Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 28 febbraio 1952
Validità: 18.08.1951 - 15.08.1953
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Sindacato Braccianti e Salariati Agricoli-Cisl, Uil Settore Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Bari

Sommario:

Norma n. 1. - Oggetto del contratto.
Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Norma n. 3. - Assunzione - Ammissione al lavoro delle donne e dei bambini.
Norma n. 4. - Contratto individuale.
Norma n. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Norma n. 6. - Mansioni.
Norma n. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Norma n. 8. - Qualifiche e mansioni.
Norma n. 9. - Carico di bestiame.
Norma n. 10. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 11. - Periodo di prova.
Norma n. 12. - Orario di lavoro.
Norma n. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma n. 14. - Riposo settimanale.
Norma n. 15. - Giorni festivi.
Norma n. 16. - Retribuzioni.
Norma n. 17. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 18. - Abitazione.
Norma n. 19. - Gratifica natalizia.
Norma n. 20. - Malattie, infortuni e zone malariche.
Norma n. 21. - Ferie.
Norma n. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 23. - Tutela della maternità.
Norma n. 24. - Permessi straordinari.
Norma n. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Norma n. 26. - Trapasso di azienda.
Norma n. 27. - Norme disciplinari.
Norma n. 28. - Indennità di anzianità.
Norma n. 29. - Controversie individuali.
Norma n. 30. - Controversie collettive.
Norma n. 31. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 32. - Durata del contratto.
Norma n. 33. - Deposito del contratto.
Allegati
Allegato n. 1 Tabelle salariali
Allegato n. 2 Contratto individuale di assunzione

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Bari, 28 febbraio 1952

Addì 28 febbraio 1952, nella sede della Unione Provinciale Agricoltori, in Bari, via Putignani, 49, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, aderente alla Cgil [...], il Sindacato Braccianti e Salariati Agricoli della Cisl [...], la Uil Settore Terra [...], si è aggiornato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per i Salariati Fissi, da valere per tutto il territorio della Provincia di Bari, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura, stipulato in Roma il giorno 31 luglio 1951.

Norma n. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli e i loro dipendenti salariati fissi, meglio qualificati alla norma n. 8.
Esso entra in vigore in tutto il territorio della provincia di Bari a decorrere dal 16 agosto 1951.

Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto con contratto individuale di lavoro a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto.

Norma n. 3. - Assunzione - Ammissione al lavoro delle donne e dei bambini.
Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d’opera agricola.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia facendo espresso richiamo a quelle riguardanti i lavori pesanti e pesantissimi.

Norma n. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’allegato n. 2.

Norma n. 6. - Mansioni.
Il salario fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, però, in relazione alle esigenze della azienda adibirà il salariato fisso a mansioni diverse purché non importino diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla qualifica precedente.
[...]

Norma n. 9. - Carico di bestiame.
Il carico massimo da attribuirsi ad ogni salariato addetto alla cura e governo del bestiame viene fissato come segue:
Vaccaro - esclusivamente a stalla capi grossi 7
- semibradi capi grossi 11
- bradi capi grossi 22
Ualano - bovini da lavoro capi 12
Giumentaro-cavallaro - bradi (compresi grandi e piccoli) capi 20
Assistitori di bovini capi 15
Pastore mungitore capi 170
Pastore capi 200
Porcaro - scrofe (oltre i lattonzoli e i relativi piccoli) capi 10
Qualora il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra prevista sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro dei campi.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma n. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 12. - Orario di lavoro.
La durata di lavoro non potrà eccedere le ore otto giornaliere e le quarantotto settimanali.
La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi, secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
Dicembre - Gennaio - Febbraio ore 7
Marzo - Aprile - Maggio - Settembre - Ottobre - Novembre ore 8
Giugno - Luglio - Agosto ore 9
In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento bestiame sono intermittenti, l’orario normale di lavoro per i salariati addetti al bestiame, è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e dalle mansioni loro affidate. Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Norma n. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 12;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 15, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Norma n. 14. - Riposo settimanale.
Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica. Qualora però, per esigenza di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra, dovranno eseguire anche nei turni di riposo le mansioni tassative previste dalla norma n. 8.
A tali salariati i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta, o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze dell’azienda.
Ai salariati che godono della giornata di riposo sarà fornita la cavalcatura, compatibilmente con l’esigenza dell’azienda.

Norma n. 18. - Abitazione.
Il salariato fisso ha diritto all’abitazione gratuita in campagna. Gli ambienti, rispondenti alle norme igieniche, devono essere salubri e imbiancati ogni anno.
Le spese di illuminazione e di riscaldamento sono a carico del datore di lavoro.
Nel caso che il salariato fisso non usufruisca di abitazione e debba permanere di notte in campagna per motivi inerenti il suo lavoro, il datore di lavoro gli dovrà fornire un posto letto igienicamente rispondente.

Norma n. 20. - Malattie, infortuni e zone malariche.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Ai salariati fissi che prestano la loro opera nelle zone malariche, riconosciute tali dall’Ufficio Sanitario Provinciale, sarà corrisposta a fine mese, per il periodo stabilito dallo stesso Ufficio, una indennità pari all’8 % sull’importo della paga globale.

Norma n. 21. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 [...]

Norma n. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 23. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 27. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i salariati fissi, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Con la multa di un’ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con la multa fino ad un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.
3) Col licenziamento immediato senza preavviso nei casi seguenti:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o a un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
c) che provochi risse sul luogo di lavoro;
d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Ai salariati fissi che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.

Norma n. 29. - Controversie individuali.
In caso di contestazione, fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano raccordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali stipulanti per il tentativo di amichevole componimento, il quale dovrà essere esperito nel più breve’ tempo possibile, comunque non superiore a 30 giorni.

Norma n. 30. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.