Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 20 aprile 1952
Validità: 20.04.1952 - 19.04.1953
Parti: Unione provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Associazione Libera dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati-Cgil, Unione Provinciale Sindacati Lavoratori-Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Aratura, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione lavoratori avventizi addetti all’aratura a trazione animale e aratori.
Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario festivo.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 9. - Norme disciplinari.
Art. 10. - Controversie individuali.
Art. 11. - Controversie collettive.
Art. 12. - Zone.
Art. 13. - Retribuzioni.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Efficacia del contratto.
Art. 16. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti all’aratura a trazione animale della provincia di Lecce, 20 aprile 1952

L’anno 1952 il giorno 20 del mese di aprile in Lecce, tra l’Unione provinciale degli Agricoltori di Lecce [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Libera dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Lecce aderente alla Cgil [...], la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori della Cisl di Lecce [...], la Uil di Lecce [...], si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per i lavoratori addetti all’aratura a trazione animale valevole per tutto il territorio della Provincia di Lecce.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori addetti alla aratura.)
Detto contratto entra in vigore in tutto il territorio della Provincia di Lecce il 20 aprile 1952.

Art. 2. - Definizione lavoratori avventizi addetti all’aratura a trazione animale e aratori.
Per aratori si intendono i lavoratori agricoli avventizi adibiti all’aratura dei campi senza vincolo di durata, con bestiame ed attrezzi da lavoro di proprietà degli stessi prestatori di opera, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta fissato in ore 6 per i mesi dell’anno. Detto orario potrà essere ridotto d’accordo fra le parti secondo le consuetudini locali.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 5. - Lavoro straordinario festivo.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 4;
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 6 nonché la festa del Santo Patrono del luogo.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del i datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore, è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni Sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 9. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda, o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. 

Art. 10. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datori di lavoro e prestatori d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali stipulanti per il tentativo di amichevole componimento
A tal fine l’Associazione che riceve la denuncia della controversia, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente. Nel caso che in tal sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.

Art. 11. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 15. - Efficacia del contratto.
Le organizzazioni sindacali contraenti si impegnano qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme contenute nel presente contratto.