Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 30 settembre 1952
Validità: 01.10.1952 - 10.11.1953
Parti: Associazione Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Salariati e Braccianti, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate-Cisl, UilTerra-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Udine

Sommario:

Art. 1. - Inizio e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi e semifissi.
Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Classificazione della categoria per età e sesso.
Art. 11. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 12. - Tariffe salariali.
Art. 13. - Indennità di contingenza e revisione periodica.
Art. 14. - Lavori speciali.
Art. 15. - Cottimi.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Attrezzi di lavoro.
Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Sanzioni disciplinari.
Art. 22. - Notifica delle sanzioni e ricorsi.
Art. 23. - Controversie individuali.
Art. 24. - Controversie collettive.
Art. 25. - Condizioni di miglior favore.
Art. 26.
Tariffe salariali

Contratto collettivo integrativo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi e semifissi della provincia di Udine, 30 settembre 1952

L’anno 1952, il giorno 30 settembre, tra l’Associazione Agricoltori della provincia di Udine [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Salariati e Braccianti della provincia di Udine [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate aderenti alla Cisl [...], l’Unione Italiana Lavoratori della Terra (Uil) [...], in relazione alla norma n. 18 del Patto Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi stipulato l’11maggio 1950 in esecuzione dell’Accordo 23 giugno 1949, si conviene:

Art. 1. - Inizio e durata del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro per i braccianti agricoli avventizi e semifissi occupati nelle aziende agricole della provincia di Udine; entra in vigore a partire dal 1° ottobre 1952 e scade il 10 novembre 1953 e si intenderà rinnovato se sei mesi prima della sua scadenza non verrà disdettato da una delle Organizzazioni contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore fino alla sua rinnovazione.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi e semifissi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi, assunti a giornata, senza vincolo di durata, retribuiti con paga oraria a fine settimana.
Per braccianti semifissi si intendono quei lavoratori d’ambo i sessi ai quali vengono garantite dai conduttori 240 giornate di lavoro da compiersi entro l’anno, secondo i bisogni dell’azienda, retribuiti con paga oraria da corrispondersi settimanalmente o quindicinalmente, secondo le consuetudini locali, i quali si impegnano di dare la loro opera ogni qualvolta ne siano richiesti.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Le donne non possono per nessun motivo venir adibite ai seguenti lavori:
а) lavori dì vangatura in genere in terreno vergine, lavori richiedenti la rottura di terreni con mazze, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni agrarie e fondiarie;
b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento dei pomponi;
c) facchinaggi in genere per prodotti e merci inerenti colture varie;
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro;
e) spargimento del perfosfato e della calciocianamide;
f) infilatura degli aghi nei pressapaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra, verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini oltre i 18 anni.

Art. 5. - Contratto individuale.
All’atto dell’assunzione tra i datori di lavoro ed i lavoratori semifissi, dovrà essere firmato un contratto individuale a valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modello allegato e contenente la data di assunzione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per i vari mesi è il seguente:
dicembre, gennaio e febbraio: ore 7;
marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre: ore 8;
maggio, giugno e luglio: ore 9.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche della azienda.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si intende:
a) lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo il tramonto all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere, salvo il caso di inderogabili necessità in cui la mancata esecuzione pregiudichi i raccolti.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo il caso di regolari turni periodici di lavoro notturno che non danno luogo a maggiorazioni.
[...]

Art. 14. - Lavori speciali.
Si considerano lavori speciali e come tali compensati con la maggiorazione del 20 % sull’insieme della paga base e contingenza:
- il carico e lo scarico di foraggio in silos, biche o mede;
- la mietitrebbiatura delle sementi foraggere, espurgo canali e altri lavori in presenza di acqua, l’irrigazione, la potatura e l’innesto delle piante da frutto.
La mietitrebbiatura dei cereali e la trebbiatura delle piante oleaginose sarà compensata con l’aumento del 30 % sull’insieme della paga base e contingenza e con un litro di vino al giorno, senza pagamento, ad ogni unità lavorativa piena ed in proporzione per le altre categorie.
Per il taglio in acqua delle erbe palustri, la maggiorazione di paga sarà concordata di volta in volta fra le parti.
Per gli addetti ai trattori, meccanici qualificati, conduttori di trattore per lavori in campagna e per il personale addetto all’aratro spettano, sull’insieme della paga base e contingenza, le maggiorazioni seguenti:
meccanici qualificati 40 %
conduttori 20 %
personale manuale 6 %

Art. 15. - Cottimi.
[...]
Il contratto relativo con le condizioni e modalità di esecuzione deve intervenire direttamente tra il conduttore o suo rappresentante ed il lavoratore o lavoratori interessati.
[...]

Art. 18. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili e in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 21. - Sanzioni disciplinari.
Il presente contratto di lavoro, verrà eseguito in buona fede e con puntualità e correttezza; tanto dagli agricoltori che dai lavoratori. I rapporti tra i lavoratori ed i datori di lavoro, o chi per essi, devono essere improntati a reciproca fiducia e rispetto e tali, da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro, senza giustificato motivo, per lievi danni dovuti a negligenza o a colpa, ai beni dell’azienda;
2) multa pari ad una giornata di lavoro e sospensione del lavoro per eguale periodo nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente.
[...]
3) licenziamento in tronco, senza preavviso, per risse sul lavoro o condanna definitiva per reati comuni, per recidiva delle mancanze indicate nel n. 2 per danneggiamento doloso ai beni dell’azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni dal lavoro, per altre mancanze gravi (offese, minacce o violenze) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

Art. 23. - Controversie individuali.
Tutti i reclami di puro carattere individuale seguiranno le normali consuetudini disciplinari e verranno esaminati direttamente tra il datore di lavoro o il suo rappresentante e il lavoratore o i lavoratori interessati.
Le controversie individuali che non venissero conciliate nell’ambito dell’azienda, saranno denunciate alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 24. - Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo, relative alla applicazione e interpretazione delle norme previste dal presente Contratto collettivo di lavoro, saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.