Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 5 luglio 1999, n. 2797

Servizio di prevenzione e protezione per il personale provinciale - Rimborso delle spese per l’acquisto di presidi ottici correttivi ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche

Visto il decreto legislativo 19.9.1994, n. 626/94 e successive modifiche, il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;
constatato che i dipendenti provinciali i quali lavorano almeno 20 ore settimanali con un attrezzatura munita di videoterminale, sono sottoposti ad una periodica sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto legislativo n. 626/94;
visti gli art. 55 e in particolare il comma 5 del citato decreto legislativo n. 626/94 e l’art. 30 del decreto legislativo del 19.3.1996, n. 30, i quali prevedono che la spesa relativa all’acquisto di dispositivi speciali di correzione in funzione all’attività svolta, prescritti dal medico competente per l’uso esclusivo di attrezzature munite di videoterminale, è a carico del datore di lavoro dal 1.1.1997;
visto l’art. 2, comma 6 della L.p. del 23.4.1992, n° 10;
considerato opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, delegare il direttore della ripartizione personale a rimborsare ai dipendenti provinciali l’intero importo della spesa documentata per l’acquisto di presidi ottici correttivi, prescritti dal medico competente ai sensi del succitato paragrafo e la montatura degli occhiali fino ad un importo massimo di lire 300.000.- (trecentomila) secondo i correnti prezzi di mercato e che i dipendenti provinciali anticipano o hanno già anticipato;
Sulla base delle sopra esposte considerazioni del relatore, che vengono condivise, dalla Giunta provinciale, ad unanimità di voti, legalmente espressi

delibera:

1. Al direttore della ripartizione personale sono conferite le seguenti competenze:
a) rimborsare al personale provinciale l´intero importo della spesa sostenuta per l´acquisto dei presidi ottici correttivi, prescritti dal medico competente esclusivamente per motivi inerenti al lavoro;
b) rimborsare inoltre al personale provinciale la montatura degli occhiali fino ad un importo massimo di Lire 300.000.- (trecentomila).
2. Il rimborso, sulla base delle disposizioni legislative, ha luogo per i presidi ottici correttivi prescritti a partire dal 1.1.1997.
3. Le spese relative sono imputate, nel momento del riconoscimento del rimborso, al capitolo 12168.
4. Codesta delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.