DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE

 

del 17 dicembre 2009

 

che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell'esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, da stabilirsi a livello comunitario.

(2)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con la decisione 95/320/CE della Commissione (2).

(3)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste, in genere, conseguenze dannose per qualsiasi sostanza dopo un'esposizione di breve durata o giornaliera nell'arco dell'attività lavorativa di una vita. Questi limiti rappresentano obiettivi europei destinati a aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

(4)

Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limite indicativi dell'esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell'esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(5)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

(6)

I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messi a punto nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi rappresentati dalle sostanze esistenti (3), dimostrano la necessità di definire o rivedere i limiti di esposizione professionale per un certo numero di sostanze.

(7)

La direttiva 91/322/CEE della Commissione (4), modificata dalla direttiva 2006/15/CE (5), contiene valori limite indicativi dell'esposizione professionale per 10 sostanze e rimane in vigore.

(8)

Con le direttive della Commissione 2000/39/CE (6) e 2006/15/CE sono stati definiti un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale a norma della direttiva 98/24/CE. La presente direttiva definisce un terzo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE.

(9)

Conformemente all'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato 19 sostanze, che sono elencate nell'allegato alla presente direttiva. Una di queste sostanze, il fenolo, figurava precedentemente nell'elenco dell'allegato alla direttiva 2000/39/CE. Il comitato SCOEL ha riveduto i valori limite indicativi dell'esposizione professionale per questa sostanza alla luce dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato un limite di esposizione di breve durata (STEL) da associare al valore medio ponderato nel tempo (TWA) dei valori limite indicativi dell'esposizione professionale. Pertanto la sostanza in questione, attualmente elencata nell'allegato alla presente direttiva, dovrebbe essere eliminata dall'allegato alla direttiva 2000/39/CE.

(10)

Il mercurio è una sostanza con effetto cumulativo potenzialmente grave a livello sanitario. Pertanto ai valori limite indicativi dell'esposizione professionale occorrerebbe associare una sorveglianza sanitaria, ivi compreso il monitoraggio biologico conformemente a quanto disposto all'articolo 10 della direttiva 98/24/CE.

(11)

Occorre inoltre definire valori limite per l'esposizione a breve termine a talune sostanze in modo da tenere conto delle conseguenze derivate da un'esposizione di breve durata.

(12)

Per alcune sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea, in modo da garantire il miglior livello possibile di protezione.

(13)

La presente direttiva deve rappresentare un concreto passo avanti verso il consolidamento della dimensione sociale del mercato interno.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7),

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE si definisce un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.

Articolo 3

Nell'allegato alla direttiva 2000/39/CE è soppresso il riferimento al fenolo.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2011.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.
(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(4)  GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.
(5)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36.
(6)  GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.
(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
 


ALLEGATO

CAS (1)

DENOMINAZIONE DELL'AGENTE

VALORI LIMITE

Notazione (2)

8 ore (3)

Breve termine (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N Dimetilformamide

15

5

30

10

cute

75-15-0

Disulfuro di carbonio

15

5

cute

80-05-7

Bisfenolo A (polveri inalabili)

10

80-62-6

Metacrilato di metile

50

100

96-33-3

Metilacrilato

18

5

36

10

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenolo

8

2

16

4

cute

109-86-4

2-Metossietanolo

1

cute

110-49-6

2-Metiossietil acetato

1

cute

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

cute

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

cute

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

140-88-5

Etilacrilato

21

5

42

10

624-83-9

Isocianato di metile

0,02

872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40

10

80

20

cute

1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5

50

367

100

 

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (7)

0,02

7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Acido solfidrico

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).
(2)  Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.
(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (TWA).
(4)  Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5)  mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa.
(6)  ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).
(7)  Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.
(8)  Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(9)  La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
 


 

 

 

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