Tipologia: Accordo
Data firma: 1° settembre 1955
Validità: 01.09.1955
Parti: Fiat e Commissioni Interne
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Premio di produzione
Art. 2 - Premio generale di stabilimento
Art. 3 - Modalità e strutture dei premi aziendali
Art. 4 - Lavorazioni gravose su linee meccanizzate
Art. 5 - Situazioni particolari
Art. 6 - Stabilimenti Avio
Art. 7 - Premio di produttività per gli impiegati
Art. 8 - Prosecuzione delle discussioni
Art. 9 - Decorrenza
Premio generale d i stabilimento
Premio di produzione

Accordo aziendale per la modifica dei premi Fiat

Tra Direzione Generale Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino

premesso:
- che in data 12/1/1955 venne presentato e sottoposto all'esame della Direzione Generale un complesso di richieste riguardanti la materia dei tempi di lavorazione ed i problemi connessi, articolato in 12 punti dettagliatamente esposti nella riunione intervenuta nella predetta data del 12 gennaio, richieste d'altra parte già avanzate sin dal 1953;
- che dei suddetti 12 punti presentati alla Direzione Generale ne risultano ad oggi già definiti, con appositi accordi, i seguenti:
a) con accordo 28/2/1955 il punto relativo agli avviamenti di nuove lavorazioni ed agli assestamenti dei tempi;
b) con accordo 18/7/1955 i punti relativi alla comunicazione agli operai dei tempi assestati, alle modifiche dei tempi assestati ed alla definizione delle controversie e procedura per i reclami;
- che nel corso della recente ripresa delle trattative sui punti residui, si è convenuto di formare oggetto di indispensabile, immediato esame i punti:
a) n. 11 - revisione del plafond del premio di produzione;
b) n. 7 - norme per lavori gravosi (con particolare riferimento alle linee di lavorazione);
- che, nelle discussioni intervenute in sede di Comitato Tecnico ed in sede di Delegazione Centrale delle Commissioni Interne circa la revisione del plafond del premio di produzione, è emersa la opportunità di procedere anche ad una revisione delle tabelle del premio generale di stabilimento, sia allo scopo di attribuire benefici economici a tutti i gruppi di lavoratori, sia allo scopo di migliorare la misura della partecipazione dei lavoratori ai benefici derivanti dagli aumenti della produttività nei vari stabilimenti, secondo quanto era già stato d'altra parte in precedenza richiesto;
- che infine nel corso delle predette discussioni è stata considerata con particolare favore, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori e nel quadro dei premi aziendali, la situazione delle donne e degli operai di 3ª e 4ª categoria;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 4 - Lavorazioni gravose su linee meccanizzate
In relazione alle richieste formulate al punto 7° sopra citato, di cui al suddetto verbale della riunione della Commissione Interna del 12/1/1955 ed alle ulteriori rivendicazioni esposte in sede di Comitato Tecnico, viene istituita una particolare “indennità disagio linea” da attribuirsi agli operai direttamente incentivati (e per le sole ore ad incentivo), i quali:
a) prestino la loro opera, con attività totalmente o quasi totalmente manuale, su linee di montaggio di grandi serie, di unità o complessivi rilevanti, a trazione meccanica, la cui velocità non sia influenzabile dal lavoratore, e determini e vincoli quindi, indipendentemente dalla volontà del lavoratore stesso, ed a causa anche della limitata durata delle operazioni assegnate al singolo, il suo ritmo di lavoro;
b) svolgano operazioni che comportino un’apprezzabile gravosità di prestazione e che vengano effettuate in piedi od eventualmente in posizioni disagiate;
c) non abbiano la possibilità per la organizzazione ed impostazione tecnico-produttiva della linea, di rimuovere dalla linea stessa l’unità od il complessivo in lavorazione, o la passibilità di non effettuare, al passaggio di ogni unità o complessivo, le operazioni assegnate.
Per potersi far luogo all’assegnazione dell’indennità di cui sopra, le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) debbono verificarsi congiuntamente.
L’indennità disagio linea viene corrisposta nelle misure seguenti:
- L. 3 orarie per i lavori in linea di media gravosità;
- L. 5 orarie per i lavori in linea nei quali si riscontri una gravosità di prestazione particolare, e superiore alla media;
- L. 8 orarie per i lavori in linea o su tratti di linea sopraelevati (intendendosi per tali quelle linee nelle quali viene richiesta per l’esecuzione del lavoro la posizione prevalente delle braccia al di sopra del capo), e cioè in sostituzione del compenso speciale attualmente corrisposto.

Art. 8 - Prosecuzione delle discussioni
Le discussioni tra le parti contraenti avranno seguito:
a) per l'esame di tutti gli inconvenienti che potessero nascere in sede di applicazione del presente accordo, e delle eventuali altre modalità di attuazione che si rendessero necessarie;
b) per la definizione dei residui punti connessi agli argomenti già definiti con i precedenti accordi del 28/2/1955 e del 18/7/1955, e facenti parte delle richieste complessive a suo tempo avanzate secondo quanto è ricordato nella premessa.