Tipologia: Accordo
Data firma: 3 marzo 1958
Parti: Fiat e Commissioni Interne
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Accordo sul regolamento dei Comitati per la "Sicurezza sul lavoro"
Allegati
Regolamento dei Comitati per la sicurezza sul lavoro

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13

Accordo sul regolamento dei Comitati per la "Sicurezza sul lavoro"

Tra la Direzione Generale Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino e Provincia è stato esaminato lo schema del regolamento dei Comitati per la sicurezza sul lavoro, da istituire in tutte le Sezioni e Stabilimenti Fiat allo scopo di contribuire efficacemente al potenziamento delle attività aziendali dirette a migliorare la sicurezza sul lavoro.
Le parti danno atto che l'esame di cui sopra - dopo ampia e approfondita discussione - ha portato ad una soluzione di comune soddisfazione del testo del "Regolamento dei Comitati per la sicurezza sul lavoro" allegato al presente accordo.
Le parti convengono di adoperarsi nell'ambito delle rispettive competenze - per agevolare la più sollecita costituzione dei "Comitati per la sicurezza sul lavoro" previsti dal citato regolamento, considerando al tempo stesso esaurite le funzioni e l'attività dei precedenti Comitati Antinfortunistici.

Torino, 3 marzo 1958

la Direzione Fiat                le Commissioni Interne

Allegato
Fiat Marzo 1958 Regolamento dei Comitati per la sicurezza sul lavoro
Articolo 1

Presso ogni Sezione Fiat è costituito un Comitato per la Sicurezza sul lavoro, composto da un Presidente e da un numero variabile di componenti, a seconda del numero degli operai occupati in ciascun Stabilimento, secondo la seguente tabella:

da 100 a 500 operai n. 8 componenti
da 501 a 1.000 operai n. 10 componenti
da 1.001 a 3.000 operai n. 14 componenti
da 3.001 a 5.000 operai n. 18 componenti
oltre 5.000 operai n. 24 componenti

Potrà inoltre essere presa in esame, di volta in volta, la situazione degli Stabilimenti ed Enti con meno di 100 operai in relazione ad eventuali esigenze che vengono a determinarsi.

Articolo 2
Il presidente del Comitato è nominato dal Direttore della Sezione tra i Vice Direttori in servizio, ovvero - in mancanza - tra i dirigenti più elevati. Egli rappresenta il Comitato, ne coordina e dirige la attività, provvede alle convocazioni periodiche ed a quelle straordinarie, presenta alla Direzione della Sezione le relazioni, proposte e suggerimenti del Comitato.

Articolo 3
I componenti del Comitato sono nominati dalla Direzione della Sezione:
a) per metà dei posti a propria scelta diretta;
b) per metà dei posti a scelta su una rosa di candidati designati dalla Commissione Interna - secondo la seguente tabella - tra gli impiegati ed operai dello Stabilimento in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5:

da 100 a 500 operai n. 6 candidati
da 501 a 1.000 operai n. 10 componenti
da 1.001 a 3.000 operai n. 11 candidati
da 3.001 a 5.000 operai n. 14 candidati
oltre 5.000 operai n. 20 candidati


Articolo 4
I componenti di cui al punto a) dell'art. 3 devono essere scelti tra i funzionari che abbiano specifiche competenze - per la propria preparazione professionale e per gli incarichi ricoperti - nel campo antinfortunistico.
Devono in ogni caso essere inclusi:
- il Medico responsabile dello Stabilimento;
- il Capo del Personale;
- il Capo Servizio Impianti (ove non esista tale incarico il Capo del Servizio Manutenzioni);
- un Capo Officina o Capo Reparto o Capo Squadra.

Articolo 5
I componenti di cui al punto b) dell'art. 3 - nell'intento di assicurare l'idoneità tecnico-morale dei candidati sotto gli aspetti di preparazione professionale, di conoscenza delle lavorazioni e di posizione personale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- prestare servizio nello Stabilimento in qualità di operai od impiegati;
- avere un'anzianità di servizio Fiat di almeno 5 anni, di cui almeno 2 presso lo Stabilimento;
- avere un sufficiente livello di capacità e di conoscenza delle lavorazioni, anche in relazione al grado di preparazione professionale conseguito.

Articolo 6
Il Comitato dura in carica 2 anni, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Nei casi di decadenza di suoi componenti per dimissioni od altre cause di impedimento, la loro sostituzione avverrà secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Articolo 7
Il Comitato per la Sicurezza sul lavoro ha il compito fondamentale di collaborare con la Direzione della Sezione per incrementare la sicurezza sul lavoro nello Stabilimento e l'efficienza delle attività di prevenzione degli infortuni.
Specificatamente il Comitato ha i seguenti compiti:
1) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, istruzioni. ecc. di carattere ufficiale concernenti la sicurezza sul lavoro;
2) procedere a ispezioni dello Stabilimento, delle sue installazioni e del materiale nell'interesse della sicurezza;
3) presentare appropriate proposte alla Direzione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, sorvegliare l'esecuzione delle misure adottate e controllare la loro efficacia;
4) sforzarsi di assicurare il concorso di tutti gli operai per lo sviluppo della sicurezza;
5) vigilare acchè gli operai di nuova assunzione ricevano sul lavoro una specifica istruzione, e dei consigli appropriati in materia di sicurezza;
6) assicurarsi che tutti i regolamenti, istruzioni, avvisi ed altri scritti od illustrazioni di carattere ufficiale, concernenti la sicurezza, vengano portati a conoscenza degli operai;
7) esaminare le circostanze e le cause di ogni infortunio;
8) presentare proposte alla Direzione per evitare il ripetersi di questi infortuni;
9) collaborare con i Servizi Sanitari sezionali.

Articolo 8
Nell'espletamento dei suoi compiti, il Comitato per la Sicurezza agisce esclusivamente in forma collegiale.
Esso può affidare particolari compiti a Sottocommissioni paritetiche, composte di propri membri, le quali agiranno secondo i programmi e le direttive fissate collegialmente dal Comitato, al quale dovranno presentare di volta in volta un rapporto scritto sull'attività esplicata.

Articolo 9
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Alle sue riunioni presenzia di norma l'Addetto alla Sicurezza dello Stabilimento per fornire chiarimenti e conoscere le raccomandazioni.
Il Presidente provvede alla compilazione dell'ordine del giorno delle riunioni tenendo conto degli argomenti proposti per l'esame dai membri del Comitato, ed in ogni caso di quelli proposti da almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

Articolo 10
Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale.
Il Presidente dispone per la conservazione e la custodia dei verbali e degli altri atti del Comitato e delle Sottocommissioni, a mezzo di apposito ufficio di segreteria, fornito dalla Direzione.
Copia dei verbali sarà trasmessa alla Commissione Interna.

Articolo 11
Tutte le segnalazioni o proposte approvate dal Comitato vengono inoltrate alla Direzione con apposito rapporto scritto.
La Direzione esprime per iscritto le proprie osservazioni in merito.

Articolo 12
Il Presidente provvede a comunicare tempestivamente alla Direzione Il programma di attività del Comitato e delle Sottocommissioni.
La Direzione darà disposizioni ai Servizi dai quali dipendono i singoli componenti del Comitato affinché gli stessi siano lasciati liberi dal lavoro per il tempo previsto per presenziare alle riunioni del Comitato o per l'espletamento delle incombenze connesse con l'attività del Comitato o delle Sottocommissioni.

Articolo 13
La Direzione deve fornire il suo appoggio al Comitato per la Sicurezza e facilitare lo svolgimento dei suoi compiti. Essa si consulterà con il Comitato per la Sicurezza sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro.