Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 20 giugno 1952
Validità: campagna 1952
Parti: Associazione Trebbiatori e Motoaratori e Camera del Lavoro-Federterra, Fiom-Camera del Lavoro, Sindacati Liberi-Liberterra
Settori: Agroindustriale, Lavorazioni meccaniche agricoltura, Piacenza

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.

Contratto collettivo per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura valevole per la campagna 1952 nella provincia di Piacenza, 20 giugno 1952

L’anno 1952 il giorno 20 giugno in Piacenza nella sede dell'ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Associazione Trebbiatori e Motoaratori di Piacenza [...], la Camera del Lavoro - Federterra - di Piacenza [...], Sindacato Fiom presso la Camera del Lavoro di Piacenza [...], Sindacati Liberi - Liberterra - di Piacenza [...], si è stipulato il presente contratto salariale normativo per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura e motoaratura valevole nella Provincia di Piacenza per la campagna 1952 così come appresso:

Art. 1.
Il presente Contratto fissa il trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
a) trebbiatura frumento, segala, orzo, avena;
b) sgranatura e sfogliatura granoturco;
c) sgusciatura semi minuti;
d) pressatura della paglia effettuata separatamente dalla trebbiatura;
e) motoaratura.

Art. 5.
Tutti i componenti la squadra fissa addetti al gruppo trebbiante, ai fini delle assicurazioni sociali, saranno iscritti nel settore della industria dell’Inps, Inail e Inam secondo le vigenti disposizioni o gli eventuali accordi speciali che dovessero intervenire tra le Direzioni Generali degli Istituti suddetti e l’Unione Nazionale Trebbiatori e Motoaratori.

Art. 6.
L’orario giornaliero di lavoro è di 8 ore; 48 ore settimanali. [...]

Art. 7.
Il personale ha diritto al vitto in sovrappiù della mercede come da consuetudini locali. Nel caso in cui i lavoratori non dovessero ricevere il vitto, avranno diritto ad un compenso di L. 750 giornaliere. Il vitto o la indennità sostitutiva devono essere corrisposti ai lavoratori per tutti i giorni della campagna.

Art. 8.
Il tempo perduto per spostamento di aia e di azienda o per avarie alle macchine, s’intende, a tutti gli effetti, come periodo lavorativo. [...]

Art. 10.
Il datore di lavoro potrà spostare a suo giudizio il dipendente da un gruppo trebbiante ad un altro.

Art. 13.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna; risponderà pure delle perdite e dei danni eventuali subiti da tali oggetti, quando essi siano avvenuti per colpa del lavoratore stesso.

Art. 15.

L’infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere; punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa sino al massimo di 3 ore nei seguenti casi:
а) ritardo nell’inizio lavoro, sospensione o anticipata cessazione;
b) negligenza che arrechi danni lievi all’azienda, alle macchine ed agli attrezzi;
c) prestazione di lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi recidivi di cui ai punti a) e b);
3) con il licenziamento in tronco senza indennità nei seguenti casi:
а) grave insubordinazione al loro datore di lavoro;
[...]
c) rissa durante le ore di lavoro;
d) prestazione di lavoro in stato di manifesta ubriachezza, se recidiva;
[...]
f) trasgressione alle norme di sicurezza da osservarsi sul lavoro, esplicitamente impartite dal datore di lavoro.

Art. 22.
Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto le parti si richiamano al contenuto delle disposizioni di legge in vigore, ed in mancanza, agli usi e consuetudini locali.