Tribunale di Roma, GIP Finiti, 22 novembre 2002 - Inidoneità di un modello organizzativo adottato da una società partecipante a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche


 

 

...Omissis...

 

Con il d.leg, n. 231 del 2001 il legislatore ha previsto per la prima volta una forma di responsabilità amministrativa in capo agli enti nel cui interesse o al vantaggio dei quali le persone che rivestono funzioni, di rappresentanza o comunque apicali all'interno dell'ente — ovvero persone sottoposte a queste ultime — abbiano posto in essere un reato. Responsabilità che deve escludersi, per espresso dettato normativo, quando le persone fisiche abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Ai fini dell'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente si richiede non solo la riconducibilità del reato ad esso sul piano oggettivo (condizione prevista dall'art. 5 della legge), ma altresì che il reato costituisca espressione della politica aziendale, ovvero derivi da una colpa organizzativa riconducibile all'ente stesso. All'ente il legislatore richiede l'adozione di modelli comportamentali che valutino il rischio reato e siano volti a prevenire tale possibilità, mediante la fissazione di regole di condotta e predisposizione di idonei controlli. Si richiedono cioè modelli gestionali efficienti, ed idonei a garantire trasparenza ed effettività dei controlli. Quello dell'ente è un titolo autonomo di responsabilità, pur ancorato necessariamente alla commissione di un reato.
Le sanzioni interdittive sono irrogabili solo nei casi di particolare gravità e risultano applicabili anche durante la fase delle indagini.
In considerazione della gravità delle conseguenze, tali da decretare anche fa cessazione di attività dell'ente, il legislatore richiede presupposti applicativi particolarmente rigorosi, e consente all'ente di attivarsi, attraverso condotte riparatorie, al fine di evitare l'applicazione di siffatte sanzioni.
Dunque, da un Iato si richiede la particolare gravità dei reati per cui si procede, dall'altra si prevede l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive in caso di comportamenti dell'ente diretti a reintegrare l'offesa o a scongiurare il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie.
Per l'applicabilità delle sanzioni l'art. 13 richiede che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, e in questo caso la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.
L'esigenza di realizzare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla persona giuridica è volta a prevenire la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivante dal reato, nonché a paralizzare o ridurre l'attività dell'ente che, ove proseguita, potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati.
La specificità dell'intervento da effettuare ha indotto il legislatore a considerare la possibilità di applicare in via cautelare le Stesse sanzioni previste dall'art. 9, 2° comma, del decreto.
L'inserimento dell'accertamento dell'illecito amministrativo nell'ambito del processo penale, dettato da evidenti ragioni di economia e di unitarietà, determina l'estensione anche in fase cautelare del processo di giurisdizionalizzazione in favore dell'ente.
Per l'applicazione delle misure interdittive l'art. 45 richiede gravi indizi sulla responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo, mutuando in parte la disposizione sulle condizioni generali di applicabilità delle misure di cui all'art. 273 c.p.p. Si richiede cioè il ed. fumus commissi delieti, ovverosia una probabilità di colpevolezza elevata, qualificata e ragionevole. La misura cioè non può fondarsi su meri sospetti o illazioni, dai quali far scaturire il collegamento "tra la responsabilità dell'ente e i fatti oggetto di accertamento. E evidente che il giudizio in ordine alla gravità del quadro indiziario può e deve effettuarsi sulla scorta della sussistenza dei gravi indizi di reità, sul conseguente interesse o vantaggio derivato all'ente e sul ruolo dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 5 della legge.
Ritenuto sussistente il fumus, deve valutarsi poi il periculum in mora, esigenza cautelare che deve concorrere a legittimare l'adozione della misura. Tale prognosi deve evidentemente effettuarsi in conseguenza della valutazione di fatti precisi e specifici; si deve ritenere cioè una probabilità effettiva ed attuale, riscontrata attraverso elementi oggettivi, del verificarsi di illeciti della stessa indole di quelli per i quali si procede. Si richiede infatti un pericolo concreto, desumibile evidentemente da elementi oggettivi e specifici.
Si prevede poi la nomina di un commissario giudiziale per il periodo pari alla durata della misura interdittiva e in sostituzione di questa, qualora alla misura consegua l'interruzione dell'attività dell'ente, e l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero qualora l'interruzione di attività possa cagionare rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15).
Attesa la peculiarità della materia e la natura degli interventi, il legislatore ha previsto una forma di contraddittorio anticipato all'applicazione della misura interdittiva, che può incidere in maniera fatale sulla vita dell'ente. Solo una volta ritenute sussistenti le condizioni del fumus commissi delieti e del periculum in mora, il giudice valuterà la misura più idonea al caso concreto, in considerazione dei pericula sussistenti.
La sanzione, anche in fase cautelare, dovrà essere ispirata ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità con il fatto contestato. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata, conformemente a quanto previsto per la custodia in carcere in caso di misura cautelare personale.
Premesse tali argomentazioni, nel merito si osserva che nel corso di indagini riguardanti una complessa vicenda corruttiva in tema di appalti di opere pubbliche indetti dall'Inail è emerso il coinvolgimento degli indagati S.L. — nella qualità di gestore e responsabile di fatto della S.L. Sp. s.p.a. e socio di maggioranza della Finspa s.p.a. —, e M.F., amministratore e legale rappresentante della S.L. Sp. s.p.a.
Le indagini della guardia di finanza e le acquisizioni documentali riconducono alla società Finspa i contratti di appalto incriminati.
Numerose sono risultate le società partecipate dalla società capogruppo, Finspa s.p.a., tra le quali la Siac s.r.l. e l'Ape s.r.l. Ad esse risultano riconducibili le aggiudicazioni di numerosi contratti di appalto oggetto dell'odierna vicenda corruttiva. In particolare, si tratta dei contratti che riguardano la costruzione delle sedi Inail di Porto Marghera, di Varese, di Ferrara, di Legnano, il residence di Verona per il Giubileo del 2000, l'ospedale di Orbetello.
In tutti i casi si tratta dell'acquisto di sei immobili da costruire (contratto di compravendita di cosa futura), in relazione ai quali l'aggiudicatario della commessa Inail risulta comunque riconducibile alla Finspa s.p.a., dunque a società gestite o controllate da Luigi S.L., noto imprenditore romano, e dall'altra subappaltatore risulta sempre la'Edilia s.r.l., società il cui amministratore e legale rappresentante è L.L., figlio di E..
In particolare, con riferimento alla sede dì Ferrara è stata la Siac s.r.l. a stipulare il contratto di compravendita, trasferendo poco dopo le quote alla S.L. .Sp. s.p.a. e ad altre società da questa partecipate. Per la sede di Legnano risulta aggiudicataria direttamente la S.L. Sp.. Per la sede di Varese era stata individuata quale società con la quale stipulare il contratto la Eur.Mac Europ management s.r.l., società partecipata dalla Edilia s.r.l., gestita da L.L., figlio di L.E., nonché la Siac s.r.l., anche questa società risulta partecipata e riconducibile alla S.L. Sp. s.p.a.
Uguali considerazioni possono effettuarsi per la sede di Porto Marghera, il cui contratto è stato stipulato dalla Dorica s.r.l., avente tra gli altri soci S.L.; dopo il rogito il terreno ove realizzare l'opera veniva acquistato dall'Ape s.r.l., società anch'essa partecipata dalla S.L. Sp.. Per il residence di accoglienza di Verona per il Giubileo del 2000 il contratto con l'Inail veniva stipulato dalla S.L. Sp. s.p.a., che in seguito cedeva un ramo di azienda alla Gira s.r.l. (società anch'essa partecipata dalla Finspa). Infine, per l'ospedale di Orbetello il contratto con l'Inali risulta stipulato dalla S.L. Sp. s.p.a. (in questo caso, non può non rilevarsi che il bando prevedeva la disponibilità giuridica dell'area, area sulla quale la società aggiudicataria in realtà vantava una mera opzione).
I risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, valutati unitariamente alle dichiarazioni confessorie rese da C.P., F. E., L.E. e L.B., nonché da ultimo le dichiarazioni confessorie rese da R. V. e R. A. al p.m. di Roma, confermano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, precisano le modalità dell'intervento corruttivo, l'estrema diffusione e l'assoluta non occasionalità ed episodicità dello stesso, tale da costituire un vero e proprio sistema.
L'indagato R.V. — nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al p.m. di Roma, dott. Giuseppe Amato, in data 25 ottobre 2002 — riferisce che per i contratti relativi alle sedi Inail di Ferrara, Legnano, Porto Marghera, al residence di Verona per il- Giubileo 2000 e all'ospedale di Orbetello, tutte le offerte «pilotate» dall'Inail, per le quali lo stesso direttore generale R. sollecitava «una particolare considerazione» all'interno della conferenza dei servizi, facevano capo all'impresa S.L. s.p.a.
È vero che L.E. addebita a suo esclusivo vantaggio e sua esclusiva iniziativa le singole attività corruttive, escludendo un coinvolgimento delle società del gruppo S.L..
Ma la versione al riguardo fornita dal L. non appare credibile, tanto più considerata la sua condizione di fallito, e dunque l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari per il pagamento delle tangenti; tra L. e la S.L. Sp. s.p.a. e le società da queste partecipate vi è un'indubbia comunanza di interessi economici. Né è credibile che il L. abbia versato tangenti a R.V.per un importo variabile dal 2 al 6 per cento al solo fine di ottenere poi il subappalto dalle società de! gruppo S.L., risultate aggiudicatane.
Dai documenti sequestrati dalla guardia di finanza in data 2 luglio 2000 presso l'abitazione di E. L. in Francavilla a Mare (Pescara), si rileva come questi, sebbene dichiarato fallito, abbia continuato a dirigere significativamente un gruppo di società di fatto a lui riconducibili, gestite da suoi prestanome (si veda la situazione della società Edilia s.r.L, amministrata dal figlio Lorenzo, società dunque di fatto riconducibile a L.E., alla quale risultano effettuati una serie di bonifici per importi consistenti provenienti dalla S.L.).
La società Edilia risulta assegnataria in subappalto dell'esecuzione dei lavori relative alle sei commesse assegnate dall'Inail all'impresa Sp. S.L..
Dalla documentazione sequestrata appaiono evidenti non solo i rapporti correnti tra il L. e R.V., F.E., C.P., e il gruppo D.S., ma emerge in particolare come il L. continui a gestire società quali la Fincredit Ltd ovvero la società A&BR Architectural & Building Research, mediante ricorso a negozi fiduciari. Le quote sociali vengono fittiziamente intestate a dei prestanome, che riconoscono la proprietà di E. L., unico dominus ed effettivo manager delle società. Risulta dalla documentazione un'evidente cointeressenza finanziaria tra la S.L. e la A&BR; viene sequestrata una nota della società, indirizzata alla S.L. s.p.a., «c.a. rag. M.F.», con cui la prima comunica alla seconda le proprie coordinate bancarie. Le indagini sui movimenti bancari evidenziano numerosi bonifici effettuati in favore della A&BR dalla S.L. s.p.a. per importi estremamente rilevanti.
Analoghe considerazioni valgono per la Fincredit Ltd, ove il L. rileva delle società intestando le quote sociali a persone (ed. fiduciari) che si impegnano, a fronte di un ritorno economico, ad eseguire fedelmente tutte le disposizioni del fiduciante.
Viene sequestrata anche documentazione relativa alla società Triade s.p.a., in particolare documentazione manoscritta a sostegno della partecipazione societaria del L.. Con riferimento alla documentazione relativa alla Gira - Gestione immobiliare residence ed alberghi, che gestisce il residence Millennium di Verona, dall'analisi dei costi di gestione appare evidente la gestione fattiva in capo sia al L. che alla S.L.. La S.L. vanta un debito nei confronti della Gira per la locazione degli immobili Inail e per la Siac, proprietaria del 35 per cento della Eur.Man. Per la società Eur.Man rileva la partecipazione della Icamm e della Edilia per una quota complessiva del 65 per cento, entrambe facenti capo al Gruppo L., nonché della Siac (35 per cento), facente capo alla S.L.. In una scrittura privata tra le tre società partecipanti emerge che la Eur.Man il 30 aprile 2001 ha presentato all'Inali l'offerta di vendita di un terreno con sovrastante fabbricato. Operazione proposta alla Eur.Man da L.E., al quale viene riconosciuto il 5 per cento sul prezzo di vendita.
Per la Edilia, facente capo al gruppo L., risultano bonifici effettuati dalla S.L. in favore della società in esame per circa trecento milioni di lire ed una cessione di titoli cui derivano alla Edilia ulteriori ottocento milioni di lire,
Interessante, a conferma della validità della prospettazione accusatoria, appare il contratto di subappalto tra l'Ape a l'Edilia; la prima è aggiudicataria di lavori commissionati dall'Inail per la realizzazione di fabbricati da adibire ad uso direzionale in Marghera, l'Edilia si impegna a realizzare tali lavori. Su un appunto manoscritto del L., sequestrato nelle circostanze indicate in precedenza, si legge testualmente: «Ape/Edilia da fare contratto, subito M.F. della S.L. e consigliere della Ape — oggi 45 per cento Finspa e 65 per cento del vecchio proprietario (Padovani). A febbraio 2002 diventano le quote 75 per cento Finspa e 25 per cento rimane al vecchio proprietario Padovani».
Appare dunque, allo stato, corretto ipotizzare la partecipazione del L. anche nella Ape per il tramite della Finspa.
Numerosi i riferimenti — nella documentazione sequestrata al L. — alla compagine societaria del gruppo S.L., soprattutto in relazione ai cantieri relativi alla realizzazione ovvero alla ristrutturazione di immobili per conto dell'Inail. Da alcuni appunti manoscritti in sequestro emerge evidente il rapporto tra Luigi S.L. ed E. L. con riferimento a problematiche di natura tecnica dei cantieri delle sei commesse di Marghera, Orbetello, Ferrara, Legnano, Ancona e Verona.
Sostanzialmente alle gare indette dall'Inail, non partecipavano soggetti che non fossero riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo S.L., circostanza evidentemente sintomatica del livello di radicamento e diffusione del sistema corruttivo posto in essere in relazione ai contratti di appalto e/o di compravendita interessanti l'Inail.
Numerose le società controllate o comunque collegate al gruppo S.L. e coinvolte nell'odierna vicenda, oltre alla Siac e alla Eur.Man, la Gira, la Ape, la GGB, la Dorica, tutte società costituite per realizzare un'apparente e fittizia distribuzione degli appalti, riconducibili in realtà sempre alla società capogruppo.
Si contesta dalla difesa la sussistenza del profitto di rilevante importo ricavato dalle società; a tal fine è stata avanzata richiesta di incidente probatorio, finalizzata ad accertare la congruità degli importi corrisposti dall'Inail rispetto alle prestazioni effettivamente realizzate; e ciò in relazione alle previsioni dell'art. 13 d.Ieg. cit., che consente l'applicazione di sanzioni interdittive solo in caso di reiterazione di illeciti (come specificata dal successivo art. 20 decreto cit., che presuppone una condanna specifica definitiva), ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante gravità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.
Al riguardo, salva e impregiudicata evidentemente ogni valutazione sulla richiesta di incidente probatorio, si ritiene che il complesso delle risultanze di indagine, con particolare riferimento all'importo globale delle tangenti versate, consenta di ritenere allo stato sussistente siffatta ipotesi, e ciò anche in con-siderazione di un criterio di logica verosimiglianza.
Nell'interrogatorio del 25 ottobre 2002 l'indagato R.V. riferisce il pagamento di tangenti per complessivi due miliardi quattrocentocinquantacinque milioni delle vecchie lire. Le tangenti per come riferito dagli stessi imputati variavano dal 2 al 6 per cento degli importi complessivi delle commesse. Appare dunque verosimilmente comprovato in questa fase un profitto di rilevante entità per l'ente.
Ritenuta la sussistenza dei gravi indizi — da intendersi come complesso di risultanze di indagine che, valutate complessivamente, secondo le regole di cui all'art. 273, comma I bis, cpp-, consentono di pervenire, attraverso la loro coordinazione logica, a quel giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza necessario alla condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza dell'illecito e dell'attribuibilità di esso all'ente —, condizione necessaria all'adozione di qualsivoglia misura cautelare, deve valutarsi il periculum in mora.
Al riguardo, l'art. 17 prevede: «... le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è co-munque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati nella specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
In caso di applicazione di misure interdittive, l'art. 49, 4° comma, del decreto, nell'ottica della proporzionalità, dell'adeguatezza e dell'attualità delle esigenze cautelari che si intende garantire, prevede la revoca in caso si realizzino le condizioni di cui all'art. 17 cit.
La difesa dell'ente all'odierna udienza ha depositato copia dei contratti intercorsi tra la S.L. Sp. s.p.a. e l'Inail (per la realizzazione della sede di Legnano e del presidio ospedaliero di Orbetello), tra la Dorica s.r.l. e l'Inail (per la realizzazione relativa alla sede di Venezia Marghera), tra la Siac e l'Inail per la sede Inail di Ferrara, ove le parti convengono il trattenimento da parte dell'Inail di una somma pari al 10 per cento del prezzo complessivo degli appalti tramite accantonamento di siffatto importo nel corso dei pagamenti delle somme dovute dall'ente,.con riferimento a tutte le opere realizzate dall'impresa S.L. ed oggetto di attenzioni investigative, salva e impre-giudicata ogni questione in ordine al diritto al risarcimento dei danni; nonché delibera del consiglio di amministrazione dell'impresa S.L. Sp. s.p.a. ove, dato atto della ricezione dell'informazione di garanzia inoltrata dalla procura di Roma per l'accertamento di illecito amministrativo a carico dell'impresa stessa, si attuano una serie di procedure per garantire la società e prevenire la commissione di eventuali reati della stessa specie di quelli ipotizzati, mediante la costituzione di un comitato di controllo, la realizzazione di un modello organizzativo adeguato, l'obbligo di astenersi dal gareggiare con riferimento ad appalti di opere pubbliche non regolati dalla 1. 109/94, e di astenersi dal partecipare a bandi di enti pubblici aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di immobili. Analoghe determinazioni risultano assunte dalla Siac s.r.l., dalla Gira s.r.l., dalla Dorica s.r.l, dalla GGB s.r.l.
Le procedure di controllo secondo la delibera del consiglio di amministrazione del 20 novembre 2002 della Finspa debbono riguardare non solo la società capogruppo, ma «tutte le società direttamente o indirettamente controllate, ed anche ogni futura eventuale acquisizione e/o costituzione di nuove società. ... La Finspa s.p.a. e le società dalla stessa controllate dovranno da oggi astenersi dal partecipare a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche che non siano regolate dalla 1. 109/94 come modificata dalla 1. 1° agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni, che esclude la possibilità di ricorrere a trattative private, art. 7 ss.), né potranno più rispondere a bandi di enti pubblici riguardanti la vendita e/o l'acquisto di immobili, e sarà compito del comitato controllare che queste disposizioni siano eseguite e relazionare in merito nel rapporto quindicinale ...».
Inoltre si prevede la riunione ravvicinata del comitato dì controllo per la redazione dei rapporti in ordine alle attività relative alle società del gruppo con la pubblica amministrazione e con ogni ente pubblico.
Infine, l'ing. Luigi S.L. ha dato le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione della Finspa.
Dunque, la società capogruppo e le altre società ad essa collegate, interessate dalle odierne indagini, hanno predisposto un nuovo sistema di controllo e di monitoraggio in relazione al quale ritiene questo giudice di dover procedere a perizia tecnica al fine di valutarne l'idoneità in termini dì prevenzione dì reati della stessa indole di quella per cui si procede, secondo il dettato dell'art. 17 d.leg. 231/01, cit.
Invero, la peculiarità dell'odierna procedura non esclude il ricorso a incarico peritale, attesa la necessità di indagini specifiche e di pareri tecnici.
In particolare, valuterà il perito se le misure disposte dalle società del gruppo Finspa, anche in relazione al dettato della l. 10 agosto 2002 n. 166, siano idonee a scongiurare il pericolo di ulteriori episodi corruttivi, ovvero di ulteriori reati della stessa indole, considerato, per quanto concerne in particolare l'Inail, la previsione di cui all'art. 2, 6° comma, 1. 549/95 «sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica», laddove si prevede che «l'Inail può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione per la realizzazione o l'acquisto di immobili».
In siffatta ipotesi, l'individuazione del contraente avviene da parte della pubblica amministrazione in modo negoziale, secondo uno schema analogo a quello della trattativa privata, con alcune peculiarità proprie dell'appalto concorso, procedura che consente il ricorso ad un ampio potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione committente nella scelta della controparte.

 

...Omissis...