Categoria: 1958
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Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 19 dicembre 1958
Validità: Campagna 1957-1958
Parti: Associazione Frantoiani, Associazione Provinciale degli Industriali, Unione Agricoltori e Camera del Lavoro, Unione Provinciale Sindacale–Cisl, Camera Sindacale Provinciale–Uil
Settori: Agroindustriale, Frangitura olive, Arezzo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Accordo collettivo per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo, 19 dicembre 1958

L’anno 1958 e questo dì 19 del mese di dicembre, in Arezzo, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Frantoiani della provincia di Arezzo [...], l’Associazione Provinciale degli Industriali [...], l’Unione Agricoltori della provincia di Arezzo [...] e la Camera del Lavoro della provincia di Arezzo [...], l’Unione Provinciale Sindacale – Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale – Uil [...], si è stipulato il presente Accordo provinciale per la determinazione delle retribuzioni da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la frangitura delle olive.

Art. 2.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere. Il lavoro straordinario, dopo l’ottava ora, verrà corrisposto con una maggiorazione del 10 %. Il lavoro festivo, senza riposo compensativo, e quello prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %.

Art. 3.
A titolo di compenso ferie, festività nazionali e infrasettimanali e qualsiasi altra indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, ad eccezione dell’indennità di caro-pane, verrà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 14 % sulla retribuzione complessiva.