Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° luglio 1955
Validità: 01.07.1955 - 30.04.1958
Parti: Associazione Trebbiatori e Motoaratori e Cgil, Cisl, Uil e Federazione delle Cooperative
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura e motoaratura, Reggio Emilia

Sommario:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) [trattamento mutualistico]
8) [assegni familiari]
9) [trattamento infortunistico]
10)
11) [retribuzione]
12)
13) [aggiornamento tabelle salariali]
14) [validità e durata]

Contratto collettivo per gli operai di macchina addetti ai lavori di trebbiatura e motoaratura per le campagne agrarie 1955 - 1956 - 1957 nella provincia di Reggio Emilia, 1° luglio 1955

Il giorno 1° del mese di luglio dell’anno 1955 in Reggio Emilia, tra l’Associazione Trebbiatori e Motoaratori della Provincia di Reggio Emilia [...], la Cgil Sede di Reggio Emilia [...], la Cisl Sede di Reggio Emilia [...], la Uil Sede di Reggio Emilia [...] e la Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia [...], si è stabilito quanto segue:

1) Il trattamento salariale per la campagna di trebbiatura per l’annata 1955, viene fissato sulla base di L. 210 (duecentodieci) orarie comprensive delia paga base, contingenza e ferie, gratifica natalizia e feste infrasettimanali, licenziamento, incentivo lavori pesanti compreso conglobamento paga.
La squadra fissa di macchina per la trebbiatura dovrà essere composta di 5 persone e non più; e di 2 o di 4 per la motoaratura a seconda se verranno eseguiti uno o due turni di lavoro.

2) L’orario normale giornaliero stabilito a paga oraria per la trebbiatura, viene fissato in ore 10, comprensive di 1 ora per i trasporti. e di 8 ore per la motoaratura se ad un solo turno.

3) Saranno considerate straordinarie, e quindi pagate con una maggiorazione del 25 %, le ore lavorate in più delle 10 ore giornaliere per la trebbiatura.
Quelle eseguite prima delle 4 del mattino e oltre le 22 serali, vengono considerate notturne e danno diritto ad una maggiorazione del 50 per cento.

4) Per i lavori di aratura risaie e ruspatura, la paga normale di fatto viene aumentata in misura da raggiungere le L. 250 (duecentocinquanta) orarie.

5) Le tariffe salariali per le Zone di Montagna e Collina vengono fissate in L. 1.600 (milleseicento) giornaliere, e ciò in misura fissa, indipendentemente vi sia stata prestazione di lavoro ma solo stato di assunzione.
La linea di demarcazione che divide la zona di collina da quella di centro e bassa reggiana, è rappresentata dalla strada pedemontana che unisce il Ponte Secchia di Casalgrande al Ponte sull’Enza di S. Polo.

6) Per il vitto, si osservano le abituali consuetudini del posto. Qualora l’agricoltore non l’avesse a fornire, il trebbiatore non sarà a sua volta tenuto a somministrarlo, né a corrispondere agli operai di macchina alcuna indennità.

10) Per i lavori di aratura risaie e ruspatura di cui al comma n. 4, per il lavoro straordinario oltre le 8 ore giornaliere e il lavoro festivo, valgono le disposizioni di cui agli articoli n. 3-4 del presente contratto.

12) Il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare le leggi in materia di assicurazioni previdenziali, infortunistiche e mutualistiche.
[...]