Addì 9 aprile 2013, in Roma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza – Roma, 09/04/2013
Prot. 37 / 0006436 / MA008-A001



PROTOCOLLO DI INTESA
SUL DISTACCO TEMPORANEO IN ITALIA DI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE STRANIERE COMUNITARIE
tra

MINISTERO DEL LAVORO, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ACI - Cooperative di Produzione e Lavoro,
ANIEM

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

visto

il D.Lgs. n. 72/2000 di attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto e distacco;
la nota del Ministero del Lavoro n. 24/2007 in tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere;
la nota del Ministero del Lavoro n. 6/2009 in tema di imprese straniere, distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale, normativa DURC, autocertificazione regolarità contributiva;
la nota del Ministero del Lavoro n. 33 /2010 in tema di condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;
la Comunicazione CNCE n. 346/2008 e successive in materia di regole Durc,
il vademecum sul distacco dei lavoratori nell'Unione Europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del novembre 2010, pubblicato dal Ministero del Lavoro

si concorda quanto segue

1. la normativa sopra riportata costituisce parte integrante del presente protocollo;
2. le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali;
3. in tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;
4. la CNCE, ai fini di quanto previsto al punto 2, si impegna a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali sussistano condizioni di reciprocità quanto ai trattamenti erogati dal sistema Casse Edili italiano;
5. le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l’iscrizione dei lavoratori distaccati;
6. le Casse Edili provvederanno a segnalare alle Direzioni territoriali del Lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano;
7. le parti si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti sociali, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri;
8. il sistema di reciproca informativa tra le Dtl, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n. 72/2000.

Letto, confermato e sottoscritto