Categoria: 1954
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Tipologia: Patto collettivo
Data firma: 27 marzo 1954
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federbraccianti Provinciale, Cisl Provinciale, Csil Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Salerno

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del bracciante convenzionato.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata e modalità del contratto.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8.

Patto collettivo per i braccianti agricoli convenzionati della provincia di Salerno, 27 marzo 1954

Il giorno 27 marzo 1954, nella Sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Salerno, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Federbraccianti Provinciale [...], la Cisl Provinciale [...], la Csil Provinciale [...], è stata conclusa la seguente convenzione contrattuale da valere nella circoscrizione della Provincia di Salerno tra le categorie rispettivamente rappresentate.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti il rapporto di lavoro tra datori di lavoro agricolo e il bracciante agricolo convenzionato.

Art. 2. - Definizione del bracciante convenzionato.
Per bracciante convenzionato sì intende il lavoratore agricolo al quale viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro, da compiersi saltuariamente nel periodo di un anno secondo i bisogni aziendali.
Il numero complessivo delle giornate di lavoro garantite nell’anno è di 180, sempre che il lavoratore garantisca all’azienda la sua prestazione ogni qualvolta essa venga richiesta. Qualora il datore di lavoro, senza giustificato motivo, non abbia fatto compiere al lavoratore il minimo delle giornate lavorative convenute, sarà tenuto a corrispondergli, per le giornate di lavoro non effettuate, ugualmente la paga prevista del presente patto.

Art. 4. - Contratto individuale.
Fra il datore di lavoro e il bracciante convenzionato, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 8.
Per tutto quanto non previsto dal presente patto ci si riporta alle norme del contratto del contratto dei braccianti avventizi, ove esse non siano in contrasto con quelle sopra indicate.