Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 28 dicembre 1955
Validità: 01.10.1956 - 31.12.1957
Parti: Associazione degli Agricoltori e Federbraccianti Provinciale-Cgil, Sindacato Braccianti-Camera Sindacale Provinciale-Uil, Sindacato Braccianti-Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Ravenna

Sommario:

Parte normativa
Art. 1. - Limiti di applicazione.
Art. 2. - Definizione della qualifica.
Art. 3. - Retribuzione.
Art. 4. - Retribuzione per le donne e i giovani inferiori ai 16 anni.
Art. 5. - Giornate festive.
Art. 6. - Orario normale di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavoro notturno.
Art. 8. - Maggiorazioni.
Art. 9. - Interruzione del lavoro.
Art. 10. - Corresponsione del salario.
Art. 11. - Tutela della maternità.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Norme generali.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Norma aggiuntiva al Contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna stipulato in data 28 dicembre 1955.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna, 28 dicembre 1955

Addì 28 dicembre 1955, nella sede dell’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Ravenna, in via M. D’Azeglio, 39, tra l’Associazione degli Agricoltori della Provincia di Ravenna [...] e la Federbraccianti Provinciale di Ravenna della Cgil [...], il Sindacato Braccianti aderente alla Camera Sindacale Provinciale di Ravenna della Uil [...], il Sindacato Braccianti aderente alla Unione Sindacale Provinciale di Ravenna della Cisl [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia di Ravenna.

Parte normativa
Art. 1. - Limiti di applicazione.

Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole e gli operai che abbiano la qualifica di bracciante agricolo avventizio.

Art. 2. - Definizione della qualifica.
Per bracciante agricolo avventizio si intende quell’operaio che, regolarmente iscritto all’Ufficio di Collocamento - settore dell’agricoltura - presta la propria opera presso le aziende agricole con retribuzione oraria.

Art. 6. - Orario normale di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere.
Il lavoro straordinario sarà effettuato solo in casi di necessità e non potrà superare la nona ora di lavoro complessivo giornaliero. La maggiorazione per lavoro straordinario si applica al lavoro eseguito dopo l’ottava ora.

Art. 7. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno è quello eseguito dal tramonto alla levata del sole.

Art. 9. - Interruzione del lavoro.
[...]
In caso di maltempo il lavoratore potrà essere impiegato in altri lavori od attendere la ripresa dell’attività, sempreché l’azienda abbia la possibilità di tenerlo al riparo dalle intemperie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori di trebbiatura.

Art. 11. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le norme di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Norme generali.
[...]
d) il lavoratore è tenuto ad effettuare il lavoro secondo le istruzioni che gli verranno impartite dal conduttore dell’azienda o chi per esso. I rapporti tra datore di lavoro e lavoratori e tra i vari lavoratori dovranno essere improntati a reciproco rispetto.
I casi di infrazione disciplinare saranno denunciati dalla parte lesa alla propria Organizzazione Sindacale affinché, con la Organizzazione Sindacale dell’altra parte, vengano stabilite le sanzioni e le misure di queste;
e) il lavoratore dovrà avere la massima cura degli attrezzi, macchine ed animali che gli venissero affidati per la esecuzione del lavoro;
f) per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 14. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Norma aggiuntiva al Contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna stipulato in data 28 dicembre 1955.
I lavori di fienagione e di semina autunnale non dovranno inter-rompersi per la ricorrenza di giornate festive e la relativa tariffa è comprensiva di ogni maggiorazione per lavoro festivo.