Categoria: 1958
Visite: 4866

Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 4 dicembre 1958
Validità: 01.12.1958 - 30.11.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Associazione Autonoma Contadini e Federazione Provinciale Braccianti-Camera Confederale del Lavoro, Fisba Provinciale-Usp-Cisl, Uil Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Benevento

Sommario:

Art. 1. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione delle donne e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 8. - Tariffe.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Vitto.
Art. 11. - Classificazione dei lavori.
Art. 12. - Percorso.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Suddivisione in zone del territorio della provincia.
Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Caro pane.
Art. 22. - Scala mobile.
Art. 23. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Benevento, 4 dicembre 1958

L’anno millenovecentocinquantotto, il, giorno 4 del mese di dicembre, presso la sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro di Benevento, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Benevento [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Benevento [...], l’Associazione Autonoma Contadini di Benevento [...] e la Federazione Provinciale Braccianti di Benevento [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Benevento, la Fisba Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario Reggente dell’Usp-Cisl, la Uil Terra Provinciale [...], assistito dal Segretario della Camera Sindacale Provinciale [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere per la provincia di Benevento.

Art. 1. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione delle donne e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme dì leggi vigenti in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell’anno, in relazione alle condizioni ambientali della Provincia ed alle esigenze stagionali viene stabilito come segue:
dicembre - gennaio - febbraio: ore 7;
marzo - aprile - agosto - settembre - ottobre - novembre: ore 8;
maggio - giugno - luglio: ore 9.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura.
Tali lavori saranno disciplinati da accordi collettivi speciali.
L’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) Lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 10. - Vitto.
Resta fermo il trattamento consuetudinario circa la somministra rione del vitto e del vino.

Art. 13. - Zone malariche.
I braccianti che lavorano in zone malariche a termine delle vigenti disposizioni, hanno diritto alla somministrazione gratuita del chinino con aggiunta di una indennità del 4 per cento sulla retribuzione (paga base e contingenza) per il periodo corrente dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
I braccianti agricoli sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto ai versamenti dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa di un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che cada in stato di ubriachezza durante le ore di lavoro.

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di controversie fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole composizione.
Il tentativo di conciliazione delle controversie di cui innanzi dovrà essere esperito entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della denuncia alla controparte.
Trascorso detto termine le parti potranno adire l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.