Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 24 febbraio 1958
Validità: 24.02.1958 - 31.05.1958
Parti: Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e Federbraccianti Provinciale-Cgil, Unione Sindacale-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazioni meccaniche (agricoltura), Parma

Sommario:

Art. 1. - Validità e scadenza del contratto.
Art. 2. - Contratto collettivo di lavoro.
Art. 3. - Assunzione ed avviamento al lavoro della mano d’opera.
Art. 4. - Licenziamento - Dimissioni - Rapporto di lavoro.
Art. 5. - Assenze dal lavoro.
Art. 6. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 7. - Scala mobile.
Art. 8. - Corresponsione del vitto.
Art. 9. - Pagamento e liquidazione salariale.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Minimo di mano d’opera addetta alle macchine.
Art. 13. - Passaggio di mansioni e qualifiche.
Art. 14. - Assistenze e previdenze.
Art. 15. - Malattia e infortunio.
Art. 16. - Assegni familiari.
Art. 17. - Trattamento assistenziale.
Art. 18. - Dormitori ed igiene sul lavoro.
Art. 19. - Cura e conservazione della macchine.
Art. 20. - Controversie individuali.
Tabella delle retribuzioni

Contratto collettivo per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell’agricoltura per conto terzi nella provincia di Parma, 24 febbraio 1958

In Parma, addì 24 febbraio 1958, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., [...] tra l’Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Parma [...], la Federbraccianti Provinciale (Cgil) [...], la Unione Sindacale (Cisl) [...], la Camera Sindacale del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere, in provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell’agricoltura per conto terzi.

Art. 1. - Validità e scadenza del contratto.
Il presente accordo si intende valido per tutta la Provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti interessate. [...]

Art. 2. - Contratto collettivo di lavoro.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro fissa il trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
а) trebbiatura e mietitrebbiatura del frumento, avena, segale, orzo e semi minuti;
b) pressatura della paglia e dei foraggi effettuata separata- mente dalla trebbiatura;
c) sfogliatura e sgranatura del granoturco;
d) irrigazione e sollevamento acqua, vuotatura pozzi neri con autobotte;
e) aratura, erpicatura, zappatura, rullatura, livellatura, con trattore, dei terreni;
f) falciatura meccanica dei cereali e foraggi, ecc.;
g) semina meccanica di cereali e semi vari.

Art. 3. - Assunzione ed avviamento al lavoro della mano d’opera.
[...]
Il datore di lavoro potrà spostare a suo giudizio il dipendente da un gruppo trebbiante ad un altro o da un trattore all’altro.
[...]

Art. 4. - Licenziamento - Dimissioni - Rapporto di lavoro.
Il licenziamento non per fine campagna e le dimissioni del lavoratore potranno avere luogo in qualunque giorno, mediante il preavviso di 6 giorni lavorativi, sempre che sussista giustificato motivo.
Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:
[...]
c) ubriachezza;
d) trasgressione alle norme di sicurezza da osservarsi sul lavoro.
[...]

Art. 8. - Corresponsione del vitto.
Resta inteso che secondo le consuetudini locali, al personale fisso, di macchina, sia nella trebbiatura che nella motoaratura, come per le altre lavorazioni, sarà garantita la somministrazione del vitto e del vino e in difetto, sarà corrisposto l’equivalente in denaro, fissato in L. 1000 (mille) giornaliere così suddivise:
L. 200 (duecento) per la prima colazione;
L. 400 (quattrocento) per il pranzo;
L. 400 (quattrocento) per la cena.
Il datore di lavoro è responsabile della osservanza del disposto del presente istituto.

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
[...]
Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare dal contratto stipulato e sottoscritto dalle parti.

Art. 12. - Minimo di mano d’opera addetta alle macchine.
Per la trebbiatura il numero minimo degli operai effettivamente addetti alle operazioni lavorative deve essere di quattro per le macchine superiori ad un metro di battitore, sprovviste d’imboccatore automatico.
Per le altre lavorazioni verrà impiegato un numero di operai secondo le elettive necessità.
È ammessa la effettiva e continuativa partecipazione ai lavori di cui al presente contratto, del proprietario o proprietari di macchine e loro familiari.

Art. 14. - Assistenze e previdenze.
I lavoratori dovranno essere iscritti all’Inps, all’Inail ed all’Inam come da vigenti disposizioni.

Art. 18. - Dormitori ed igiene sul lavoro.
Il datore di lavoro ha il dovere di fornire dormitori secondo l’articolo 36 del Regolamento Generale per l’igiene del Lavoro e di osservare rigorosamente le norme che regolamentano la materia in generale.

Art. 19. - Cura e conservazione della macchine.
Il lavoratore è tenuto a conservare ed a tenere nella dovuta cura gli utensili e le macchine che riceve in consegna ed è responsabile dei danni causati che siano ad esso imputabili.

Art. 20. - Controversie individuali.
Le controversie individuali, prima di essere deferite alle autorità giudiziarie, devono essere sottoposte all’esame delle organizzazioni contraenti del presente contratto o all'ufficio Provinciale del Lavoro per un tentativo di conciliazione.

Tabella delle retribuzioni
[...]
N.B. - Detta retribuzione globale è comprensiva dell’importo dovuto, contrattualmente per ferie, festività nazionali, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di anzianità, ecc.