Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
B.U.R. 10 agosto 2005, n. 32 – suppl. str. 12 agosto 2005, n. 16

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I
Principi, finalità, funzioni e programmazione

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.
3. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e disagio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza;
b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
c) ogni altra funzione che richiede l'esercizio unitario a livello regionale.
2. Rientrano, in particolare, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i seguenti compiti:
a) la programmazione, progettazione e gestione relativamente ad assegnazioni statali e comunitarie;
b) la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro;
c) la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro (SIRL) e del nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
d) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
e) la composizione delle vertenze collettive di lavoro a livello regionale, anche nell'ambito delle procedure di mobilità, ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
f) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali a livello regionale per la valutazione della rappresentatività;
g) l'avviamento a selezione, interprovinciale o regionale, presso le pubbliche amministrazioni;
h) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;
i) le autorizzazioni ai soggetti formativi privati, che promuovono tirocini;
j) gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
k) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
l) l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e la tenuta del relativo elenco regionale;
m) l'autorizzazione a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
n) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
o) gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), nonché ogni altro adempimento connesso all'erogazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni;
p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Note:
1 Parole soppresse alla lettera i) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera p) del comma 2 sostituita da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 3
(Programma triennale regionale di politica del lavoro)

1. La Regione, mediante il Programma triennale regionale di politica del lavoro, di seguito denominato Programma triennale:
a) individua le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire con priorità e le tipologie degli interventi da effettuare;
b) (ABROGATA)
c) (ABROGATA)
d) si raccorda con la programmazione regionale in materia di economia, politiche sociali e sistema formativo;
e) costituisce riferimento per la definizione dell'azione delle Province.
2. Il Programma triennale è predisposto e aggiornato in armonia con la programmazione regionale dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale effettuate dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro. Il Programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione, previa concertazione con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.
3. Il Programma triennale e i suoi aggiornamenti sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di lavoro trasmette il Programma triennale al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso.
5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.
6. (ABROGATO)
7. (ABROGATO)
Note:
1 In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 è approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7 Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 4
(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.

Art. 5
(Commissione regionale per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sul Programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b) gli Assessori competenti in materia di lavoro di ciascuna Provincia;
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) il consigliere regionale di parità;
f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.
4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. La Commissione regionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.
7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 6
(Comitato di coordinamento interistituzionale)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro è istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di seguito denominato Comitato.
2. In particolare il Comitato costituisce la sede in cui si definiscono le intese rispetto alle competenze attribuite alle Province ed esprime parere obbligatorio rispetto alle funzioni di regolamentazione nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 7.
3. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e dagli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro.
4. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Assessori provinciali.
5. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, attività produttive, salute e protezione sociale, al fine di favorire l'integrazione tra i rispettivi indirizzi di politica regionale, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
7. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tecnici di coordinamento tra uffici della Regione e delle Province ed eventuali altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile, sia per assicurare l'attuazione di quanto stabilito dal Comitato stesso sia per esigenze di raccordo tra gli uffici su temi specifici, con obbligo periodico di relazione al Comitato medesimo.
8. Il coordinamento dei gruppi di lavoro è svolto dal rappresentante della Regione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.

Art. 7
(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni e compiti in materia di:
a) politica attiva del lavoro;
b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
c) conciliazione delle controversie di lavoro;
d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), e successive modifiche;
e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale.
2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per l'attuazione delle politiche del lavoro, le Province adottano programmi annuali integrati con gli altri strumenti di programmazione territoriale in materia sociale, educativa e formativa.
3. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale, la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie di cui al comma 1, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 2, L. R. 5/2005 nel testo modificato da art. 59, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 8
(Commissioni provinciali per il lavoro)

1. Presso le Province sono istituite le Commissioni provinciali per il lavoro, di seguito denominate Commissioni provinciali.
2. Le Commissioni provinciali sono costituite dalle Province, che ne determinano le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.
3. La composizione delle Commissioni provinciali deve comunque prevedere:
a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) il consigliere provinciale di parità di cui all'articolo 18;
c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.

CAPO II
Agenzia regionale del lavoro

Art. 9

(ABROGATO)
Note:
1 Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale è formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 10

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 11

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 12

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R.
16/2012.

Art. 13

(ABROGATO)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 14

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 15

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

CAPO III
Consigliere regionale e consiglieri provinciali di parità

Art. 16
(Consigliere regionale di parità)

1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è nominato il consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. Il consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il mandato del consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consigliere di parità.
4. Il consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.
5. Il consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nonché alla concertazione regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 17
(Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)

1. Il consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio del consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dal consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce al consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentito il consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.
4. Al consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni al consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012

Art. 18
(Consiglieri provinciali di parità)

1. Le Province nominano il consigliere provinciale di parità, dandone comunicazione al consigliere regionale di parità.
2. Il consigliere provinciale di parità è componente della Commissione provinciale per il lavoro e dell'organismo di pari opportunità provinciale.
3. Il consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni. Ad esso si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.

Art. 19
(Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità e rete regionale dei consiglieri di parità)

1. Il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 198/2006.
2. La Giunta regionale, sentito il consigliere di parità, provvede a fissare i criteri e le modalità di ripartizione delle somme attribuite dallo Stato agli uffici dei consiglieri di parità della Regione medesima e delle Province. Con regolamento regionale, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti altresì termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità.
3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.
4. La rete regionale si riunisce almeno tre volte all'anno, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, in conformità al decreto legislativo 198/2006.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 20
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 198/2006.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

CAPO I
Sistema regionale dei servizi per l'impiego

Art. 21 ante
(Rete regionale dei Servizi per l'impiego)

1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 21
(Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale)

1. Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego" le seguenti funzioni:
a) attività di accoglienza e di orientamento al lavoro per le persone;
b) consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
d) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo rivolta sia ai lavoratori che alle imprese;
e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
f) accompagnamento all'inserimento, al collocamento mirato e al mantenimento al lavoro per i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e delle disposizioni di cui alla presente legge;
g) accompagnamento all'inserimento per le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
h) adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005;
j) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi di formazione professionale;
k) funzioni amministrative connesse al collocamento e funzioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche;
l) certificazione dello stato di disoccupazione;
m) ricevimento e gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
n) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
o) tenuta delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche;
p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese, garantendo l'attuazione del principio di parità di genere.
2. Le Province svolgono altresì, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, le seguenti funzioni per la gestione del mercato del lavoro locale:
a) la composizione delle vertenze collettive di lavoro e nell'ambito delle procedure di mobilità, a livello provinciale, quando richiesto dalla normativa o dalle parti interessate;
b) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione di organi collegiali a livello provinciale;
c) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
d) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
e) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
f) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini dell'eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima;
g) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
h) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
i) la ricezione delle richieste di convocazione di vertenze in ambito provinciale e cura delle vertenze;
j) il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche.
3. I servizi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono resi gratuitamente in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 22
(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego competente per territorio.
3. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, qualora l'ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda un territorio sul quale insistono più Centri per l'impiego della stessa Provincia o di Province diverse, la richiesta di cui al comma 2 è rivolta, rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione della graduatoria unica integrata.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all'individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1.
5. (ABROGATO)
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008

Art. 23
(Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 24
(Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.

Art. 25
(Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)

1. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
b)  (ABROGATA)
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Art. 26
(Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Le Province e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, disciplina, sentite le Province e la Commissione regionale per il lavoro e nel rispetto di quanto previsto nel Programma triennale, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i Centri per l'impiego.
3. Con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

Art. 27
(Orientamento)

1. La Regione promuove l'orientamento delle persone come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo e ai processi di transizione e crescita professionale, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, per il tramite delle strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e successive modifiche, persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, disciplina gli standard essenziali dei servizi per l'orientamento al lavoro erogati dalle Province attraverso i Centri per l'impiego.
4. Nell'ambito del Programma triennale la Regione definisce interventi di sostegno per il potenziamento della rete pubblica dei servizi di orientamento al lavoro.

Art. 28
(Sistema informativo regionale lavoro)

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato "Sistema informativo regionale lavoro", operante nell'ambito del sistema informativo elettronico regionale (SIER).
2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego del proprio territorio.
3. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:
a ante) svolge l'attività di progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro;
a) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale lavoro con il Sistema informativo lavoro nazionale e con la Borsa nazionale continua del lavoro, sovraintendendo alla realizzazione, conduzione e manutenzione degli stessi in ambito regionale;
b) dispone le necessarie connessioni con la rete regionale dei servizi per l'impiego;
c) cura la cooperazione con la rete europea dei servizi all'impiego EURES (European Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.
4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:
a) organizza, in collaborazione con le Province, il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse e propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale dei Centri per l'impiego, al fine di consentire la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.
6. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del Sistema informativo regionale lavoro vengono estratti dai dati resi disponibili dai Comuni nell'ambito della procedura relativa alla gestione delle Carte dei Servizi. I dati vengono utilizzati e messi a disposizione della rete dei servizi per l'impiego, nonché delle scuole e del sistema della formazione professionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 60, lettera c), L. R. 17/2008
2 Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 10, comma 60, lettera d), L. R. 17/2008
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 60, lettera e), L. R. 17/2008

TITOLO III
POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

CAPO I
Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali

Art. 29
(Finalità e destinatari)

1. La Regione, nell'ambito del Programma triennale, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:
a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.
1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.
2. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.
3. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono le persone di età superiore a quarantacinque anni, gli altri soggetti individuati dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le altre categorie di soggetti eventualmente individuate dal Programma triennale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 30
(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).
2. Gli incentivi, salvo particolari eccezioni definite con regolamento regionale, sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e possono anche sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale.
2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 31
(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Art. 32
(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento realizzati dalle Province, che prevedono, in particolare:
a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;
b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);
c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 34
(Politiche per il prolungamento della vita attiva)

1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:
a) incentivi al prolungamento della vita attiva;
b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;
c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Art. 35
(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione o delle Province, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) stipula di una convenzione con le Province, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;
e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:
a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;
c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;
d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;
e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

CAPO II
Inserimento lavorativo delle persone disabili

Art. 36
(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone disabili.
3. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 3 sono definiti gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili.
3 bis. La Regione sostiene la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone disabili anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008

Art. 37
(Compiti della Regione)

1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
b) gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;
e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziate dalla Regione per l'integrazione dei Fondi provinciali di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d).
2. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;
b) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;
c) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006

Art. 38
(Compiti delle Province)

1. Le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, e in particolare provvedono:
a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;
b) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
c) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
d) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
e) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse dei Fondi provinciali;
f) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999.
2. Le Province istituiscono comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
3. Il comitato tecnico concorre altresì alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.

Art. 38 bis
(Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 36, è istituito il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008

Art. 39
(Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili)

1. Ciascuna Provincia istituisce il Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo provinciale.
2. Il Fondo provinciale è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati con riferimento ai rispettivi territori provinciali;
d) dalle somme stanziate dalla Regione.

Art. 40
(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, previo parere positivo degli uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, sono validate dalla Regione sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la validazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 41
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 41/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 41/1996 le parole: "con riguardo, fra l'altro, alla promozione delle iniziative previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17" sono soppresse.

Art. 42
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 41/1996)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituita dalla seguente:
"i) attività volte a sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.".
2.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:
"7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.".

Art. 43
(Integrazioni alla legge regionale 41/1996)

1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis
(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.
2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:
a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;
b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
c) promozione dell'inserimento lavorativo;
d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;
e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
f) realizzazione di attività sportive e ricreative.
3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
4. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo annuo nella misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.
6. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 5, la Consulta presenta alla Direzione centrale della salute e protezione sociale entro il 31 marzo di ogni anno apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.".
2.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:

"Art. 14 bis
(Servizi di integrazione lavorativa)

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.
2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con le Province e i loro servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.
3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

Art. 14 ter
(Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) l'inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

Art. 14 quater
(Modalità contributive e di rendicontazione)

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.
2. Il programma contiene l'indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.
3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare dei finanziamenti.
5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione.
6. I relativi rendiconti, contenenti l'elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.".

Art. 44
(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:
a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille.
1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

CAPO III
Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

Art. 45
(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:
a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con i diversi livelli istituzionali coinvolti e con le parti sociali;
b) svolge con la collaborazione delle Province, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 46
(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)

1. In presenza di situazioni di segnalate gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione con tutte le parti sociali.
2. In sede di concertazione sono accertati l'effettiva sussistenza e l'ambito territoriale o settoriale della situazione di grave difficoltà occupazionale. Sono altresì individuate le parti sociali per la soluzione della situazione di grave difficoltà occupazionale.
3. A seguito delle valutazioni di cui al comma 2, ove in tale sede sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale di notevole rilievo, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale e promuove con il concorso delle parti sociali, delle Province, di altri enti pubblici e delle imprese interessate, la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale e la sua realizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 47
(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:
a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei Centri per l'impiego;
c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 31;
d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
2. La Regione, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori adulti e nella animazione economica, il quale può svolgere, altresi', attività di supporto all'attività dei Centri per l'impiego nella realizzazione delle azioni previste nel Piano.
3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
4. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano può essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 48
(Interventi)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale.
3. In fase di prima attuazione il regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.
4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

CAPO IV
Qualità del lavoro

Art. 49
(Parità di genere)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione per le lavoratrici.
2. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera.

Art. 50
(Conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro)

1. La Regione, per gli obiettivi di cui all'articolo 49, d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:
a) sviluppo di servizi di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche sociali;
b) promozione di piani aziendali e territoriali rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori finalizzati ad agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell'accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare;
c) percorsi formativi specifici;
d) misure a favore di persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare;
e) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari.

Art. 51
(Responsabilità sociale dell'impresa)

1. La Regione e le Province promuovono l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale iniziative imprenditoriali anche concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e a favorire la parità di genere.

CAPO V
Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 52
(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:
a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;
b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;
c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;
d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 53
(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come inserito dall'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modifiche, con le articolazioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 54
(Sicurezza sul lavoro)

1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale, il programma degli interventi dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. Il programma individua gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo della sicurezza; promuove, inoltre, il rispetto e la tutela dei diritti del lavoratore all'interno dei luoghi di lavoro; indica i risultati attesi e, di anno in anno, ne segnala il grado di attuazione.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2002, n. 3926.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita all'Agenzia regionale della sanità che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro, tramite le rispettive Direzioni centrali competenti, e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 55
(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)

1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 56
(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
c) riceve annualmente dall'Agenzia regionale della sanità il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.
2. Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, lettera c), l'Agenzia regionale della sanità si avvale dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari.

Art. 56 bis
(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

TITOLO IV
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

CAPO I
Internazionalizzazione del mercato del lavoro

Art. 57
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con quelli dell'Europa centro-orientale e dei Balcani, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. La Regione promuove la costituzione di reti internazionali tra i servizi per l'impiego e i corrispondenti servizi di altri Stati, al fine di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze. La Regione, in particolare, può concorrere al sostegno delle spese relative all'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES (European Employment Services).
3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini, nonché il miglioramento e l'integrazione dei servizi locali.

Art. 58

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008

Art. 59

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008

TITOLO V
LAVORO E FORMAZIONE

CAPO I
Lavoro e formazione

Art. 60
(Formazione e politiche del lavoro)

1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell'Università e mediante il Programma triennale individua gli strumenti per il loro raccordo.
2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.
3. La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:
a) interventi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;
b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
c) interventi di formazione tesi a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita;
d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.
4. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso la formazione formale e non formale.

Art. 61
(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)

1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 62

(ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 63
(Tirocini)

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 46, L. R. 24/2009
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

TITOLO VI
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

CAPO I
Interventi per il sostegno al credito e al reddito

Art. 64
(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)

1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.
2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006

Art. 65
(Interventi per il sostegno al reddito)

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008
2 Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 7/2005

Art. 66
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "Commissione regionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalla seguenti: "Commissione regionale per il lavoro";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)".

Art. 67
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)" sono sostituite dalla seguenti: "La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18";
b) ai commi 2 e 3 le parole: "Commissione regionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale per il lavoro";
c) nella rubrica le parole: "Commissione regionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale per il lavoro".

Art. 68
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.
2. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, altresi':
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.".

Art. 69
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 le parole: "al direttore" è sostituita dalle seguenti:"alla Direzione".

Art. 70
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: "Osservatorio regionale sul mercato del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale".

Art. 71
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 8 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "Commissione regionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalla seguenti: "Commissione regionale per il lavoro";
b) al comma 4 le parole: "dell'articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato dall'articolo 5," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 5".

TITOLO VIII
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

CAPO I
Norme finali e transitorie

Art. 72
(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e previa diffida, adotta i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.

Art. 73
(Beni mobili e immobili)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l'Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:
a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;
b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;
c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Lettera b) del comma 1 interpretata da art. 13, comma 42, L. R. 11/2011

Art. 74
(Personale)

1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Completata l'attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008

Art. 75
(Trattamento dei dati personali)

1. La Regione e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.
3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:
a) l'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;
b) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;
c) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
d) l'applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
e) l'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;
f) l'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
g) l'applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;
h) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
i) l'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
j) l'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
k) l'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;
l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.
4. La Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.
5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all'articolo 28, comma 6.
6. La Regione e le Province sono autorizzate a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l'impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 181, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 10), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 11), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 12), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 13), L. R. 16/2012 , a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Art. 76
(Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)

1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
2. Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate alle Province. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994.

Art. 77
(Norme comuni per la concessioni degli incentivi)

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono erogati dalle Province, salvo che la legge o il Programma triennale dispongano diversamente.
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma triennale e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".
7. Gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi comunitari sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti ad essi connessi.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 78
(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
g) i commi 10, 11, 12, 123 e 130 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
i) i commi 19 e 20 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
j) i commi da 1 a 16, 23, 25 e 26 dell'articolo 4 e i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
k) il comma 8 dell'articolo 2 e i commi da 1 a 4 e 7 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
m) i commi da 51 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
n) i commi 38 e 39 dell'articolo 3 e i commi 52 e 53 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
o) i commi 1 e da 3 a 13 dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
q) i commi 36, 36 bis e 37 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
r) i commi 27 e 28 dell'articolo 2 e il comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
s) 'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).

Art. 79
(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'articolo 3 della legge regionale 20/2003.
4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.
5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.
6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003.
9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.
10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.
11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
13. Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell'istanza di finanziamento di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall'articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.
14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

CAPO II
Norme finanziarie

Art. 80
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione "Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro" con lo stanziamento di 25.000 euro.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime" con lo stanziamento di 1 milione di euro.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Fondo di dotazione dell'Agenzia regionale del lavoro" con lo stanziamento di 200.000 euro.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente "Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità".
7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro" con lo stanziamento di 190.000 euro.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 42, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall'articolo 43, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Interventi per l'attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale" con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2005.
16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro" con lo stanziamento di 175.000 euro per l'anno 2005.
17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare" con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES fanno carico all'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole "-EURALP" sono soppresse.
19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori" con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 73, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dall'articolo 76 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 con riferimento al capitolo 8500 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Trasferimenti alle Province per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 162/1992, ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)" con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. All'onere complessivo di 3.150.000 euro per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 19 e 21, si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:
a) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 - capitolo 8008 di 1.350.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
b) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.345 - capitolo 8009 di 300.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
c) prelevamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 926 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008