Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 maggio 2013, n. 10414 - Ferrotranvieri e prescrizione decennale per il danno non patrimoniale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Presidente -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso 22250-2008 proposto da: ... elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ... presso lo studio dell'avv. ... , che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

... SPA "... Società per Azioni", in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ..., presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenta -


avverso la sentenza n. 2917 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2007 R.G.M. 2209/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato ... per delega ...;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

 

Con sentenza depositata il 14.9.07 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame interposto da ... contro la pronuncia con cui il 3.3.03 il Tribunale capitolino aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni biologico e morale patiti per effetto di malattia professionale, domanda proposta con ricorso notificato il 29.10.01 nei confronti della ... S.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato
come autista di linea.
I giudici di primo e secondo grado ritenevano l'azione risarcitoria estinta dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc., richiamato dal co. 4° dell'art. unico legge 24.7.57 n. 633 sul trattamento del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, termine nella specie decorrente dal 14.10.96, data di presentazione, da parte del lavoratore, della domanda di riconoscimento della malattia professionale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il ... affidandosi a tre motivi.
La ... S.p.A. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cp.c.

 

Diritto

 


Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 32 Cost., dell'art. 10 co. 4° r.d. n. 148/31, come modificato dall'art. unico legge n. 633/57, in relazione agli artt. 1218, 2059, 2087, 2946 e 2948 cc, nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza ritenuto applicabile al lavoratore autoferrotranviere il termine quinquennale (anziché quello decennale) di prescrizione dell'azione risarcitoria per danno biologico e morale nei confronti del datore di lavoro, erroneamente equiparando tale domanda, sol perché avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, a quelle per competenze arretrate e altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale.
Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e degli artt. 1218, 2043. 2087. 2946, 2947, 2948 e 2959 cc, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale applicato il termine quinquennale di prescrizione esaminando la domanda esclusivamente con riferimento all'art. 2043 cc. e non anche con riferimento all'inadempimento contrattuale dei datore di lavoro in relazione al debito di sicurezza di cui all'art. 2087 cc, pur invocato dal ricorrente.
Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2059, 2087, 2935, 2043, 2946, 2947 e 2948 c.c, nonché di vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza escluso che la convocazione innanzi all'UPLMO per il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. interrompa la prescrizione, per altro senza che la società convenuta abbia mai negato di essere
stata convocata (convocazione che risultava dal verbale di mancata conciliazione) e senza che la ... abbia mai eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del previo tentativo di conciliazione; a ciò deve aggiungersi - conclude il ricorrente - che la Corte territoriale, nell'individuare il dies a quo della decorrenza della prescrizione, ha trascurato che il ... ha avuto certezza della malattia soltanto il 7.6.06, data della sentenza della Corte d'appello di Roma che ha riconosciuto, in riforma della pronuncia di prime cure, l'origine professionale della malattia medesima; da ultimo, il ricorrente censura la mancata ammissione di una CTU volta ad accertare il nesso causale fra patologia e condotta del datore di lavoro, con percentualizzazione del danno.


2- I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati.
Si premetta che l'abrogazione della legge n. 633/57 ad opera del d.l. n. 112/08 è irrilevante nel caso di specie, essendo intervenuta dopo la notifica del ricorso introduttivo di lite (sicché o il diritto era già prescritto a quella data o non può esserlo stato successivamente, visto l'effetto interruttivo permanente della notifica del ricorso).
Del pari irrilevante è affermare che nel caso di specie la fonte dell'obbligazione risarcitoria sarebbe un illecito permanente (come sostenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente), atteso che dalla sentenza impugnata risulta che le mansioni di guida considerate quale causa del danno sono comunque cessate nel 1995, vale a dire prima del dies a quo del termine di prescrizione, che nella specie la Corte territoriale ha individuato nel 14.10.96.
Ciò detto, si consideri che l'art. unico, comma 4°, legge n. 633/57 stabilisce che nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8.1.31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 cc.
Ciò detto, ritiene questa S.C. di dover dare continuità all'insegnamento già espresso da Cass. 25.11.81 n. 6262, secondo il quale "Nel campo dei rapporto di lavoro dei ferrotranvieri ed equiparati, per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali - soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - deve intendersi ogni pretesa che, a differenza di quelle aventi natura patrimoniale soltanto come effetto meramente riflesso e consequenziale, abbia come petitum, e cioè come oggetto immediato e diretto, il pagamento di una determinata somma di danaro, ancorché la controversia investa non solo il quantum, ma anche l'an del credito vantato, ed ancorché, ai fini della decisione, occorra necessariamente esaminare, in vìa preliminare, questioni di per sé prive di un immediato e diretto contenuto patrimoniale" (nello stesso senso v., altresì, Cass. 9.7.76 n. 2632; Cass. n. 4085/74; Cass. n. 3283/73; Cass. n. 257/73; Cass. n. 2027/69).
Nel caso di specie è indubbio che il risarcimento del danno biologico costituisce mero effetto patrimoniale riflesso della violazione del diritto, di natura non patrimoniale, all'integrità psicofisica del lavoratore, diritto che costituisce oggetto della tutela in via giudiziaria invocata dall'odierno ricorrente.
Per di più, la contraria esegesi accolta dall'impugnata sentenza trascura che l'esplicito rinvio - contenuto nell'art. unico, comma 4°, legge n. 633/57 - ai termini di prescrizione previsti dagli artt. 2948, 2955 e 2956 cc obiettivamente evoca termini relativi a diritti di natura non risarcitoria e che l'assoggettare ad un termine breve il credito risarcitorio da danno biologico del dipendente di azienda ferrotranviaria si risolverebbe in un'interpretazione suscettibile di determinare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello riconosciuto ad altri lavoratori subordinati cui, invece, si applica il termine decennale di prescrizione in caso di credito derivante da inadempimento contrattuale del debito di sicurezza previsto dall'art. 2087 cc. (cfr. Cass. 30.3.11 n. 7272).
Oltre ad essere costituzionalmente conforme, la conclusione per cui il termine di prescrizione di cui al cit. art. unico, comma 4°, legge n. 633/57 si riferisce a diritti di natura lato sensu retributiva e non a diritti di natura risarcitoria per violazione del diritto alla salute è altresì avvalorata dal rilievo che la norma menziona espressamente solo "competenze arretrate' e altre "prestazione, con ciò suggerendo il riferimento esclusivo a diritti di credito costituenti oggetto del normale sinallagma funzionale del rapporto di lavoro.
Ne consegue che, tenuto conto del dies a quo del termine prescrizionale individuato dalla sentenza impugnata (14.10.96), alla data di notifica del ricorso introduttivo della lite (29.10.01) la prescrizione decennale non era ancora maturata.
3- L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe la disamina del terzo.
4- In conclusione, accolti i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo, la sentenza impugnata è da cassarsi in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L'art. unico, comma 4°, legge n. 633/57 - secondo il quale nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8.1.31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli arti. 2948, 2955 e 2956 cc -. non si applica alla domanda di risarcimento del danno da violazione del debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. cui è invece applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cc".

P.Q.M.

La Corte
accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 9.4.13

Depositato In Cancelleria il 06 maggio 2013