Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 15 marzo 1957
Validità: 15.03.1957 - 14.03.1959
Parti: Unione Agricoltori e Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Savona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Qualifiche.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Savona, 15 marzo 1957

Addì 15 marzo 1957 nella sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Savona, in via S. Giovanni Bosco n. 1, tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Savona [...] a nome e per conto delle Sezioni Provinciali di categoria [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Cgil [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Cisl [...], si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per gli avventizi agricoli della Provincia di Savona.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto provinciale di lavoro fissa le norme integrative al patto nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si interni ori o quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione od alla fine settimana, oppure quindicinalmente a seconda degli usi aziendali.

Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5.
L’orario di lavoro è stabilito come segue:
Zona Rivierasca
Dicembre-Gennaio-Febbraio ore 7
Marzo-Aprile-Agosto-Sett.-Ott.-Nov ore 8
Maggio-Giugno-Luglio ore 9
Versante Padano
Dicembre-Gennaio-Febbraio ore 6
Marzo-Aprile-Agosto-Sett.-Ott.-Nov. ore 8
Maggio-Giugno-Luglio ore 10

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale dì lavoro di cui all’art. 5.
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidenti necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma. [...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge; per le donne che allattano in attesa di altre eventuali norme si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità nel modo seguente:
1) con multe fino a due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lieve danno alla azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) con il licenziamento immediato e senza preavviso:
[...]
c) recidivo per mancanze che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2;
d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
e) insubordinazione grave verso i datori di lavoro o ad un rappresentante di questi nell’azienda;
f) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]

Art. 14. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la interpretazione e l’applicazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti per un sollecito amichevole componimento.

Art. 16. - Durata del patto.
[...]
Per tutto quando non è detto, si fa riferimento al patto nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 tra le Organizzazioni Sindacali interessate.