Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 27 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1959
Parti: Unione Provinciale, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Provinciale dei Lavoratori-Cisl, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale del lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Mansioni tassative.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Classificazione dei salariati fissi.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Tariffe salariati fissi.
Art. 19. - Corresponsione in natura.
Art. 20. - Retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 21. - Diarie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Malattie ed infortuni.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Permessi straordinari.
Art. 28. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Norme disciplinari.
Art. 31. - Indennità di anzianità.
Art. 32. - Zone.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Durata, del contratto.

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Lecce, 27 luglio 1957

Addì 27 del mese di luglio 1957, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce, tra l’Unione Provinciale [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e l’Unione Provinciale dei Lavoratori della Cisl di Lecce [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti (Cgil) [...], la Unione Italiana del Lavoro (Uil) di Lecce [...], viene stipulato il presente Patto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi della agricoltura da valere per tutto il territorio della provincia di Lecce.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrotta-, mente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto di lavoro di cui all’art. 7.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salario fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sui libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà della perdita e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente: nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ore sette giornaliere; nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, ore otto giornaliere; nei mesi di maggio, giugno e luglio, ore nove giornaliere.
Per i salariati addetti al bestiame in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l’orario di lavoro, resta fissato in ore sei per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in ore otto per i mesi marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, in ore dieci per i mesi di giugno, luglio ed agosto.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11 del presente contratto;
b) lavoro notturno quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 15, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ai salariati fissi è dovuto il riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica.
Qualora però, per esigenze di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nei giorni di riposo le mansioni tassative previste dall’art. 14 del presente contratto. A tali salariati, i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 18 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.
Qualora però i suddetti salariati usufruiscono del riposo settimanale non hanno diritto ai 18 giorni di retribuzione di cui sopra.

Art. 14. - Mansioni tassative.
Le mansioni di carattere tassativo che i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche, sono tenute a svolgere, anche nei giorni di riposo settimanale, son le seguenti:
a) mungitura - b) somministrazione dei foraggi - c) preparazione delle lettiere - d) cura degli animali malati - e) abbeveraggio.

Art. 19. - Corresponsione in natura.
In aggiunta alle paghe cui all’art. 18, che rappresentano i minimi di tariffa salariale, ai salariati fissi spettano, oltre l’alloggio gratuito sull’azienda e che dovrà rispondere alle norme d’igiene, le seguenti somministrazioni in natura al mese:
...omissis...
Ai salariati fissi senza famiglia, residenti nella azienda, il datore di lavoro deve fornire la legna e provvedere per la preparazione dei pasti. Le suddette prestazioni in natura competono soltanto ai bifolchi, ai carrettieri ed addetti ai lavori in genere ed ai capi operai e similari. Non hanno diritto ai generi in natura i salariati fissi addetti alle maestranze zootecniche.

Art. 23. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo dì trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni otto [...]

Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 30. - Norme disciplinari.
I rapporti fra lavoratori, i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino al massimo di un’ora di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi dei danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza palese.
[...]
2) Con la multa pari all’importo di mezzo giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nella azienda:
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste nel secondo paragrafo;
e) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 31. - Indennità di anzianità.
[...]
La casa di abitazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro soltanto ai salariati fissi che pernottano sull’azienda.
[...]

Art. 33. - Controversie individuali.
In caso di controversie fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento prima di essere deferita alle Autorità giudiziarie.
A tal fine l’Associazione sindacale che riceve la denunzia della controversia dovrà dame immediata comunicazione all’altra Associazione contraente. Nel caso che in tal modo non si raggiunga l’accordo, entro 20 giorni dalla data della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.