Tipologia: Accordo
Data firma: 26 giugno 1969
Validità: 01.07.1969
Parti: Unione Industriale di Torino [Fiat] e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Fismic-Sida, Uilm Uil
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario
:

Parte Prima Categorie
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Parte Seconda Incentivo di rendimento
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Parte Terza Linee meccanizzate
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Regolamentazione linee di montaggio meccanizzate
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
Art. 2 - Comunicazione dei tempi
Art. 3 - Rilievo delle quantità prodotte
Art. 4 - Controllo sull'applicazione della regolamentazione
Art. 5 - Controversie
Parte Quarta Paghe di posto

Art. 1
Art. 2 [spruzzatura di vernici]
Art. 3 [piccole e medie presse]
Art. 4 [saldatura]
Art. 5 [pulizie tecniche]
Art. 6 [trattamenti termici]
Art. 7 [trattamenti galvanici]
Art. 8 [Centrali Termiche]
Art. 9 [limatura piombo]
Art. 10 [Gestione Industrie Metallurgiche]
Tabella paghe di posto
Parte Quinta Varie
Art. 1 - Pulizie tecniche
Art. 2 - Sezione Fucine - Capimacchine
Art. 3 - Sezione Ferriere - Paghe di piazza
Art. 4 - Sezione Ferriere - Gruisti
Art. 5 - Premio mascheroni
Allegato Parte Quinta - Pulizie tecniche
Parte Sesta
Art. 1
Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione del Direttore dell’Unione Industriale di Torino
Dichiarazione dell'azienda
Allegato aggiuntivo all’accordo 26/6/1969 - Centri meccanografici

Addì 26 Giugno 1969 presso l’Unione Industriale di Torino si sono incontrati: l’Unione Industriale di Torino in rappresentanza delegata ed assistenza della spa Fiat ed i Sindacati Provinciali di Torino Fim-Cisl Fiom-Cgil Fismic-Sida Uilm Uil
Dopo cordiali discussioni sulle questioni sollevate per gli Stabilimenti di Torino e Provincia della spa Fiat le parti,
- considerata l’opportunità di riunire in un unico testo a carattere organico e coordinato le varie questioni contrattate
- hanno reciprocamente preso e dato atto di quanto segue:

Parte Prima Categorie
Art. 10

L'Azienda effettuerà - entro il mese di luglio prossimo venturo - una ricognizione delle situazioni di lavoro degli operai di 3a categoria ai fini del passaggio alla 2a categoria dei lavoratori che risultano adibiti continuativamente da oltre 30 giorni a mansioni inerenti alla 2a categoria contrattuale.

Art. 11
Le richieste della C.I. per passaggio di categoria di operai adibiti continuativamente a mansioni inerenti a categoria superiore, per contratto o per gli articoli precedenti, da oltre 30 giorni, saranno esaminate e definite entro un mese dalla presentazione.

Art. 12
L'Azienda darà comunicazione periodica alla C.I. dei passaggi di categoria deliberati.

Parte Terza Linee meccanizzate
Art. 1

Le lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate sono disciplinate ad integrazione e completamente delle norme regolamentari di cui al punto 1) del verbale 31 maggio 1968, dalla "Regolamentazione linee di montaggio meccanizzate" contenuta nel testo che si allega.

Art. 5
La "indennità disagio linea" viene integrata con una addizionale di L. 6 orarie per gli operai collaudatori e di L. 16 per gli operai produttivi.

Regolamentazione linee di montaggio meccanizzate
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

a) La quantità di produzione prevista per ogni turno su ciascuna linea potrà essere effettuata quando siano effettivamente presenti gli operai occorrenti previsti nell'organico in ciascun tratto di linea e verrà perciò proporzionalmente ridotta in rapporto agli eventuali operai mancanti.
b) Le eventuali fermate tecniche o vuoti tecnici (ove esistano e siano predeterminati) per ogni linea, circuito o giostra, già attualmente retribuiti agli operai ed inseriti nei tempi di lavorazione, nella misura in cui attualmente sono considerati, non sono causa di perdita di produzione.
c) Per eventuali recuperi di produzione persa per cause varie, diverse da quelle di cui al precedente punto b), si dovrà effettuare una proporzionale variazione di organico.
d) La cadenza media per ciascuna linea nell'arco delle 8 ore di ogni turno è espressa in numero di unità per minuto primo secondo la seguente formula:

n. unità da produrre per turno
-------------------------------------------------------------------
480' di lavoro - 10' di fermata - X' di fermate tecniche (punto b)

La cadenza massima per ciascuna linea non potrà superare di oltre il 18% il valore della corrispondente cadenza media.
Tale variabilità di cadenza è da imputarsi per un 13% a variazioni di velocità di lavoro dell'operaio nell'arco delle 8 ore (curva del rendimento biofisiologico nel lavoro)e per un 5% a variazioni nella composizione della produzioni.
e) Il totale delle operazioni od elementi di operazioni effettivamente assegnati ad ogni operaio - espresso in tempi al netto delle maggiorazioni per fermate tecniche predeterminate e per fattore fisiologico - non sarà superiore al 105% del tempo corrispondente alla cadenza media della linea e l'indice di saturazione nell'arco delle 8 ore non sarà superiore al 91% (8 ore, meno 10' di fermata, meno 4% di fattore fisiologico, meno 3% fattore di riposo minimo).

Art. 2 - Comunicazione dei tempi
a) Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linee di montaggio meccanizzate comprenderanno i seguenti elementi su tabellone per ogni squadra:
- numero complessivo di unità da produrre in ciascun turno;
- tempo complessivo di fermate tecniche considerate nei tempi di lavorazione o numero di vuoti tecnici retribuiti;
- cadenza media nel turno;
- cadenza massima;
- numero di operai occorrenti sulla linea per ogni turno per la produzione complessiva giornaliera;
- numero di operai assegnati come rimpiazzi saltuari per utilizzazione della percentuale concessa per fattore fisiologico (4% del tempo complessivo al netto dei 10' di fermata);
- percentuale di assenti prevista per assenze per malattia, infortunio, permesso, etc. e corrispondente numero di operai assegnati a disposizione per il completamento del numero occorrente di operai sulla linea;
- tempo complessivo massimo - espresso in valore normale - delle operazioni od elementi di operazione assegnati all'operaio per ogni unità prodotta;
- numero totale delle unità da produrre nel periodo considerato suddivisi per specialità;
- numero totale degli allestimenti da produrre nel periodo considerato suddivisi per specialità;
b) I tempi di lavorazione sono comunicati agli operai interessati con il seguente sistema:
- affissione dei singoli tempi - a valore normale ed a valore effettivo - di tutte le operazioni da eseguirsi sul tratto di linea considerato;
- comunicazione verbale da parte del superiore diretto ad ogni singolo operaio delle operazioni da eseguire con conferma scritta a richiesta dell'interessato.

Art. 3 - Rilievo delle quantità prodotte
Sulle linee principali verranno installati appositi contatori per il conteggio progressivo delle unità prodotte; i contatori saranno azzerati a fine di ciascun turno.

Art. 4 - Controllo sull'applicazione della regolamentazione
Viene istituito un Comitato linee a carattere permanente composto da un membro di C.I. per ciascuna delle Organizzazioni, sindacali o gruppi rappresentati nella C.I. stessa che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti.
A tale Comitato linee vengono fornite le seguenti informazioni e comunicazioni:
a) copia dei tabelloni di ogni singola squadra previsti all'art. 2) lettera a) ad ogni variazione dei programmi di produzione;
b) comunicazione preventiva, con un minimo di 24 ore, delle variazioni di programmi e conseguentemente del numero degli operai occorrenti per realizzarli, con eventuale esame dei fabbisogni di mano d'opera;
c) tutti i chiarimenti - a richiesta - attinenti a produzioni eseguite o previste, organici, situazioni assenti e numero operai presenti ed ore di lavoro complessive per le lavorazioni di linea.
Il Comitato linee ha facoltà di richiedere sia controlli sul livello di saturazione di singoli operai sia informazioni sulla composizione dei tempi di lavoro. Il Comitato linea ha la facoltà di effettuare giornalmente verifiche circa la rispondenza tra la presente regolamentazione, le comunicazioni ricevute, ed esposte, e le situazioni di fatto.
I contatti del Comitato linee per i controlli sull'applicazione della regolamentazione saranno tenuti con il Capo del Servizio Personale e con il Capo del Servizio Mano d'Opera di ogni singola Sezione o con loro appositi incaricati.

Art. 5 - Controversie
Nel caso di controversie individuali o plurime relative alla presente regolamentazione la C.I. ha la facoltà di avvalersi di esperti (uno per ogni Organizzazione sindacale o Gruppo presenti nella C.I.) da essa di volta in volta prescelti in un apposito elenco - preventivamente comunicato alla Direzione - contenente nominativi di lavoratori occupati nelle lavorazioni oggetto delle predette norme.
L'elenco degli esperti è formato da un lavoratore per ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella C.I. che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti ogni 1.000 operai interessati alla presente regolamentazione: esso ha carattere permanente ed è valido per la durata in carica della C.I. salvo sostituzioni di esperti determinate da dimissioni, morte o qualsiasi causa sopravvenuta ed obiettiva che impedisca lo svolgimento normale dei loro compiti.
La Direzione concederà agli esperti prescelti per ciascuna vertenza i permessi retribuiti necessari per lo svolgimento del loro compito.

Dopo la designazione del Comitato linee - solo per la Sezione Automobili Mirafiori e fino a quando l’attuale unità aziendale non venga diversamente strutturata ai fini della costituzione delle C.I. - la composizione attuale viene aumentata da 18 a 22 componenti con il riconoscimento della funzione di membro di C.I. al primo candidato non eletto nelle ultime elezioni in ciascuno delle liste che partecipano al Comitato Linee.

Parte Quinta Varie
Art. 1 - Pulizie tecniche

Verrà gradualmente modificato - a partire dall'1 luglio p.v. ed entro l'1 settembre p.v. - il sistema in atto per l'alternanza nei diversi turni in modo da consentire l'alternanza sui tre turni giornalieri anche per il personale che attualmente si avvicenda su due turni (di cui uno notturno). Verrà comunicato mensilmente, mediante affissione, il turno di rotazione dei riposi settimanali per il personale soggetto al lavoro domenicale.

Allegato Parte Quinta - Pulizie tecniche
Pulizie tecniche
[...]
2) Verrà gradualmente modificato a partire dal 1° luglio p.v. ed entro il 1° settembre p.v. - il sistema in atto per l’alternanza nei diversi turni In modo da consentire l’alternanza sui tre turni giornalieri anche per il personale che attualmente si avvicenda su due turni.
3) Verrà comunicato mensilmente mediante affissione il turno di rotazione dei riposi settimanali per il personale soggetto al lavoro domenicale.
[...]

Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale

- L'Azienda - per quanto riguarda gli operai addetti all'assemblaggio di scocche di serie su "mascheroni" e gli operai addetti alla levigatura vernici di fondo - dichiara di essere disposta compatibilmente con la disponibilità di mano d'opera, a sostituire gradualmente gli operai che ne avanzino richiesta dopo almeno 2 anni di prestazione nella mansione suddetta, assicurando la destinazione ad altro lavoro nell'ambito delle officine di carrozzeria.
- L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad una sostituzione graduale degli operai addetti alle pulizie tecniche con nuovi assunti, assicurando la destinazione ad altro lavoro agli operai che ne avanzino richiesta dopo almeno due anni di lavoro alle pulizie tecniche.

Dichiarazione del dott. Baro Direttore dell’Unione Industriale di Torino registrata alle ore 6,25 del 18 giugno 1969:
"L'organico degli operai addetti alla spruzzatura vernici su scocche in cabina, verrà integrato con un numero di rimpiazzi sufficiente a garantire l'effettuazione di pause individuali di minuti 14,40 per ogni ora di prestazione lavorativa".
L'organico degli operai addetti alle operazioni di levigatura vernici di fondo su scocche con apparecchi portatili a vibrazione, verrà integrato con un numero di rimpiazzi sufficienti a garantire l'effettuazione di pause individuali di minuti 9,60 per ogni ora di effettiva prestazione lavorativa".