Categoria: 1993
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Tipologia: Accordo
Data firma: 27 marzo 1993
Parti: Fiat-Unione Industriale di Torino e Fim, Fiom, Uilm, Fismic
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

[Piani di sviluppo]
[Protocollo 27 marzo 1993]
[Organizzazione lavoro-Turni]
[Ferie]

Addì, 27 marzo 1993, tra la Fiat Auto spa, assistita dall'Unione Industriale di Torino e Fim Fiom Uilm Fismic Nazionali
Nel corso degli incontri l'Azienda ha fornito alle Organizzazioni Sindacali informazioni sugli obiettivi di sviluppo di Fiat Auto e sulle strategie organizzative e produttive messe in atto allo scopo di raggiungere e mantenere i livelli dì competitività necessari al loro perseguimento.
I piani di sviluppo che l'Azienda ha elaborato e sta concretamente realizzando, che si sostanziano in un massiccio piano di investimenti e nel lancio dei nuovi modelli, presuppongono che le nuove strutture impiantistiche e produttive vengano rese competitive anche da un adeguato regime di utilizzo degli impianti.
In tale contesto le parti hanno riconfermato le logiche e gli obiettivi indicati nell'accordo del 19 marzo 1986 relativo all'introduzione di elementi strutturali di flessibilità produttiva e organizzativa che consentono di rispondere tempestivamente agli andamenti del mercato.
In particolare si sono analizzati i temi relativi all'utilizzo degli impianti e alla flessibilità che sono considerati in questa fase presupposti necessari per consentire l'avvio delle nuove lavorazioni e delle produzioni dei nuovi modelli che porteranno l’Azienda nei prossimi anni a rinnovare l’intera gamma prodotto.
Tutto ciò premesso le parti, nel ribadire quanto già previsto dall'accordo 19 marzo 1986 in materia di flessibilità produttiva e organizzativa, nonché di massimo utilizzo degli impianti attraverso adeguati regimi d'orario, hanno convenuto di perseguire detti obiettivi anche per i nuovi modelli e le nuove lavorazioni.
Alla luce di quanto previsto nei paragrafi precedenti le parti hanno riesaminato parte della normativa riguardante i lavoratori che operano su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso ed hanno convenuto di ridefinire la materia nel seguente modo.
Per tutti i lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso si è convenuto di:
- anticipare ad ottobre 1993 la decorrenza della maturazione del permesso per riduzione d'orario prevista dal CCNL vigente a partire da aprile 1994;
- anticipare ad ottobre 1993 le percentuali massime di assenza (8.5% - 11.5%) previste dal CCNL vigente a partire da gennaio 1994; quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dall'accordo 3 luglio 1978 e successivi le parti, nel riconfermare la possibilità di fruizione del riposo corrispondente ad 3 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati secondo le modalità ivi previste, al fine di agevolarne l'utilizzazione, convengono che, fermo restando il pagamento delle ore giornaliere lavorate e dell'intervallo mensa, verrà effettuato, in occasione dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sul terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni.
Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, del riposo di cui all’accordo 3 luglio 1978. I lavoratori potranno richiedere detto riposa una volta maturato e, nel caso di mancata fruizione entro i tre mesi dalla maturazione, l'Azienda provvederà ad erogarne il relativo importo sul primo listino paga successivo alla scadenza del periodo.
L'assenza contemporanea dei lavoratori per riposi non potrà superare il 3 % dell'organico del reparto d'appartenenza.
Per tutto il personale che presta attività sul terzo turno sarà assicurato un servizio di ristoro mediante la distribuzione, durante la pausa prevista per la refezione, di una confezione tipo sacchetto e distribuito secondo le stesse modalità di quelli già esistenti.
La Commissione Nazionale Mensa potrà valutare le eventuali variazioni che tengano conto dei principi di una corretta alimentazione per le prestazioni nelle ore notturne.
Tale servizio di ristoro, svolto secondo le modalità’ precedentemente indicate, è da considerarsi a tutti gli effetti soggetto a quanto previsto dagli accordi aziendali in materia di mensa per quanto riguarda la natura del servizio e il meccanismo automatico di variazione del prezzo al dipendente.

Torino, 27 marzo 1993
Il giorno 27 marzo 1993 si sono incontrate in Torino la Fiat Auto assistita dall'Unione Industriale di Torino e le OO.SS. Nazionali di categoria Fim - Fiom - Uilm - Fismic e hanno stipulato il seguente Protocollo.
La ripresa del mercato nazionale ed europeo, che le previsioni più accreditate stimano possa realizzarsi a partire dal 1994, determina, per tutti i grandi costruttori, l’esigenza di presentarsi a tale appuntamento avendo conseguito un costante miglioramento dei livello di competitività, attraverso un significativo innalzamento degli standards qualitativi e adeguate revisioni organizzative che accompagnano i programmi di sviluppo della gamma prodotto. Tutto ciò in presenza di una perdurante flessione dei mercati che caratterizza anche il 1993 e che richiede adeguate modalità e strumentazioni di intervento.
Per Fiat Auto, in particolare, si pone l'esigenza di gestire contemporaneamente le problematiche collegate alla crisi del mercato, alta profonda trasformazione organizzativa e gestionale in atto e alla costruzione delle prospettive di futuro sviluppo per essere in grado di cogliere le opportunità di mercato nel momento in cui si manifesteranno. Tale impegno comporta l'attuazione di un adeguato piano di investimenti per l'attività di ricerca, i contenuti del prodotto, la realizzazione dei nuovi impianti produttivi, lo sviluppo professionale della risorsa umana.
Il tutto finalizzato ai progressivo completamento della revisione della gamma predetto per i prossimi anni, con particolare riferimento al lancio dei nuovi modelli previsti per l'anno in corso. Ciò richiede di affrontare situazioni complesse e diversificate tra loro nelle diverse realtà aziendali.
Nell'ambito di tale scenario, Fiat Auto e Fim – Fiom - Uilm - Fismic valutano di comune interesse definire reciprocamente per il 1993 un sistema di rapporti utile a favorire:
A) il consolidamento dei progetti di Fabbrica Integrata e Qualità Totale, anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori interessati dall’evoluzione organizzativa in atto;
B) il dimensionamento dell'Azienda in relazione all’andamento del mercato, alla riduzione dei costi ed alla riorganizzazione del proprio assetto;
C) la diffusione di un sistema di relazioni partecipative all'interno del quale realizzare un coerente miglioramento dell'attività lavorativa e della responsabilizzazione dei lavoratori, presupposto per il pieno conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
Per dare concreta realizzazione al sistema di rapporti suindicato e premesso quanto definito nelle precedenti intese:
- Fiat Auto dichiara la propria disponibilità ad affrontare i problemi gestionali che si dovessero presentare nel corso del 1993, in relazione all’andamento del mercato, alla riduzione dei costi aziendali ed alla riorganizzazione del proprio assetto, attraverso un confronto preventivo con le OO. SS., finalizzato alla definizione comune dei relativi strumenti di gestione.
- Le OO.SS. firmatarie, nel prendere atto di questi affidamenti, si impegnano ad affrontare nel corso del 1993 i problemi di rilancio di competitività di Fiat Auto, anche attraverso l’utilizzo di strumenti flessibili di gestione dell'orario e del calendario di lavoro.
Le parti confermano il Comitato di consultazione quale sede di analisi dello scenario di riferimento e degli orientamenti strategici conseguenti.
Sulla base di una preventiva e comune valutazione le Parti stabiliranno calendario e sedi di confronto (centrali o periferiche) per affrontare e definire le problematiche specifiche che dovessero emergere nel corso del 1993.
In particolare, Fiat Auto e Fim - Fiom - Uilm - Fismic ritengono necessario definire, in tempi rapidi, le soluzioni gestionali più idonee a favorire le nuove produzioni che saranno avviate nell’anno. Convengono pertanto sulla urgenza di concludere un'intesa che, nell'ambito dell’accordo quadro del 13 dicembre 1990 definisca le condizioni della prestazione lavorativa e delle relazioni tra le parti negli stabilimenti di Melfi e Pratola Serra.
Contemporaneamente convengono di affrontare le problematiche produttive collegato alla produzione dei nuovi modelli por i quali sarà avviato un confronto finalizzato a definire le modifiche di calendario e l'articolazione degli orari necessari, sulla base di quanto previsto dall’accordo 19 marzo 1985 e dall'accordo Fiat Auto e Fim - Fiom - Uilm - Fismic, valutando di comune interesse i problemi conseguenti alla realizzazione dei progetti di Fabbrica Integrata e Qualità Totale, in relazione alle loro ricadute sull’attività di lavoro degli addetti, concordano inoltre di definire, al riguardo, un calendario di incontri da effettuarsi successivamente alle intese di cui ai punti precedenti.
Al fine di realizzare tali confronti in una logica di rapporti partecipativa, le parti:
A) convengono di costituire una Commissione Nazionale di partecipazione sulla Formazione Professionale che si riunirà con cadenza semestrale. Nell’ambito della Commissione l'Azienda, anche con riferimento a quanto previsto in materia dall'accordo 18 luglio 1988, darà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte e sulle strumentazioni adottate con riferimento alle diverse figure professionali interessate; fornirà inoltre indicazioni sui requisiti richiesti per le professionalità da formare con riguardo al tipo e livello di scolarità richiesta e/o alle conoscenze acquisite in precedenti esperienze lavorative.
L'Azienda fornirà inoltre dati consuntivi riguardanti il numero complessivo dei dipendenti coinvolti nei corsi e della giornata di formazione dell'anno precedente. Le materie ivi previste saranno, in tale sede, oggetto di comune valutazione. La Commissione, quando ne ravvisi l'opportunità, in relazione a interventi formativi individuati, si raccorderà con gli organismi paritetici bilaterali previsti dal Protocollo d’intesa 20 gennaio 1993 sulla formazione professionale.
La Commissione, inoltre, esaminerà le evoluzioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di formazione professionale e le loro ricadute applicative.
La Commissiono sarà composta dai membri delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo e rappresentanti dell'Azienda;
B) confermano l’impegno ad avviare entro il mese di maggio 1993 in tutti gli stabilimenti di produzione, la Commissione di partecipazione che analizzerà le ricadute prodotte dai nuovi assetti tecnologici ed organizzativi sui lavoratori interessati (ivi compresi gli sviluppi della attività formativa sui temi specifici).
Le Commissioni, costituite a livello di stabilimento, saranno composte da:
- n. 1 RSA, per ognuna delle OO.SS. firmatarie, per ogni Unità Operativa nominati dalle rispettive OO.SS. nazionali di categoria;
- rappresentanti della Direzione Aziendale con la presenza delle seguenti Funzioni: Personale, Utilizzo Fattori. Qualità, Produzione, Tecnologie.
Le parti, valutando positivamente le esperienze sin qui realizzate, convengono sulla opportunità di confermare ed ampliare la strumentazione partecipativa. A tal fine si incontreranno, nel corso del 1993, per riesaminare le esperienze sinora realizzate sul piano della partecipazione, allo scopo di definire un sistema organico di rapporti sia centrale che di stabilimento, superandone, laddove ancora sussista, il carattere sperimentale.
Le parti, nei definire il presente protocollo, si danno reciprocamente atto della comune volontà di contribuire a realizzare in Fiat Auto un sistema industriale in grado di cogliere e favorire le opportunità di ripresa.
Le parti convengono, infine, di istituire una Commissione Nazionale su orario e flessibilità con gli stessi obiettivi di quella istituita nell'accordo Fiat 18/7/1988.

Addì, 27 marzo 1993, tra la Fiat Auto spa, assistita dall'Unione Industriale di Torino e Fim-Fiom-Uilm-Fismic Nazionali, Provinciali e le RSA degli Stabilimenti interessati si è convenuto quanto segue.
In relazione agli insediamenti produttivi dell'area torinese e con particolare riferimento agli stabilimenti di Mirafiori, l'Azienda ha ribadito il ruolo strategico dei medesimi, riconfermato dal livello degli investimenti (come da allegato accluso al presente accordo) ivi previsti e dal conseguente piano di allocazione produttiva illustrato.
La realizzazione dei programmi produttivi e di investimento risulta comunque collegata alle particolari condizioni di utilizzo degli impianti e di flessibilità che consentano a questi stabilimenti di mantenere livelli di competitività internazionale.
Pertanto, per perseguire i riconfermati impegni volti al raggiungimento della massima utilizzazione degli impianti ed alla flessibilità produttiva ed organizzativa, tenuto conto delle necessità produttive relative al lancio del nuovo modello di prossima realizzazione, a partire dal mese di ottobre 1993 sugli impianti destinati alla produzione del nuovo modello nello stabilimento di Mirafiori carrozzeria, sulle lavorazioni del nuovo cambio 8/13 Kgm. e nell'area montaggio motori LAM dello stabilimento di Mirafiori Meccanica, l'attività lavorativa sarà articolata in 3 turni giornalieri di 8 ore alternati con cadenza settimanale.
I lavoratori che saranno interessati a tale tipo di turnazione effettueranno di conseguenza il turno notturno ogni 3 settimane con un sistema di rotazione tipo 2° - 1 ° - 3°.
Per quanto riguarda l'area montaggio motori LAM dello stabilimento di Mirafiori Meccanica, sulla base delle attuali previsioni produttive, la realizzazione di tale modello con cadenza di tre settimane sarà attuata presumibilmente a partire dal mese di giugno 1994. Nel periodo ottobre 1993 - giugno 1994 la rotazione su tre turni del personale addetto avverrà con cadenza di 4/5 settimane.
Le parti convengono di istituire una Commissione di Partecipazione nello Stabilimento di Mirafiori Carrozzeria ed una Commissione di partecipazione nello stabilimento di Mirafiori Meccanica. Tali Commissioni saranno formate, per ogni Organizzazione Sindacale, da un rappresentante sindacale (nominato dalle Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie) per Unità (lastratura, verniciatura e montaggio in Carrozzeria; motori e cambi in Meccanica) e da rappresentanti della Direzione di Stabilimento. Compito principale delle Commissione sarà quello di monitorare l’avviamento produttivo del nuovo modello e delle nuove lavorazioni. L’attività delle Commissioni avrà come finalità:
- l'ottimizzazione del posto di lavoro in relazione a:
• aspetto ergonomico;
• funzionalità delle attrezzature e servomezzi;
• razionalizzazione dell’attività lavorativa;
- l'ottimizzazione dell'efficienza macchinario in relazione a:
• guasti;
• attrezzaggio;
• microfermate ed inattività;
• velocità di trasformazione,
• difettosità del processo.
Il ruolo delle Commissioni sarà quello di seguire l’andamento della salita produttiva, del graduale incremento degli organici e di eventuali problematiche collegate alla prestazione lavorativa degli addetti.
In tali sedi l'Azienda fornirà le informazioni necessarie all’espletamento del ruolo suddetto.
Le Commissioni dovranno inoltre fornire un significativo contributo alla puntuale e tempestiva diffusione di informazioni, anche tramite la gestione a vista, relative a problematiche di qualità, al fine di conseguire il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori.
In tale sede inoltre, in relazione all'espletamento delle attività sui tre turni giornalieri, saranno analizzate ed affrontate le problematiche relative all'individuazione ed all'inserimento dei lavoratori nel ciclo dei turni strutturali a rotazione, che avverrà privilegiando il volontariato compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e produttive. Per quanto riguarda lo Stabilimento di Mirafiori Carrozzeria la possibilità di privilegiare, alle condizioni suddette, il volontariato sarà favorita dal bacino di riferimento utilizzabile per l'individuazione del personale da adibire alle lavorazioni operanti su tre turni strutturali a rotazione.
Parimenti saranno oggetto di esame da parte delle Commissioni casi di esonero preventivo o successivo dalla prestazione di attività lavorativa sul terzo turno riferiti a particolari situazioni familiari o di invalidità tutelata dalla legge 482/68 e collegata alle modalità della specifica prestazione lavorativa.
Le parti intendono rimosso il divieto di cui all'art. 5 legge 9 dicembre 1977 n. 903.
Il presente accordo deve intendersi utile anche ai fini della comunicazione di cui al 2° comma del citato articolo 5.
Le Commissioni avranno inoltre il compito di definire le modalità di fruizione dei riposi ex accordo 3/7/1978 e, relativamente allo stabilimento di Mirafiori Carrozzeria la possibilità di collocare in via sperimentale per tutti i lavoratori diretti operanti sui terzo turno, la pausa dì refezione negli ultimi 30' minuti di presenza in Azienda (5.30 - 6.00) al termine dell’attività lavorativa.
Nelle aree in cui l'attività lavorativa si svolgerà su tre turni strutturali a rotazione l'azienda assicurerà un adeguato servizio sanitario in armonia con quanto stabilito dall'accordo 1/12/1989.
Le parti demandano alla Commissione Pari Opportunità lo studio e la realizzazione di azioni positive finalizzate alla formazione professionale relativa all'inserimento delle nuove figure professionali previste dal nuovo modello organizzativo della Fabbrica Integrata. 

Addì, 27 marzo 1993, tra la Società Fiat Auto assistita dall'Unione Industriale di Torino e Fim-Fiom-Uilm-Fismic Nazionali
Relativamente alla specifica situazione tecnico-organizzativa e di mercato in atto nel corrente anno, assicurando comunque nell'ambito delle condizioni previste dal CCNL la salvaguardia delle esigenze produttive, l'Azienda comunica che negli enti/stabilimenti dell'area produttiva nel periodo dal 2 al 22 Agosto 1993 compresi, si effettuerà un periodo di chiusura collettiva, con l'utilizzo di tre settimane di ferie ex art. 12 DS-parte terza -ed ex art. 14 DS - parte prima- del vigente CCNL.
Per il personale che opera nell'ambito della Direzione Tecnica e degli Enti direttamente collegati (Tecnologie, Costruzioni Sperimentali, Costruzioni Stampi ecc.) e per i lavoratori del comprensorio di Mirafiori addetti alla produzione del nuovo modello di vettura di prossimo lancio si conviene di ricorrere ad una articolazione delle ferie tale da assicurare una presenza media, nel corso del mese di agosto 1993, del 40% della forza per l'Area Tecnica e del 30 % della forza per i reparti dedicati al nuovo modello.
Ciò consentirà di ottimizzare l’utilizzo del tempo di progettazione e industrializzazione dei nuovi prodotti, nonché il miglior impiego degli impianti di produzione in relazione all'avviamento del nuovo modello, al fine di mantenere la necessaria competitività.
Le partì convengono pertanto che per il personale suddetto il periodo di ferie collettive ex art. 12 D.S. parte III e ex art. 14 D.S. parte I del vigente del vigente CCNL sia di almeno tre settimane da fruire nel periodo intercorrente tra il 1 giugno ed il 12 settembre 1993 con possibilità di fruizione individualo della 4ª settimana entro l'anno in corso.
In relazione a quanto sopra, la definizione del periodo di ferie individuali avverrà su base volontaria compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Nell’ambito dei settori interessati allo scaglionamento del periodo feriale l’Azienda assicura che ai lavoratori interessati alla fruizione nei mesi di Giugno e Luglio sarà corrisposto un anticipo della 14ª erogazione in rapporto ai ratei maturati, purché le fruizioni siano coincidenti con i periodi individualmente programmati.
Il pagamento delle competenze mensili avverrà secondo le normali scadenze.
La verifica sull'andamento di questa articolazione delle ferie avverrà in sede di Commissione Nazionale Orario e Flessibilità entro il mese di novembre prossimo venturo.
Per tutto personale appartenente agli Enti Centrali si conviene un periodo di chiusura dal 2 al 29 Agosto 1993 compresi con l'utilizzo di quattro settimane di ferie collettive ex art. 12 D.S, parte III ed ex art. 14 D.S. parte I del vigente CCNL.
Nei periodi sopra indicati verrà in ogni caso comandato al lavoro il personale necessario in relazione alle esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
Il presente accordo non viene applicato agli Enti Commerciali ed alla Divisione Ricambi di Fiat Auto.