Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 aprile 2013, n. 9466 - Infortuni sul lavoro verificatisi nello svolgimento di attività didattica: infortunio in itinere





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso 24060/2007 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAZZATO STEFANIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 182/2006 della CORTE D'APPELLO DI LEGGE SEZ. DIST. DI TARANTO, r.g.n. 99/05; depositata il 7.02.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato EMILIA FAVATA per delega PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto




Con sentenza del 7.2.2007, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto dall'INAIL avverso la decisione del giudice di Taranto, che aveva dichiarato il diritto di G.G. a percepire l'indennizzo nella misura del 7% ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000 in relazione ad infortunio sul lavoro occorso alla predetta in data 16.12.2002, e, per l'effetto, ne rigettava la domanda.

Sosteneva che, con riguardo ad infortuni sul lavoro verificatisi nello svolgimento di attività didattica, il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5 limitava la copertura assicurativa agli insegnanti ed agli alunni che attendessero ad esperienze o ad esercitazioni pratiche o che svolgessero esercitazioni di lavoro e che la tutela assicurativa copriva solo tale rischio specifico e non anche quello generico, quando l'evento lesivo fosse legato con nesso di causalità allo svolgimento di tali attività. Rilevava che l'estensione della tutela anche agli infortuni in itinere fosse possibile ove venisse fornita la dimostrazione dell'utilizzo di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, a causa dell'assenza di alternativi mezzi di trasporto, dovendo, nel caso specifico, ritenersi che l'Inail avesse mosso specifiche contestazioni sia con riguardo all'appartenenza dell'infortunata alla categoria dei soggetti protetti dediti allo svolgimento di attività con le caratteristiche volute dalle prescrizioni normative, sia con riguardo alla sussistenza del rischio specifico, sulla base della considerazione che non era stata fornita la prova della necessità di impiego di un mezzo proprio. Poichè l'istante, in relazione alla prova dedotta, non aveva depositato in tempo utile le liste dei testi da escutere sulle circostanze di fatto allegate, nè richiesto in tutti i verbali di causa del giudizio di primo grado di essere ammessa alla detta prova testimoniale, doveva, in riforma della decisione, rigettarsi ogni domanda.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la G., con due motivi di impugnazione.

Resiste, con controricorso, l'Inail, che ha illustrato le proprie difese con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..


Diritto



Con il primo motivo, la G. denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 420 c.p.c., comma 6 e art. 421 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori officiosi nel senso di indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, assegnandole un termine per l'integrazione della dedotta richiesta istruttoria. Richiama, a sostegno della censura, Cass. 16529/2004 - cui è conforme Cass. 17649/2010 - secondo la quale la omessa enunciazione delle generalità delle persone da interrogare in ordine alle circostanze di fatto allegate nei capitoli di prova testimoniale non determina la decadenza dalla relativa istanza istruttoria, concretando tale omissione una mera irregolarità che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, ed all'assegnazione di un termine alla parte per sanare la detta irregolarità quando ritenga l'esperimento del mezzo istruttorio pertinente e rilevante.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, contestando la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che nei verbali di causa non era stata ribadita la richiesta istruttoria, ritenendo che non poteva presumersi che la stessa fosse rinunciata o che si fosse realizzata una decadenza.

Il ricorso è infondato.

La censura con la quale si addebita alla decisione impugnata di essere pervenuta alle conclusioni negative per l'infortunata senza che il giudice del merito abbia esercitato i propri poteri d'ufficio si rivela inidonea ai fini voluti, dal momento che la ricorrente, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto nello stesso indicare i capitoli di prova di cui non vi è stata ammissione, nonchè procedere all'allegazione tempestiva e rituale dei fatti specifici su cui chiedeva la deposizione testimoniale. Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello alla cui stregua il ricorrente, che in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, deve riportare in modo preciso le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., tra le altre, Cass. 29 settembre 2005 n. 19051). Nella specie, la ricorrente si è limitata a richiamare le deduzioni che in proposito aveva svolto con l'atto di appello, in cui aveva insistito nell'ammissione del mezzo istruttorie già richiesto in primo grado, ma ciò non è sufficiente ad integrare il requisito appena indicato, atteso che la Corte non può procedere alla verifica di decisività sopra indicata.

In aggiunta a quanto sinora detto ed alla stregua del già ricordato principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, il profilo di censura sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi è privo di fondamento.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicchè il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111 Cost., comma 1, sul "giusto processo regolato dalla legge" di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Tali poteri non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendosi d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata, o allorquando, infine, si richieda non tempestivamente e non ritualmente la prova tanto da ritardare - in violazione del principio della ragionevole durata del processo - i tempi della decisione (sui poteri istruttori del giudice del lavoro cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, e, più di recente, ex plurimis, Cass. 5 febbraio 2005 n. 2379, nonchè, da ultimo, Cass. 5 novembre 2012 n. 18924).

Ne consegue pertanto che la ricorrente non può nel caso di specie affatto dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, per essere stata la condotta del giudice di appello rispettosa del ricordato principio della ragionevole durata del processo, dal momento che la richiesta di prova testimoniale è stata rinnovata tardivamente in sede di gravame.

Esigenze di completezza argomentativa inducono per quanto attiene il merito della controversia ad osservare che non risulta provato, sulla base del contenuto del ricorso per cassazione, che nel subire l'infortunio per cui è controversia la G. ha utilizzato l'automobile di sua proprietà per raggiungere il posto di lavoro per ragioni di necessità ed in assenza di soluzioni alternative, così come è stato rimarcato più volte dai giudici di legittimità (cfr., ex multis, tass. 3 novembre 2011 n. 22759; Cass. 23 giugno 2008 n. 13376).

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della G. e sono liquidate come in dispositivo, non ricadendo la fattispecie ratione temporis sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e non essendovi alcun richiamo a condizioni reddituali ai fini dell'eventuale esonero dal relativo pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la G. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013