Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 19 gennaio 1953
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Camera Confederale del Lavoro di La, Spezia, Federterra Provinciale, Liberterra Provinciale-Cisl, Uilterra-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione e categorie dei braccianti agricoli.
Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 15. - Ricorsi.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Efficacia del patto.
Art. 20. - Durata del patto.
Art. 21. - Revisione indennità di contingenza.
Tariffe salariali

Contratto collettivo integrativo del patto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1950, per i braccianti agricoli avventizi e semifissi della provincia di La Spezia, 19 gennaio 1953

L’anno 1953 addì 19 del mese di Gennaio nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di La Spezia, all’uopo esplicitamente richiesto, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], da una parte, e la Camera Confederale del Lavoro di La, Spezia [...], la Federterra Provinciale [...], la Liberterra Provinciale (Cisl) [...], la Uilterra (Uil) [...], si stipula il presente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi e semifissi della provincia di La Spezia in ordine alla norma 18 del Patto Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi, stipulato l’11 maggio 1950 in esecuzione dell’accordo 23 giugno 1949.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale fissa le norme di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo e i braccianti avventizi e semifissi ad integrazione del Patto Nazionale 11 maggio 1950.

Art. 2. - Definizione e categorie dei braccianti agricoli.
In rapporto al periodo di tempo per il quale vengono assunti i braccianti si definiscono nel modo seguente:
a) braccianti avventizi;
b) braccianti semifissi.
Sono avventizi i braccianti assunti giornalmente senza nessun vincolo di durata e retribuiti con paga oraria o giornaliera. Sono semiassi od obbligati i braccianti ai quali viene garantito dal datore di lavoro un numero di giornate non inferiore a quello di 220 da prestare durante l’annata secondo le necessità aziendali, retribuiti con paga giornaliera da corrispondersi settimanalmente.
[...]

Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
[...]
Per la categoria dei semifissi od obbligati, le parti potranno stipulare un contratto individuale, anche in deroga al presente contratto collettivo purché sia più favorevole al lavoratore e non in contrasto con le disposizioni del presente contratto collettivo.
[...]

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per tutti i lavoratori previsti dal presente patto viene fissato in otto ore giornaliere. Sarà tuttavia ammesso il seguente orario di lavoro:
Mesi di novembre, dicembre, gennaio c febbraio ore 7;
Mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre ore 8;
Mesi di giugno, luglio e agosto ore 9.
In ogni caso debbono essere pagate le ore effettive di lavoro.
Il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione di lavoro anche oltre l’orario di cui sopra. Tale prestazione supplementare di lavoro sarà considerata, a tutti gli effetti, come lavoro straordinario.
Per i lavori in acqua che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 aprile l’orario di lavoro deve essere ridotto a sei ore giornaliere corrispondendo però ai lavoratori l’intero salario corrispondente alle ove di lavoro previste per il periodo in cui si effettua il lavoro stesso.

Art. 6. - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b). lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità si applicano le disposizioni di legge.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel seguente modo:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, agli attrezzi ed ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]
3) con licenziamento immediato nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi al bestiame, agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[...]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2° paragrafo;
f) in tutti quei casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Le Organizzazioni Sindacali sono impegnate ad espletare il detto tentativo di amichevole componimento con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 19. - Efficacia del patto.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario di intervenire, per la piena osservanza delle norme contenute nel presente patto.