’aggiornamento professionale degli addetti, atti a favorire un ricambio generazionale ed il consolidamento del quadro degli addetti;
4) agevolazioni per la realizzazione di progetti di integrazione con tutti i partner della filiera, tendenti a rafforzare le capacità di penetrazione sul mercato dei prodotti agricoli umbri;
5) verifica dell’attuale sistema delle priorità previsto dal piano di sviluppo rurale, al fine di agevolare le iniziative di investimento messe in atto da imprese con unità di lavoro e quelle promosse da imprese inserite in consolidati sistemi agro-alimentari ed in grado di creare nuove occasioni di lavoro, per conseguire migliori livelli di equilibrio ed una maggiore attenzione verso le imprese e le strutture che assicurano la tenuta dell’intero sistema agricolo;
6) azioni di monitoraggio sui fenomeni del lavoro sommerso e fittizio in agricoltura;
7) semplificazione delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni dei cittadini extracomunitari e realizzazione di iniziative di formazione nei paesi di origine;
8) previsione di incentivi per le imprese con maggiore intensità occupazionale e/o operanti nei territori che non usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Allegato 2) Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Le Parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono sulla necessità di adottare iniziative efficaci per proseguire il trend di miglioramento della sicurezza del lavoro in agricoltura. Le Parti concordano che le difficoltà ambientali della provincia determinano una incidenza di infortuni importante ma rilevano che il numero degli stessi, come evidente nei dati ufficiali, è negli anni progressivamente diminuito, nonostante la persistenza di casi di infortunio mortale, fenomeno tragico che permane ed è quasi sempre collegato all’utilizzo delle macchine agricole. L’analisi dei dati rileva una maggiore frequenza di infortuni nel lavoro autonomo e percentuali meno drammatiche sul lavoro dipendente. Ciò dipende da una maggiore professionalità presente nelle aziende strutturate dove età degli addetti dipendenti più bassa ma anche la competenza specifica degli stessi è maggiore, e questi due fattori giocano a favore della prevenzione. Inoltre, nelle aziende datoriali si riscontrano investimenti in sicurezza molto più massicci, frutto di un quadro normativo teso alla prevenzione che abbraccia un arco temporale ventennale e che, seppure ancora lontano da obiettivi soddisfacenti, hanno prodotto frutti importanti. Si rileva la necessità di assicurare più incisive azioni di formazione ed aggiornamento degli addetti, finalizzate all’incremento della consapevolezza “sul problema”, alla conoscenza delle cause di infortunio e malattie professionali, all’adozione di irrinunciabili comportamenti finalizzati ad abbattere il rischio. È oltremodo necessario che le imprese investano ancora di più in sicurezza, specialmente quando si va ad intervenire in strutture, impianti, attrezzature e macchine. Pertanto è opportuno che, nella programmazione delle forme di sostegno all’imprenditoria e dei fondi strutturali comunitari, in particolare debbano essere premiate le imprese che pianificano investimenti in sicurezza o che hanno svolto concreti interventi di adeguamento sulla sicurezza. Parallelamente tale priorità, al fine di intervenire con maggiore incisività su tutta la popolazione attiva delle campagne, aumentando e livellando lo standard di sicurezza generale in tutte le aziende agricole, oltre che nell’ottica di ridurre l’incidenza del “costo sociale” di detti fenomeni, deve valere nel campo del lavoro esclusivamente autonomo. Quindi, anche nelle aziende che si avvalgono solo di lavoro familiare, vanno privilegiati gli agricoltori che investono in sicurezza.
La Parti ritengono di doversi impegnare non solo nell’azione verso l’amministrazione pubblica competente per le tematiche sopra esposte, ma di svolgere una azione più mirata e diffusa per migliorare l’attenzione culturale di imprenditori e dipendenti agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo, le Parti continueranno nella loro attività di informazione e prevenzione, per dare piena applicazione alle norme previste dalla legge e dai contratti vigenti in materia e pertanto si impegnano ad avviare iniziative: proprie, congiunte e attraverso gli organismi bilaterali, per svolgere attività di informazione e formazione. Si impegnano inoltre, nel momento in cui a livello nazionale verranno sanciti accordi specifici, a definire un protocollo di intesa per la formazione, e la messa a disposizione del settore di figure competenti. È infatti noto che le Confederazioni nazionali stanno definendo alcune materie, tra cui i temi della sicurezza accanto ed all’interno della definizione della bilateralità agricola. Le organizzazioni firmatarie datoriali e sindacali provinciali, intendono, nel rispetto del quadro contrattuale e di accordi nazionali prossimi dall’essere varati, dare seguito ad utili strumenti locali procedendo conseguentemente all’apertura del tavolo di confronto dedicato. Inoltre le Parti concordano di utilizzare lo strumento della cassa extra legem/ente bilaterale anche attraverso l’utilizzo di apposite linee di finanziamento per una campagna puntuale che rafforzi anche in questo settore la cultura della sicurezza, sicurezza intesa come investimento per il futuro delle aziende e dei loro dipendenti.