Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Atto n. 233.

Parere favorevole del Senato

20 marzo 2008


 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233



La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:


a) all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità precisare, alla lettera q) che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all'uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera n), valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole "o misure necessarie" le seguenti: ", anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,";

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 2 dell'articolo 3, un'ulteriore deroga relativa al sistema ferroviario, nel senso che, come previsto per altri comparti, si preveda che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possa individuare con proprio decreto le modalità di applicazione della normativa generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative di esso;

d) all'articolo 3, comma 2, dovrebbe essere previsto il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare, per gli schemi di decreti riguardanti le Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza; conseguentemente, si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, un riferimento espresso alla Guardia di finanza, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplini anche le modalità con cui le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e, conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto, anche l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, da cui dipende la Guardia di finanza;

e) con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, si invita a valutare se sia opportuno definire nel presente decreto la disciplina sulla sicurezza relativa alle attività lavorative a bordo delle navi e a quelle in ambito portuale; si segnala, inoltre, la necessità che la nuova disciplina sia applicata al settore marittimo con particolare riferimento al contenuto del decreto legislativo n. 271 del 1999 e che lo stesso decreto n. 271 sia oggetto di revisione tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, anche al fine di garantire un migliore coordinamento fra le fonti internazionali, comunitarie e nazionali che disciplinano la materia di cui trattasi;

f) all'articolo 3, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il somministratore ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale, e di formare ed addestrare i lavoratori medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per le quali essi vengono assunti; sarebbe altresì opportuno chiarire che il contratto di somministrazione può porre i predetti obblighi a carico dell'utilizzatore, e che, in tal caso, di ciò deve essere fatta menzione nel contratto con il lavoratore; che l'utilizzatore è tenuto ad informare il lavoratore del caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale ovvero comportino rischi specifici; che l'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;

g) all'articolo 4, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole "del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368", le altre: "nonché i lavoratori in somministrazione assunti ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 23 settembre 2003, n. 276";

h) all'articolo 6, comma 8, si suggerisce di integrare la lettera i), con un riferimento alle convenzioni internazionali, in aggiunta alle direttive comunitarie;

i) all'articolo 8, comma 1, si dovrebbe inserire, dopo le parole "malattie professionali" il seguente inciso: "relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici";

j) all'articolo 9, ai commi 1 e 2, si suggerisce di aggiungere le parole: ", l'IAS, già IIMS"; inoltre, si suggerisce di inserire il seguente comma 6-bis: "L'IAS, già IIMS, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e diffondere la cultura della prevenzione e della responsabilità sociale: a) promuove indagini, ricerche e progetti finalizzati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali nel quadro delle politiche nazionali e territoriali, e coerentemente con le politiche europee; b) svolge attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, anche attraverso la diffusione dei risultati delle attività di cui alla lettera a), promuovendo la divulgazione di informazioni omogenee e l'individuazione di criteri e modelli metodologici innovativi da utilizzare per la didattica della formazione; c) effettua analisi e valutazioni sull'impatto sociale delle politiche pubbliche in generale e in particolare delle politiche socio-assistenziali, anche con specifico riferimento ai temi della responsabilità sociale d'impresa e dell'impresa sociale"; conseguentemente, si suggerisce di aggiungere, nel comma 1 dell'articolo 10 e nel comma 4 dell'articolo 32, il riferimento all'IAS, già IIMS;

k) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 4 dell'articolo 9 con la previsione che l'INAIL possa erogare direttamente ai lavoratori infortunati prestazioni sanitarie comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, con oneri e strutture a carico dell'Istituto, assicurando la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute;

l) all'articolo 11 valuti il Governo l'opportunità di riorganizzare, nel rispetto dei principi di autonomia didattica, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in modo tale da dedicare una quota non inferiore al 5% del monte ore all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione;

m) all'articolo 18, comma 1, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dovrebbe essere prevista anche la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi alla ASL competente, anche nel caso di cui all'articolo 34 dello schema in titolo (svolgimento diretto di tale compito da parte del datore di lavoro);

n) all'articolo 26, comma 5, dopo le parole "costi relativi alla sicurezza del lavoro" occorrerebbe aggiungere le seguenti: ", che non possono essere oggetto di ribasso d'asta";

o) sembra opportuno definire in termini più chiari la procedura di cui all'articolo 27, comma 1, relativa alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;

p) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole "anche quelli collegati", dovrebbero essere inserite le altre: "all'organizzazione del lavoro ed";

q) all'articolo 28, comma 2, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "durante all'attività lavorativa" con le altre "connessi all'attività lavorativa";

r) all'articolo 28, si valuti la possibilità di inserire, dopo il comma 3 un ulteriore comma che obblighi il datore di lavoro, a seguito dell'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice, a svolgere, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio, anche la valutazione dei rischi addizionali, come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dallo stesso articolo 28;

s) appare necessario inserire nello schema una norma che - analogamente a quanto già previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - consenta, con atti di rango secondario, il successivo adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico;

t) in merito alla disciplina degli effetti delle indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli, appare opportuno riformulare l'articolo 12, comma 3, ponendo il principio che le suddette indicazioni costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

u) riguardo alla disciplina della delega di funzioni (da parte del datore di lavoro), di cui all'articolo 16, occorrerebbe precisare che l'atto di delega deve essere accettato - e per iscritto - dal delegato; e che non sono delegabili le mere responsabilità di sicurezza se non connesse con l'esercizio della funzione aziendale delegata;

v) in merito all'articolo 26, comma 5, si invita a valutare se risulti opportuno escludere (dall'obbligo di indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro) i contratti di somministrazione concernenti alcune tipologie di beni;

w) all'articolo 32, comma 4, si valuti la possibilità di includere tra i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2 anche le associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo, nonché, attraverso convenzioni, le associazioni dei consulenti del lavoro. Le predette tipologie di associazioni dovrebbero essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

x) all'articolo 36, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole "di prevenzione e protezione", le seguenti: "del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale";

y) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno 1 anno nell'arco dei 3 anni anteriori all'entrata in vigore del decreto medesimo;

z) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo la possibilità di sopprimere le parole "ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali", chiaramente pleonastiche;

aa) con riferimento all'articolo 46, appare opportuna un'integrazione della disciplina ivi contenuta, con specifico riguardo al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fissando in particolare un termine perentorio per il completamento dell'iter procedimentale in questione e precludendo l'esercizio dell'attività imprenditoriale prima dell'effettuazione del previsto sopralluogo di verifica da parte dei vigili del fuoco;

bb) si esprime apprezzamento per la ridefinizione della disciplina sugli organismi paritetici, di cui all'articolo 51, e in particolare per l'individuazione della funzione di supporto alle imprese;

cc) all'articolo 51, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere la costituzione di organismi paritetici anche a livello nazionale;

dd) riguardo alla contribuzione in favore del fondo di cui all'articolo 52, occorrerebbe ivi specificare, nel comma 2, lettera a), che il contributo è dovuto anche qualora solo una o più unità produttive dell'azienda siano prive di rappresentanti, prevedendo che, in questo caso, il contributo si calcoli con riferimento esclusivo ai lavoratori di tali unità produttive;

ee) all'articolo 55, occorre prevedere che la sanzione di cui al comma 4, lettera d), sia estesa alla violazione dell'articolo 46, comma 2, relativo all'approntamento di misure idonee alla prevenzione degli incendi e alla tutela dell'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

ff) in merito alla normativa sui cantieri temporanei o mobili, si rileva che:

1) nelle definizioni di cui all'articolo 89, appare necessario inserire una nozione di impresa che consenta di escludere dall'ambito di applicazione della relativa disciplina i lavoratori autonomi ed alcune categorie di artigiani;

2) sembra opportuno, per i cantieri nei quali sia prevista la presenza di più imprese, escludere ogni limitazione dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, sopprimendo, quindi, le lettere a) e b) dell'articolo 90, comma 3;

gg) all'articolo 90, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento di regolarità contributiva;

d) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alle documentazioni di cui alle lettere b) e c). In assenza della certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

e) trasmette il documento unico di regolarità contributiva anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

hh) si rileva che, sotto il profilo della formulazione tecnica, la norma sull'individuazione dei titoli di studio di cui all'articolo 98 deve essere coordinata con quella di cui al precedente articolo 32, comma 5;

ii) appare necessario riformulare l'articolo 105, comma 1, ultimo periodo, in modo da chiarire che i Capi II e III del Titolo IV, relativi alla disciplina per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e alle relative sanzioni, si applicano anche alle attività diverse da quelle concernenti i cantieri temporanei o mobili;

jj) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo la possibilità di sostituire la parola "moderato", con l'altra "basso";

kk) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e corrosivi";

ll) riguardo all'apparato sanzionatorio dello schema, si rileva che:

a. sembra opportuno estendere l'istituto della prescrizione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la sola ammenda (mentre l'istituto, attualmente, concerne solo i reati puniti in via alternativa con l'arresto o con l'ammenda);

b. occorre valutare se le misure delle sanzioni penali pecuniarie richiedano un coordinamento con quelle delle sanzioni amministrative, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 1, comma 1177, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, aveva già disposto una quintuplicazione di queste ultime;

c. l'articolo 300 opera un'opportuna revisione tecnica dei profili della responsabilità amministrativa - connessa a taluni reati in materia di sicurezza sul lavoro - delle persone giuridiche (nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);

d. lo schema presenta una sovrapposizione di sanzioni per fattispecie identiche, come nei casi della violazione: degli obblighi inerenti alla formazione ed all'informazione (cfr. le lettere a), d) ed e) dell'articolo 55, comma 4); della disciplina sulla comunicazione di dati all'INAIL o all'IPSEMA (cfr. le lettere f), h) ed i) dell'articolo 55, comma 4; in merito, occorre anche valutare se l'ultima fattispecie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), sia già sanzionata da altre norme dell'ordinamento); dell'obbligo di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai fini della valutazione dei rischi (cfr. il comma 3 dell'articolo 55 e il successivo comma 4, lettera n)); dell'obbligo concernente l'aggiornamento delle misure di prevenzione (cfr. il comma 1, lettera a), e il comma 3 dell'articolo 55); della disciplina sulle attrezzature di lavoro (al riguardo, è da valutare, nell'articolo 87, la portata del richiamo dell'articolo 71, comma 1, ed occorre chiarire altresì, nel comma 3, lettera a), del citato articolo 87, se si faccia riferimento alla lettera a) sia del comma 1 sia del comma 2 dello stesso articolo; inoltre, occorre valutare se vi sia una sovrapposizione con l'articolo 55, comma 4, lettera b), nella parte in cui quest'ultimo sanziona l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d));

mm) si invita a valutare se siano necessarie, per alcuni profili della normativa, disposizioni transitorie, in considerazione dell'introduzione di nuovi obblighi o delle modifiche della disciplina di alcuni obblighi. Tra l'altro, è forse opportuno inserire una specifica norma sull'entrata in vigore della disciplina (o di una parte di essa) sulle radiazioni ottiche artificiali. Si rileva, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo presentato in materia dal Governo lo scorso 3 marzo faceva riferimento alla data del 27 aprile 2010, mentre, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/25/CE, il decreto legislativo dovrebbe entrare in vigore entro il giorno precedente (26 aprile 2010);

nn) appare opportuna la definizione di una clausola di cedevolezza generale;

oo) sotto il profilo letterale, si rileva che:

1) andrebbe corretta la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo;

2) nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, occorrerebbe specificare che il Comitato è presieduto dal Ministro della salute (anziché dal Ministero);

3) l'articolo 41, comma 5, dovrebbe richiamare l'articolo 53, anziché l'articolo 54;

4) all'articolo 61, appare opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Esercizio dei diritti della persona offesa";

5) occorre correggere la formulazione dell'articolo 78, comma 1, e dell'articolo 217, comma 1, alinea, rettificando anche i richiami normativi ivi contenuti;

6) nell'articolo 262, comma 1, lettera a), sono state omesse, per errore materiale, le parole "l'arresto da";

7) il Titolo I - al contrario degli altri Titoli - non ha una propria rubrica.