Tipologia: Patto collettivo
Data firma: 24 aprile 1957
Validità: 24.04.1957 - 23.04.1959
Parti: Unione Provinciale, degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Cisl-Unione Sindacale Provinciale e Federbraccianti Provinciale-Cgil e Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Latina

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione e classificazione delle categorie per età e sesso.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 11. - Tutela della maternità.
Art. 12. - Norme disciplinari.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Controversie collettive.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Durata del patto.
Dichiarazione a verbale.

Patto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Latina, 24 aprile 1957

Addì 24 aprile 1957, tra l’Unione Provinciale, degli Agricoltori di Latina [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Latina [...] e la Cisl Unione Sindacale Provinciale di Latina [...]
Addì 24 aprile 1957, tra l’Unione Provinciale, degli Agricoltori di Latina [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Latina [...] e la Federbraccianti Provinciale (Cgil) [...]
Addì 24 aprile 1957, tra l’Unione Provinciale, degli Agricoltori di Latina [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Latina [...] e l’Uil di Latina [...]
si è stipulato il presente patto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della Provincia di Latina.

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di leggi vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro di ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro in considerazione delle particolari condizioni locali viene fissato:
dal 15 novembre al 15 febbraio in sette ore giornaliere;
dal 15 maggio al 15 agosto in nove ore giornaliere;
in tutti i rimanenti mesi in otto ore giornaliere.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma c), nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 11. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda o tra questi ed il proprietario o loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 13. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 14. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.

Art. 16. - Durata del patto.
[...]
Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le norme stabilite del patto nazionale.