DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002 n. 303 - Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2002


Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Articolo 1
Configurazione giuridica

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
2. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL è sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.
3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.

Articolo 2
Funzioni istituzionali

1. L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'ISPESL:
a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanità (ISS), con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, nonché con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;
d) partecipa a progetti di attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:
a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;
b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Ministro della salute, accertamenti sulla idoneità dei luoghi di lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e tutela delle malattie professionali;
c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli infortuni e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e di vita;
d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il Ministero delle attività produttive, attività omologativa residuale, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle direttive comunitarie di "prodotto", nonché attività di organismo notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di informazione, l'ISPESL:
a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri Ministeri e alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della prevenzione degli infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che si occupano di produzione e di impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive, nonché di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, per organismi pubblici e privati, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della prevenzione;
g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico, atti a definire in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema complessivo di qualità della formazione nei settori di competenza, al fine di realizzare percorsi didattici ad elevata qualificazione professionale per la formazione e il perfezionamento dei formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché dei lavoratori;
h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attività di consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.
5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attività:
a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi, con riguardo all'igiene negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro e all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonché delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la promozione della cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;
c) svolge attività, quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 3
Strumenti

1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della salute, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente.

Articolo 4
Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

1. Sono organi dell'ISPESL:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Direttore generale;
4) il Comitato scientifico;
5) il Collegio dei revisori.

Articolo 5
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 6
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico è gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7
Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attività dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in società private aventi scopi coincidenti con le attività istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Articolo 8
Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attività produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10
Compiti del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio di amministrazione, attività di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività;
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali è articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo Comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.

Articolo 11
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalità.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12
E s p e r t i

1. Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.

Articolo 13
Regolamenti

1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o più regolamenti, disciplina:
a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalità di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;
g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;
i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.

Articolo 14
Piano di attività e fabbisogno di personale

1. L'ISPESL opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale, secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.

Articolo 15
Delibere e bilanci

1. Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16
Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.

Articolo 17
Fonti di finanziamento

1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, dalle attività di assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.

Articolo 18
Disposizioni transitorie e finali

1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 19
Commissariamento

1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Commissario può rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.