Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 18 giugno 1957
Validità: campagna 1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cisl, Uil Settore Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Mietitura ecc., Bari

Sommario:

Art. 1. - Salari.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario.
Art. 4. - Assistenza animali da lavoro.
Art. 5. - Consuetudini ed usi locali.
Art. 6.
Art. 7. - Dormitori.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Accordo collettivo integrativo per i braccianti avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura della provincia di Bari, 18 giugno 1957

Il giorno 18 giugno 1957 in Bari, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderenti alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della Cisl [...], la Uil Settore Terra [...], in applicazione dell’art. 16 del contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della Provincia di Bari, 16 dicembre 1950, si è stipulato il presente accordo salariale da valere in tutta la provincia, per i braccianti avventizi addetti ai lavori di mietitura e di trebbiatura per il corrente anno:

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali.

Art. 3. - Lavoro straordinario.
Il lavoro compiuto oltre le otto ore giornaliere è considerato straordinario.
Ove sia richiesto dal datore di lavoro, l’orario normale può essere prolungato sino a 10 ore giornaliere.
È consentito, altresì, su accordi delle parti interessate protrarre l’orario di altre due ore oltre le 10 giornaliere.
[...]

Art. 4. - Assistenza animali da lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura che, dopo l’orario normale, provvedono alla assistenza degli animali da lavoro, sarà corrisposta la paga oraria maggiorata della percentuale per lavoro straordinario di cui all’art. 3.

Art. 5. - Consuetudini ed usi locali.
In aggiunta al salario innanzi stabilito verrà somministrato il vitto secondo le consuetudini e gli usi locali.

Art. 7. - Dormitori.
I dormitori per i lavoratori e le lavoratrici devono essere ben divisi e dovranno rispondere alle norme igieniche e sanitarie prescritte dalla legge.

Art. 9.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano gli articoli relativi del Contratto Collettivo di lavoro per i Braccianti agricoli (avventizi) del 16 dicembre 1950.