Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 luglio 1953
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Confederterra Provinciale-Cgil, Camera Sindacale-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzioni.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie e infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Durata del patto.
Art. 32. - Scala mobile.
Art. 33.
Tariffe salariati fissi

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi in agricoltura della provincia di La Spezia, 30 luglio 1953

Addì 30 luglio 1953, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., in La Spezia, via dei Colli n. 5, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di La Spezia [...], la Federazione Prov. Coltivatori Diretti di La Spezia [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di La Spezia [...], la Confederterra Provinciale (Cgil) di La Spezia [...], la Camera Sindacale (Uil) di La Spezia [...], viene stipulato il presente Contratto normativo e salariale, da valere per i salariati fissi dell’agricoltura nella Provincia di La Spezia.
Il presente Contratto è integrativo del Patto Collettivo Nazionale per i salariati fissi dell’agricoltura, stipulato in Roma in data 31 luglio 1951.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo disciplina i rapporti di lavoro per la categoria dei salariati fissi per la Provincia di La Spezia.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata noti inferiore ad un anno, le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e la cui retribuzione viene corrisposta mensilmente.
Per quanto riguarda le tariffe e le denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria, si rinvia alle allegate tabelle salariali.

Art. 4. - Contratto individuale.
All’atto dell’assunzione, tra il datore di lavoro ed il salariato fisso dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni immutabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non può eccedere le 8 ore giornaliere.
In relazione ai vari mesi dell’anno l’orario di lavoro è stabilito nel modo seguente:
Dicembre - Gennaio - Febbraio ore 7
Marzo - Aprile - Maggio ore 8
Giugno - Luglio - Agosto ore 9
Settembre - Ottobre - Novembre ore 8
Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo e intermittente è tenuto anche prima e dopo l’orario normale di campagna, al governo del bestiame, rispettando la media annua di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro.
Nel caso in cui per intemperie o cause di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l’intero orario normale di lavoro, è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo di complessive sei ore, un’ora al giorno entro e per sei giorni successivi all’avvenuta sospensione o interruzione, senza corresponsione di straordinario.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario di lavoro normale previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14, nonché la Festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di urgente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1, n. 6, 7, 8, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, hanno diritto ad un riposo settimanale di ore 24 possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 18. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o. chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro, da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel seguente modo:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario nei casi seguenti:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro; ne ritardi l’inizio; lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]
3) con il licenziamento immediato nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alla coltivazione, agli stabili, al bestiame;
[...]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2);
f) in tutti quei casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Le Organizzazioni Sindacali sono impegnate ad espletare il tentativo di benevolo componimento delle controversie individuali con la maggiore sollecitudine.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.