Categoria: 1993
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Tipologia: Accordo
Data firma: 11 giugno 1993
Parti: Sata, Fma [Fiat] e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic
Settori: Metalmeccanici, Sata, Fma [Fiat]
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Premessa
Orario di lavoro
Parte prima
Orario di lavoro per i lavoratori (operai, impiegati e quadri) addetti o collegati al ciclo produttivo
Operai addetti o collegati al ciclo produttivo
Impiegati, quadri, addetti o collegati al ciclo produttivo
Personale addetto o collegato al ciclo produttivo che opera su due turni
Parte seconda
Orario di lavoro del personale addetto alla centrale termica e sicurezza industriale e servizi impianti comuni
Parte terza
Orario di lavoro del personale addetto ad attività di manutenzione
Parte quarta
Orario di lavoro di impiegati e quadri che prestano attività lavorativa sul turno centrale
Parte quinta
Orario di lavoro del personale operaio che presta attività lavorativa sul turno centrale
Parte sesta
Riposi giornalieri e settimanali
Parte settima
Corresponsione della retribuzione mensile
Modalità di corresponsione del trattamento retributivo mensile agli operai
Trattamento retributivo degli impiegati e quadri addetti o collegati al ciclo produttivo
Determinazione della retribuzione oraria giornaliera
Ferie
Festività
Maturazione ratei fruibili e monetizzabili
Maturazione ratei ferie e PIR
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Classificazione dei riposi
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Regolamentazione dell'attività lavorativa
Regolamentazione dell'incentivo di rendimento
Linee a trazione meccanizzata
Comunicazione dei tempi di lavoro
Variazione della velocità delle linee di lavorazione
Pausa a scorrimento sulle linee a trazione meccanizzata
Fruizione del F.R. nelle aree che non sono su linea a trazione meccanizzata
Metrica del lavoro
I. Premessa
II. Criteri generali del sistema
Allegati
Allegato 1 Modello di sintesi del TMC
Allegato 2 Tabella delle maggiorazioni per fattori di riposo
Allegato 3
Allegato 4
Retribuzione variabile di competitività
Premio di competitività Sata
Premessa
Criteri generali di configurazione del Premio
Osservazioni sui criteri di scelta degli indici mensili, trimestrali ed annuali
Tabelle dei pesi ponderali
Criteri e base temporale di calcolo
Soggetti interessati e criteri di erogazione individuale
Inizio applicazione
Norma transitoria
Allegati
Allegato 1
Allegato tecnico n 2
Allegato 3 Tabella fattori correttivi “Premio di competitività”
Retribuzione variabile di competitività
Premio di competitività Fma
Premessa
Criteri generali di configurazione del Premio
Osservazioni sui criteri di scelta degli indici mensili, trimestrali ed annuali
Tabelle dei pesi ponderali
Criteri e base temporale di calcolo
Soggetti interessati e criteri di erogazione individuale
Inizio applicazione
Norma transitoria
Allegati
Allegato 1
Allegato tecnico n. 2
Allegato 3 Tabella fattori correttivi “Premio di competitività”
Relazioni sindacali
Relazioni sindacali
Livello di società
Comitato consultivo di partecipazione
Commissione pari opportunità
Livello di stabilimento
Commissione di prevenzione e conciliazione
Commissione di verifica del premio
Commissione sulla formazione professionale
Commissione sui servizi aziendali
Commissione servizio sanitario aziendale
Livello di unità operativa
Commissione per ambiente, sicurezza e prevenzione infortuni
Commissione Fabbrica Integrata
Procedure comuni
Modalità di funzionamento delle commissioni
Verbalizzazione incontri
Iscritti al sindacato
Permessi Sindacali
Esercizio del diritto di assemblea
Locali destinati alle RR.SS.AA.
Disposizioni finali
Variazione automatica del prezzo del pasto
Visite personali di controllo
Servizio Sanitario Aziendale Sata
Servizio Sanitario Aziendale Fma
Ristorazione aziendale Sata
Ristorazione aziendale Fma
Clausola di dissolvenza

In Roma, addì 11 giugno 1993, le società Sata ed Fma [...], assistite dall'Unione Industriale di Torino [...] e con la presenza dell'Associazione Industriale di Avellino e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim-Cisl) [...], la Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici (Fiom-Cgil) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm-Uil) [...], la Federazione Italiana Sindacato Metalmeccanici e Industrie Collegate (Fismic) [...], hanno stipulato il presente accordo.

Premessa
Le parti, nello stipulare il presente accordo, si danno atto della reciproca volontà di istituire e sviluppare nelle Società Sata e Fma un sistema di Relazioni Sindacali fondato sulla partecipazione.
In tale quadro la valorizzazione delle risorse umane ed il loro coinvolgimento nelle logiche di impresa si pone come uno degli aspetti prioritari nella realizzazione degli obiettivi aziendali tesi al miglioramento costante delle capacità competitive.
La realizzazione di tali finalità trova negli stabilimenti di Melfi e Pratola Serra il contesto più idoneo grazie alla realizzazione di nuovi modelli organizzativi e di nuove logiche di gestione.
Le parti, sulla base di tali presupposti, ritengono che quanto previsto nel presente accordo, in ordine alle condizioni normative e retributive dei lavoratori nonché al loro reciproco sistema di rapporti, predisponga le migliori condizioni per realizzare gli obiettivi di competitività aziendale e di coinvolgimento dei lavoratori.

Orario di lavoro
Parte prima
Orario di lavoro per i lavoratori (operai, impiegati e quadri) addetti o collegati al ciclo produttivo
Premessa

Allo scopo di utilizzare in modo ottimale la capacità produttiva installata, gli impianti di produzione, in applicazione a quanto stabilito dall'accordo 18.12.90, verranno utilizzati per sei giorni la settimana, comprensivi del sabato.
Fermo restando il livello di utilizzo degli impianti di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario di lavoro di operai, impiegati e quadri addetti al ciclo produttivo, fissata nella misura teorica annua prevista dal vigente CCNL, risulta da una media plurisettimanale annua di 40 ore su base annua e da una ripartizione giornaliera di 7 ore e 45 minuti per un numero di giorni lavorativi annui procapite di norma pari a 230. Al fine di garantire un trattamento retributivo giornaliero ragguagliato a 8 ore si conviene di utilizzare n° 57 ore e 30 minuti primi di permessi individuali retribuiti (PRO) in frazione di 15 minuti per ogni giorno lavorativo.
Vengono pertanto assorbite le seguenti ore di permesso individuale:
- 20 ore di cui al protocollo 1° settembre 1983, punto 1.2;
- 8 ore di cui al punto 2 dello stesso protocollo;
- 16 ore di cui alla nota aggiuntiva ex CCNL 18 gennaio 1987
- 3 ore e 30 minuti primi di cui alla nota aggiuntiva ex CCNL 14 dicembre 1990.
Le residue 20 ore non fruibili di cui al protocollo 1° settembre 1983 punto 1.2 e le ulteriori 2 ore e 30 minuti primi di cui alla nota aggiuntiva ex CCNL 14 dicembre 1990, ferma restando la decorrenza 1° aprile 1994, saranno liquidate contestualmente con l'erogazione della 13a mensilità o gratifica natalizia, tenendo conto delle ore effettivamente maturate nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda le predette 2 ore e 30 minuti, ogni singolo lavoratore avrà facoltà di richiedere all'Azienda il loro accantonamento al fine di poter fruire di un giorno di permesso retribuito al raggiungimento di ogni singolo gruppo di 8 ore.
Qualora entro l'anno di maturazione del gruppo di 8 ore lo stesso non venga fruito, l'Azienda provvederà alla sua liquidazione.
In relazione a quanto sopra, a fronte del trattamento retributivo pari a 8 ore, la presenza giornaliera di lavoratori addetti al ciclo produttivo sarà di 7 ore e 45 minuti, comprensivo dei 30 minuti di intervallo mensa. Quest'ultimo sarà fruito nell'ultima mezz'ora di presenza in Azienda, fatta salva la facoltà del singolo lavoratore, laddove non intenda usufruire di tale servizio, di uscire alla scadenza delle 7 ore e 15 minuti.
In considerazione delle turnazioni previste, al fine di non effettuare la prestazione lavorativa sul terzo turno del sabato, dalle ore 22 alle ore 6 della domenica, tale prestazione verrà strutturalmente anticipata alla domenica antecedente.
Pertanto ai fini dell'organizzazione dell'attività produttiva (turnazione e riposi) la settimana lavorativa avrà inizio alle ore 22 della domenica e terminerà alle ore 22 del sabato successivo.
Così come previsto dalla Legge 22/3/34 n. 370 art. 3 le parti concordano che agli effetti di legge e contratto il riposo settimanale domenicale avrà decorrenza dalle ore 22.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica. Peraltro, per quanto riguarda gli aspetti di natura amministrativa e limitatamente a casi di assenza con prestazioni e/o trattamenti economici a carico degli Istituti Assicurativi degli Enti Pubblici o dell'Azienda, i relativi certificati o attestazioni giustificano l'assenza per i turni di lavoro montanti dalle ore 6 alle ore 22 del giorno di calendario solare (vedi allegato 1).
L'utilizzo delle ferie collettive inizierà con la fine del turno C produttivo (sabato ore 22) e terminerà con l'inizio del turno A (domenica ore 22) e, inoltre, la chiusura per ferie collettive non comporterà cambiamenti negli schemi di rotazione/turnazione programmati.
Pertanto gli addetti riprenderanno l'attività lavorativa sul turno previsto dal programma di rotazione/turnazione come se esso proseguisse idealmente anche durante il periodo feriale.
Per gli operai addetti o collegati al ciclo produttivo, in caso di utilizzo collettivo della 4a settimana di ferie, l'eventuale carenza individuale di ferie sarà coperta mediante l'utilizzo di PIR o in alternativa mediante l'utilizzo della festività del 15 Agosto qualora la stessa cada dal lunedì al venerdì.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in riferimento ai lavoratori che si presentassero al lavoro in ritardo rispetto all'orario previsto, la prestazione lavorativa non verrà accettata dopo 30 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro, tranne che per documentati casi di forza maggiore.
L'orario di lavoro sarà articolato secondo le turnazioni di seguito riportate.

Operai addetti o collegati al ciclo produttivo
L'attività lavorativa a regime ordinario sarà articolata su tre turni strutturali giornalieri a rotazione per 6 giorni alla settimana con riposo a scorrimento.
Fermo restando l'orario medio annuale di 40 ore settimanali, la prestazione lavorativa degli operai addetti o collegati al ciclo produttivo sarà strutturata su cicli di 3 settimane, delle quali due di 6 giorni lavorativi ed una di 3 giorni.
L'orario giornaliero dei turni si articolerà nel modo seguente:
- turno A dalle ore 22.00 alle ore 5,45
- turno B dalle ore 6.00 alle ore 13,45
- turno C dalle ore 14.00 alle ore 21,45
L'articolazione degli orari sopra indicata prevede quindi in alcune settimane il superamento delle 40 ore di lavoro a fronte di prestazioni ridotte in altre, nel rispetto comunque della media annuale di 40 ore settimanali.
Pertanto le prestazioni lavorative effettuate entro i limiti dell'orario programmato secondo lo schema di turnazione saranno considerate a regime ordinario.
Negli orari sopra indicati è compresa la mezz'ora retribuita per la pausa di refezione.
L'impostazione dell'attività produttiva su sei giorni la settimana implica l'istituzione di un orario individuale settimanale che preveda riposi compensativi secondo il ciclo di turnazione previsto.
I riposi saranno fruiti in due gruppi di tre giorni consecutivi ogni sei settimane, in modo che essi coincidano in alternanza con:
lunedì, martedì e mercoledì,
ovvero giovedì, venerdì e sabato.
In conseguenza di quanto sopra, lo schema prevede, nell'arco delle 3 settimane, 2 di esse a 6 giorni lavorativi ed una a 3 giorni, nella quale saranno fruiti in alternanza i 2 periodi di tre giorni consecutivi di riposo.
Per garantire la fruizione dei riposi secondo lo schema indicato e in modo che gli stessi ricadano alternativamente sul turno A - B - C, l'alternanza dei turni avverrà con la seguente sequenza:

A - C - B - B - A - C - C - B - A

come riportato dall'allegato 2.
Lo stesso schema consente a tutti gli operai interessati al presente orario di fruire, nell'arco delle 18 settimane, di riposi ripartiti omogeneamente.
La prestazione lavorativa settimanale prevista secondo gli schemi di orario allegati è comprensiva delle pause a scorrimento per gli addetti linea a trazione meccanizzata e della maggiorazione per fattore di riposo e fattore fisiologico per gli addetti a lavorazione non di linea.

Impiegati, Quadri, Addetti o collegati al ciclo produttivo
L'attività lavorativa a regime ordinario sarà articolata su tre turni strutturali giornalieri, a rotazione, per 6 giorni alla settimana.
L'attività del singolo lavoratore sarà su 5 giorni la settimana con riposo a scorrimento. L'orario giornaliero dei turni si articolerà nel modo seguente:
- turno A dalle ore 22,00 alle ore 5,45
- turno B dalle ore 6,00 alle ore 13,45
- turno C dalle ore 14,00 alle ore 21,45
Negli orari sopra indicati è compresa la mezz'ora retribuita per la pausa di refezione.
L'impostazione dell'attività produttiva su sei giorni la settimana implica l'istituzione di un orario individuale settimanale che preveda la fruizione di un giorno di riposo infrasettimanale a scorrimento, come riportato nell'allegato 3.
Allo scopo di consentire che la turnazione di impiegati e quadri risulti congruente con quello dell'UTE di appartenenza, l'alternanza sui turni avverrà con la seguente sequenza:

A - C - B - B - A - C - C - B - A

Lo schema di fruizione dei riposi compensativi e delle turnazioni è riportato nell'allegato 3.

Personale addetto o collegato al ciclo produttivo che opera su due turni
L'attività lavorativa, a regime ordinario, sarà articolata su due turni strutturali giornalieri a rotazione, per sei giorni la settimana.
L'attività del singolo lavoratore sarà su 5 giorni la settimana con un giorno di riposo a scorrimento. L'orario giornaliero dei turni si articolerà nel seguente modo:
- turno B dalle ore 6,00 alle 13,45
- turno C dalle ore 14,00 alle 21,45
Negli orari sopra indicati è compresa la mezz'ora retribuita per la pausa refezione.
L'impostazione dell'attività produttiva su sei giorni la settimana implica l'istituzione di un orario settimanale che preveda la fruizione di un giorno di riposo infrasettimanale a scorrimento, dal lunedì al sabato, come riportato nell'allegato 4.
La prestazione lavorativa settimanale prevista secondo gli schemi di orario allegati è comprensiva delle pause a scorrimento per gli addetti linea a trazione meccanizzata e della maggiorazione per fattore di riposo e fattore fisiologico per gli addetti a lavorazione non di linea.

Parte seconda
Orario di lavoro del personale addetto alla Centrale Termica e Sicurezza Industriale e Servizi Impianti Comuni

Il personale addetto alla Sicurezza Industriale e quello addetto alla centrale termica e ai servizi impianti comuni sono impiegati in mansioni a prestazioni discontinue ex art. 3 del R.D.L. 1923/692 e della tabella di cui R.D.L. 1923/2657, e secondo quanto previsto dall'art. 28 - Disciplina Speciale - parte 1a - CCNL vigente.
In particolare per quanto riguarda gli addetti alla centrale termica, così come previsto dalle norme citate, essi operano fuori dalle officine di produzione e sono addetti in particolare alle catene di produzione e cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
Per detto personale l'orario di lavoro medio settimanale ordinario è a 44 ore, ottenuto mediante cicli plurisettimanali.
1) L'attività lavorativa a regime ordinario sarà articolata su tre turni strutturali giornalieri a rotazione, per sette giorni la settimana, con riposi settimanali compensativi a scorrimento; il sistema giornaliero dei turni sarà il seguente:
- turno A dalle ore 6,00 alle ore 14 e 22'
- turno B dalle ore 14,00 alle ore 22 e 22'
- turno C dalle ore 22,00 alle ore 6 e 22'
Negli orari sopra indicati è compresa la pausa di refezione che pertanto verrà fruita all'interno del turno di lavoro durante il periodo di attesa.
L'impostazione dell'attività lavorativa su sette giorni la settimana implica l'istituzione di un orario settimanale che prevede riposi a scorrimento.
Il sistema di riposi compensativi a scorrimento, come evidenziato nell'allegato 5, prevede un ciclo di turnazione e riposi di otto settimane, con 4 settimane comprendenti due giorni di riposo e 4 settimane comprendenti un giorno di riposo.
La specificità del servizio (Sicurezza Industriale ed Impianti comuni) e la specificità degli impianti della centrale termica, oltre a richiedere un presidio continuo, presuppongono che il turno montante venga a conoscenza di eventuali criticità che possono condizionare il normale andamento dell'attività lavorativa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 D.G. III Sezione vigente CCNL, i ventidue minuti coincidenti con la fine del turno smontante e l'inizio del turno montante saranno anche utilizzati per consentire agli addetti del turno montante di venire a conoscenza, dagli addetti del turno smontante, delle criticità verificatesi ed ancora esistenti.
Per i suddetti lavoratori, ai soli fini retributivi, il trattamento previsto per PIR, PRO, permessi retribuiti, ferie, gratifica natalizia sarà ragguagliato all'orario giornaliero previsto.
Per quanto riguarda la gratifica natalizia essa sarà ragguagliata a 190 ore. Per le giornate di festività sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge (1/6 dell'orario settimanale).

Parte terza
Orario di lavoro del personale addetto ad attività di manutenzione

L'attività lavorativa, a regime ordinario, sarà articolata su tre turni strutturali giornalieri a rotazione, per sette giorni la settimana, con due giorni consecutivi di riposo a scorrimento; l'orario giornaliero dei turni si articolerà nel modo seguente:
- turno A dalle ore 22,00 alle ore 6,00
- turno B dalle ore 6,00 alle ore 14,00
- turno C dalle ore 14,00 alle ore 22,00
Negli orari sopra indicati è compresa la mezz'ora retribuita per la pausa di refezione.
Non viene prestata attività lavorativa a regime ordinario, alla domenica, sul turno B (dalle ore 6,00 alle ore 14.00).
La mezz'ora di refezione verrà fruita all'interno dell'orario di lavoro allo scopo di assicurare l'effettuazione di tutti gli interventi manutentivi che si rendessero necessari nei 45 minuti di interruzione della normale attività previsti dalle turnazioni degli addetti o collegati al ciclo produttivo.
a) L'impostazione dell'attività lavorativa su sette giorni la settimana implica l'istituzione di un orario settimanale con riposi a scorrimento.
Il presente orario prevede la fruizione di prescritti riposi compensativi, con cambio del turno di lavoro dopo i suddetti riposi.
L'alternanza sui turni avverrà con la sequenza: A - C - B.
Le modalità di fruizione dei riposi compensativi e le turnazioni sono riportate nell'allegato 6.
b) L'orario normale contrattuale individuale (40 ore settimanali) dovrà essere necessariamente calcolato su cicli plurisettimanali che prevedano un orario settimanale alternato per una prestazione di 32 ore e nella settimana successiva di 48 ore.
L'articolazione degli orari sopra indicata prevede quindi in alcune settimane il superamento delle 40 ore di lavoro a fronte di prestazioni ridotte in altre, nel rispetto comunque della media annuale di 40 ore settimanali.
Pertanto tutte le prestazioni lavorative effettuate entro i limiti dell'orario programmato saranno considerate in regime ordinario.
Il periodo di chiusura per ferie collettive inizierà con la fine del turno A (domenica ore 6) e terminerà con l'inizio del turno C (domenica ore 14) e, inoltre, la chiusura per ferie collettive non comporterà cambiamenti negli schemi di rotazione/turnazione programmati; pertanto gli addetti riprenderanno l'attività lavorativa sul turno previsto dal programma di rotazione/turnazione come se esso proseguisse idealmente anche durante il periodo feriale.
Nel caso in cui le chiusure collettive rendano necessario utilizzo della 4a settimana di ferie l'eventuale carenza di ferie sarà coperta mediante l'utilizzo della festività del 15 agosto qualora questa cada dal lunedì al venerdì o in alternativa mediante l'utilizzo di PIR.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in riferimento ai lavoratori che si presentassero al lavoro in ritardo rispetto all'orario previsto, la prestazione lavorativa non verrà accettata dopo 30 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro, tranne per documentati casi di forza maggiore.

Parte quarta
Orario di lavoro di impiegati e quadri che prestano attività lavorativa sul turno centrale

L'attività lavorativa a regime ordinario sarà articolata su sei giorni, fermo restando che l'attività del singolo lavoratore sarà su 5 giorni alla settimana con un giorno di riposo a scorrimento dal lunedì al sabato, come riportato dall'allegato 6.
L'orario normale giornaliero, 8 ore di effettiva prestazione, sarà così articolato:
- Inizio: tra le ore 8,00 e le ore 9,00
- Termine: tra le ore 16,45 e le ore 17,45
con 45 minuti di intervallo, non retribuito, per refezione.
L'inizio dell'attività lavorativa, nell'ambito dell'intervallo della flessibilità (1 ora) dell'orario di lavoro sopra indicato, sarà calcolato dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile.
La chiusura per ferie collettive non comporterà cambiamenti negli schemi di rotazione programmati; pertanto gli addetti riprenderanno l'attività lavorativa come se il programma a rotazione proseguisse idealmente anche durante il periodo di ferie.

Parte quinta
Orario di lavoro del personale operaio che presta attività lavorativa sul turno centrale

L'attività lavorativa a regime ordinario sarà articolata su sei giorni, fermo restando che l'attività del singolo lavoratore sarà su 5 giorni alla settimana con un giorno di riposo a scorrimento dal lunedì al sabato, come riportato dall'allegato 7.
L'orario normale giornaliero, otto ore di effettiva prestazione, sarà così articolato:
- Inizio: alle ore 8,00
- Termine: alle ore 16,45
con 45 minuti di intervallo, non retribuito, per refezione.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in riferimento ai lavoratori che si presentassero al lavoro in ritardo rispetto all'orario previsto, la prestazione lavorativa non verrà accettata dopo 30 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro, tranne per documentati casi di forza maggiore.

Parte sesta
Riposi giornalieri e settimanali

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, le parti concordano che la fruizione del riposo settimanale domenicale avrà decorrenza dalle ore 22,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica.
Valutate le vigenti disposizioni di legge e gli orientamenti giuridici in merito, le parti stabiliscono che, per i lavoratori addetti alla produzione e ad essa collegati, e per tutti quelli che operano sui tre turni, la giornata lavorativa si articola dalle ore 22,00 del giorno solare alle ore 22,00 del giorno successivo e con le modalità di turnazione lavorativa già previste nella parte precedente del presente accordo relativa specificatamente agli operai, impiegati e quadri.
Pertanto la settimana lavorativa avrà inizio alle ore 22,00 di ogni domenica per concludersi alle ore 22,00 della domenica successiva.
Le parti riconoscono che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge e contratto, con tale struttura dell'orario di lavoro, risultano rispettate la distribuzione quantitativa nonché la cadenza dei distinti riposi giornalieri e settimanali.
In modo particolare, per quanto attiene il riposo giornaliero dei lavoratori adibiti al turno che va dalle ore 6,00 alle ore 13,45/14,00, esso verrà usufruito attraverso il frazionamento in due blocchi di 8 ore rispettivamente a monte e a valle della loro prestazione di lavoro, senza pertanto alcun pregiudizio quantitativo nell'arco globale della giornata lavorativa.
Le parti concordano che, in armonia con la struttura dell'orario di lavoro convenuta, le festività infrasettimanali si intendono decorrenti dalle ore 22,00 del giorno di calendario antecedente alle ore 22,00 del giorno festivo stesso, e solo in tale periodo sono pertanto riconosciute le maggiorazioni per prestazione di lavoro festivo.

Parte settima
Classificazione dei riposi

L'eventuale prestazione di attività lavorativa effettuata dai lavoratori addetti o collegati ai cicli produttivi durante i tre giorni feriali di riposo programmato (giovedì, venerdì, sabato ovvero lunedì, martedì, mercoledì) sarà compensata con la maggiorazione straordinaria prevista dal CCNL per la giornata di sabato.
Per il personale addetto alla manutenzione, presidio impianti e sorveglianza, la cui articolazione di orario prevede due giornate di riposo a scorrimento la settimana, l'eventuale prestazione resa nel primo dei due giorni sarà compensata con le maggiorazioni straordinarie previste dal CCNL per la giornata di sabato.

Regolamentazione dell’attività lavorativa
Regolamentazione dell'incentivo al rendimento

a) Premessa
La regolamentazione dell'attività lavorativa, atta a consentire l'esatta definizione e quindi attribuzione dei carichi di lavoro assegnati a ciascun lavoratore, sarà basata su tempi predeterminati. Questo al fine di conferire certezza e chiarezza alle parti nella pratica attuazione dell'organizzazione del lavoro.
b) Agli effetti dell'attribuzione dell'incentivo di rendimento, i lavoratori si distinguono in:
Diretti
Tale classe comprende i lavoratori che in linea tendenziale sono destinati alla trasformazione della produzione principale destinata alla vendita (M.O. "A").
Indiretti
Tale classe comprende i lavoratori addetti indirettamente alla produzione principale (M.O. "B"), nonché gli addetti ai lavori ausiliari e di manutenzione (M.O. "C") e gli addetti a lavori a carico dei servizi (M.O. "D").
c) Ore incentivate
Per ore incentivate si intendono esclusivamente le ore impiegate in attività di trasformazione del prodotto per le quali sia stato determinato il tempo di esecuzione.
d) Ore ad economia
Per ore ad economia dei lavoratori diretti si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in attività di trasformazione del prodotto per le quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione. Sono però esclusi in modo assoluto i casi di lavori vari improduttivi eseguiti per occupare un lavoratore che rimanesse inattivo per uno dei motivi specificati nel punto seguente.
e) Ore di inattività
Per ore di inattività si intendono le ore perse per uno dei seguenti motivi:
- mancanza materiali;
- mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;
- guasto macchina od impianti;
- mancanza energia elettrica;
- ecc..
La determinazione dell'importo dell'indice di rendimento per la diversa tipologia di ore è così regolamentata:
f) Ammontare dell'incentivo relativo alle ore incentivate
L'incentivo di rendimento attribuito ai lavoratori diretti, per le ore incentivate, è quello previsto dal CCNL vigente.
g) Ammontare dell'incentivo relativo alle ore ad economia ed alle ore di inattività
Per le ore ad economia e per le ore di inattività sarà corrisposto il 95% dell'ammontare dell'incentivo di rendimento determinato come stabilito al precedente punto f).
h) Ammontare dell'incentivo degli operai indiretti
Ai lavoratori indiretti verrà corrisposto, per tutte le ore di presenza, il 95% dell'ammontare dell'incentivo di rendimento determinato come stabilito al precedente punto f).
i) Fase di avviamento di nuove lavorazioni
In tutta la fase anteriore alla prima assegnazione del tempo provvisorio i lavoratori addetti a lavorazioni in avviamento, destinate ad essere successivamente incentivate, saranno equiparati ai lavoratori indiretti e, pertanto, sarà loro corrisposto un incentivo di Rendimento determinato come stabilito al precedente punto h).

Linee a trazione meccanizzata
a) Definizione di linea a trazione meccanizzata
Si considerano linee a trazione meccanizzata le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica, operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale, che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico, a velocità uniforme o a scatti, nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato non è direttamente influenzabile dal lavoratore ed è uguale alla "cadenza", cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad un'altra stazione successiva.
b) Carichi di lavoro sulle linee a trazione meccanizzata
1) La quantità di produzione prevista per ogni turno, su ciascuna linea, potrà essere effettuata quando siano effettivamente presenti gli operai occorrenti previsti nell'organico in ciascuna UTE o tratto di linea e verrà perciò conseguentemente variata in rapporto agli operai presenti.
2) Le eventuali fermate per vuoti tecnici (già predeterminati) per circuito, già inseriti nei tempi di lavorazione, nella misura in cui sono considerati, non sono causa di perdita di produzione.
3) Per eventuali recuperi di produzione persa per cause varie diverse da quelle di cui al precedente punto 2), si dovrà effettuare una proporzionale variazione di organico, applicando in via prioritaria, se tecnicamente possibile, un livello di saturazione già previsto, ovvero ricercando un rapporto produzione-organico ed una distribuzione di mansioni simile a bilanciamenti esistenti.
4) La cadenza media per ciascuna linea nell'arco di ogni turno è espressa in numero di unità per minuto primo, secondo la seguente formula:

numero di unità da produrre per turno
---------------------------------------------------------------------
minuti di lav. per turno - x' di fermate tecniche (punto 2)

Qualora condizioni tecnico-impiantistiche non consentano, in presenza di variazioni nella composizione della produzione, l'attività lavorativa assegnata in saturazione anche sulle postazioni immediatamente a monte e a valle senza incremento della velocità di lavoro e comunque per un totale di minuti non superiore a 435 nell'arco di turno di lavoro, il totale delle operazioni od elementi di operazioni effettivamente assegnati ad ogni operaio (espresso in tempi al netto delle maggiorazioni per fermate tecniche predeterminate, per fattore fisiologico e fattore di riposo) non sarà superiore al 10% del tempo corrispondente alla cadenza media della linea.

Comunicazione dei tempi di lavoro
1) Definizione di:
a) Tempi nuovi
I tempi nuovi, da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione e per esigenze che comunque ne richiedono la modifica, verranno rilevati con metodologie previste dal cronometraggio o dai tempi standard T.M.C., ovvero preventivati.
b) Tempi effettivi
Un tempo è da considerarsi effettivo quando, applicato alla misura del rendimento di un lavoratore medio, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 100 che può essere mantenuto per tutta la giornata con normale impegno senza nocumento per la salute.
c) Avviamento nuove lavorazioni
Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:
• per l'inizio di una nuova lavorazione;
• per l'introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;
• per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;
• per motivi analoghi;
si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione.
I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.
I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico- produttive, ecc.).
2) Comunicazione dei tempi di trasformazione
La comunicazione dei tempi all'operaio sarà effettuata con uno dei seguenti sistemi:
a) a mezzo bolle (vedi punto 5);
b) a mezzo di tabelle/cicli di lavorazione depositati presso la UTE in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione (all. n° 3).
Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:
a) tempo effettivo di trasformazione;
b) produzione oraria;
c) tempi macchina;
d) mezzi di lavoro impiegati;
e) tempo del ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;
f) produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento;
Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati, avverranno:
a) a mezzo di comunicazione verbale da parte del superiore diretto ad ogni singolo operaio;
b) tramite la tabella descrizione attività (All. 4)
3) Assestamento dei tempi
Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori.
L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in detti periodi i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più o in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.
Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo.
4) Modifiche ai tempi assestati
Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati, in più o in meno, in relazione alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.
Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli interessati nelle forme previste al paragrafo 2) comunicazione dei tempi di trasformazione; verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro. Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento, normalmente di 15 giorni, di effettiva esecuzione del lavoro, salvo la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità.
Inoltre, essendo il nuovo modello organizzativo basato sul miglioramento continuo e sulla valorizzazione del singolo nel miglioramento dei risultati produttivi, si rende necessario superare il concetto di tempo assestato. Pertanto, fermi restando i principi e le regole di assegnazione e composizione dei tempi, a preventivo o rilevati, il tempo di operazione è da considerarsi in evoluzione costante e, quindi, trascorsi 3 anni dalla loro assegnazione, i tempi sono suscettibili di revisione: se le condizioni tecnico-operative ne richiedono la modifica, i nuovi valori verranno comunicati nel rispetto delle procedure sopra ricordate.
5) Bolle supplementari "eventuali"
Ai tempi effettivi assegnati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie ("eventuali"), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste.
Le bolle supplementari provvisorie ("eventuali") verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione.
6) Reclami
I reclami e le controversie riguardanti le applicazioni dei tempi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori, in riferimento a fattori obiettivi, potranno essere esercitati dai lavoratori stessi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:
a) il lavoratore potrà presentare reclamo al proprio responsabile, il quale lo esaminerà e richiederà all'Ingegneria di Produzione il controllo del tempo. L'Ingegneria di Produzione controllerà il tempo, di norma entro 7 (sette) giorni lavorativi, per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire al lavoratore, tramite il capo responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;
b) il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli Enti preposti per il tramite della RSA; la RSA lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia, il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo scritto;
c) in ogni caso, qualora la controversia non trovi soluzione tra le parti, la questione potrà essere sottoposta alla Commissione F.I. che la esaminerà entro i cinque giorni successivi. Durante tale periodo le parti si asterranno da intraprendere iniziative unilaterali.
Tuttavia, sino alla definizione della controversia, il reclamo di cui sopra non sospenderà l'esecutività dei tempi assegnati.
7) Rilievo quantità prodotte
Il rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue:
• per le lavorazioni non di linea, il rilevo della quantità prodotta avverrà o attraverso appositi contacolpi o contapezzi a bordo macchina o attraverso il riscontro del "versato" che avviene su appositi traguardi istituiti all'interno del flusso produttivo;
• per le lavorazioni in linea, la produzione rilevata è corrispondente a quella riscontrata da appositi sistemi (lettori ottici, contapezzi e simili) installati in uscita linea.

Variazione della velocità delle linee di lavorazione
Il modello organizzativo della Fabbrica Integrata tende ad ottimizzare il processo di trasformazione del prodotto ed il connesso flusso logistico, presidiando, nel contempo, il consolidamento e miglioramento dei livelli di qualità.
Allo scopo di fornire un ulteriore idoneo supporto all'UTE per il conseguimento degli obiettivi posti, sono state istituite nuove figure professionali, sia impiegatizie che operaie, atte a garantire un presidio tecnico idoneo a mantenere/migliorare nel tempo, sia nel prodotto che nel processo, i livelli qualitativi ed efficienziali. Inoltre, le iniziative per il presidio dei problemi di qualità hanno comportato:
- l'espletamento di attività eseguite in autocontrollo, con segnalazioni immediate da parte dei lavoratori sia di problemi di qualità emergenti, sia di inizi di degrado o scostamento dagli standard di processo previsti;
- l'istituzione dei conduttori processi integrati (C.P.I.) il cui compito principale è quello di seguire l'addestramento del personale, di verificare che questo sia sempre in condizione di effettuare l'attività assegnata secondo le modalità e con le attrezzature previste e di effettuare le attività di prevenzione difettosità, anche in seguito a segnalazione degli addetti, in team con le altre figure professionali e il Capo UTE.
Tali iniziative aziendali e l'introduzione su larga scala delle carte di controllo consentono di governare il processo produttivo con la possibilità di interventi correttivi prima che il processo e/o il prodotto subiscano un degrado non più accettabile. Quanto sopra esposto, unitamente a tutti gli interventi già attuati e previsti per ottenere dai fornitori terzi prodotti sempre più idonei e/o certificati, comporta, da parte dell'Azienda, un notevole onere, anche finanziario, e conferma l'impegno, sempre più mirato, alla prevenzione dei problemi di qualità del prodotto, oggi obiettivo primario della medesima.
In coerenza con quanto sopra esposto e con i conseguenti obiettivi aziendali, potrebbe essere necessario effettuare brevi fermate delle linee di lavorazione e del ciclo produttivo a fronte di anomalie, evidenziate e/o segnalate dai singoli operai, dalle carte di controllo o dagli Audit di Qualità, qualora esse non consentano il rispetto degli standard qualitativi previsti.
L'arresto della linea, di responsabilità del Capo UTE, dovrà consentire il ripristino degli standard qualitativi previsti indipendentemente dalle cause che ne hanno provocato il decadimento: anomalie di attrezzature e/o servomezzi, difficoltà dei singoli operai ad effettuare l'attività assegnata, per difficoltà oggettive, nella qualità prevista, anomalie di rifornimento materiali, ecc..
Tali fermate, inoltre, consentiranno, con l'aiuto dei CPI, di analizzare ed ovviare ad eventuali problematiche che potrebbero costituire anomalie o mancate conformità agli standard qualitativi previsti.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, a fronte di perdite produttive verificatesi in seguito all'arresto delle linee di lavorazione a causa di:
1. Decadimento degli standard qualitativi di prodotto/ processo previsti;
2. Guasti tecnici;
la velocità delle linee di lavorazione sarà incrementata, nell'arco del turno, nella misura del 10% all'inizio di ogni ora a partire dalla seconda e sarà mantenuta per l'intera ora, fermi restando i vincoli contrattuali che prevedono un impegno lavorativo, nell'arco del turno di lavoro, non superiore a 435 minuti primi.
Il rilevamento quantitativo delle vetture prodotte e dei volumi previsti sarà realizzato attraverso la lettura di uno specifico contascocche/contapezzi costituito da un display posto a fondo di ciascun tratto di linea.
La maggior velocità della linea sarà mantenuta anche nelle ore successive nel caso in cui il maggior gettito produttivo non risulti sufficiente a recuperare nell'arco dell'ora le perdite produttive avvenute nell'ora/nelle ore precedenti.
Il suddetto meccanismo di recupero non sarà operante nel corso degli ultimi 30 minuti di ciascun turno di lavoro.
Qualora l'incremento di velocità della linea determinasse un recupero superiore rispetto alle perdite verificatesi precedentemente, tale maggior produzione sarà compensata nelle ore successive a fronte di eventuali ulteriori arresti linea e, comunque, al termine dell'ultima ora di lavoro.
Gli effetti determinati dalla variazione della velocità della linea sulla prestazione lavorativa individuale si cumuleranno con l'incremento del carico di lavoro istantaneo, in rapporto a variazioni nella composizione della produzione, fino al valore massimo del 16% complessivo previsto dal presente accordo.

Pausa a scorrimento sulle linee a trazione meccanizzata
Gli operai diretti addetti alle lavorazioni su linee a trazione meccanizzata fruiranno di una pausa individuale pari a 40 minuti per turno di lavoro effettivo di 435 minuti.
La pausa, onnicomprensiva, risulta quindi composta dal 4% di fattore fisiologico, pari a 16,7 minuti e dal 4,5% di fattore di riposo cumulato e da una restante quota a carico di Azienda.
Durante la fruizione della pausa individuale l'operaio viene sostituito per assicurare la continuità del processo produttivo.
La pausa, di norma, viene fruita in due periodi di 20 minuti ciascuno.

Fruizione del Fattore di Riposo nelle aree che non sono su linee a trazione meccanizzata
L'arresto del ciclo produttivo, di responsabilità del Capo UTE, per decadimento dei livelli qualitativi, dovrà consentire il ripristino degli standard qualitativi previsti indipendentemente dalle cause che ne hanno provocato il decadimento: anomalie di attrezzature e/o servomezzi, difficoltà dei singoli operai ad effettuare l'attività assegnata (per motivi oggettivi) nella qualità prevista, anomalie di rifornimento materiali, ecc..
Tali fermate, inoltre, consentiranno, con l'aiuto dei CPI, di analizzare ed ovviare ad eventuali problematiche che potrebbero costituire anomalie o mancate conformità agli standard qualitativi previsti.
Inoltre, le tecnologie di processo a più elevato contenuto innovativo, quali quelle introdotte in questo Stabilimento, insediamento produttivo a tecnologia avanzata, progettato e realizzato anche al fine di migliorare l'attività lavorativa degli addetti sotto il profilo ergonomico, impongono un rapporto tra impianti di produzione e modalità di prestazione dell'attività lavorativa improntato ad un elevato livello di flessibilità e di efficienza.
Pertanto, coerentemente con quanto sopra esposto, la fruizione del Fattore di Riposo avverrà in concomitanza con l'arresto del ciclo produttivo, dovuto al verificarsi di:
1) Decadimento degli standard qualitativi di prodotto/processo previsti;
2) Anomalie di attrezzature su linee di lavorazione;
3) Momentanea mancanza di materiali;
4) Guasti tecnici.
Conseguentemente, la produzione si effettuerà in basse al tempo ciclo al netto del Fattore di Riposo, allo scopo di accantonare tale fattore e per usufruirne in occasione di eventuali arresti del ciclo produttivo, fermi restando i vincoli contrattuali che prevedono un impegno lavorativo, nell'arco del turno di lavoro, non superiore a 435 minuti primi. Qualora l'entità delle fermate non consenta la piena fruizione del Fattore di Riposo la parte non fruita sarà compensata negli ultimi 30 minuti di lavoro.
Secondo quanto previsto dal punto 5, art. 11 Disciplina Speciale Parte Prima del CCNL 14.12.1990, l'Azienda comunica alle OO.SS. quanto segue:

Metrica del lavoro
I. Premessa

Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all'esecuzione di un dato lavoro.

II. Criteri generali del sistema
I criteri generali del sistema fanno riferimento a:
1) Ciclo di lavorazione
2) Operazione
3) Modalità di rilevazione dei tempi di lavorazione
4) Tempo ciclo
5) Tempo effettivo assegnato
6) Coefficienti di maggiorazione
1) Ciclo di lavorazione
Viene così denominato il razionale susseguirsi delle operazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto, secondo un ordine prestabilito. La successione delle operazioni necessarie per la sua esecuzione è stabilita dall'Ingegneria di Produzione e non può essere variata ad iniziativa di altri.
2) Operazione
L'operazione è un insieme delle fasi di lavoro necessarie alla sola trasformazione del prodotto, chiamate "elementi d'operazione", compiute o dall'operaio, o dalla macchina, o da entrambi, in uno stesso posto di lavoro.
3) Modalità di rilevazione dei tempi di lavorazione
a) Tempo rilevato

La determinazione dei tempi di lavorazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del lavoro. I valori risultanti dalle misurazioni degli elementi componenti le operazioni del ciclo di lavoro definiscono il tempo rilevato.
Esso è successivamente integrato da maggiorazioni corrispondenti ai valori di fattori obiettivi che influenzano il lavoro, evidenziati nel successivo punto 6.
La rilevazione dei tempi di lavorazione viene effettuata secondo due metodologie:
a) rilievo diretto
b) preventivazione
b) Rilievo Diretto
I tempi rilevati sono ottenuti mediante diretta osservazione del ciclo operativo e valutazione degli elementi da misurare attraverso la procedura del cronometraggio, ovvero procedure di utilizzo di elementi normalizzati quali MTM, TMC, MTM2.
• Rilievo cronometrico
I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione.
Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di osservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a seconda del tipo e delle esigenze di lavorazione.
Il giudizio di velocità viene contemporaneamente formulato dal cronotecnico, sulla base di esperienze acquisite nell'osservazione di livelli "standard" di prestazione, ricavati secondo i principi della correlazione e di applicazione generalizzata nei vari settori industriali.
I risultati dei vari rilievi vengono mediati con il sistema della triangolazione, che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati secondo la normale "curva di Gauss".
• Rilievo con elementi normalizzati
In questa procedura, viene attribuito a ciascun elemento componente l'operazione un valore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di utilizzazione generale nell'industria, quali TMC, MTM, MTM2, che derivano da un'amplissima rilevazione diretta nei più svariati casi di lavoro e risultano, pertanto, omogenei rispetto a quelli ottenuti con la rilevazione cronometrica diretta.
Fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui al punto 6), il tempo base viene ricavato per sommatoria dei valori elementari standard.
• Metodo TMC
Il Metodo TMC (Tempi dei Movimenti Collegati) è un sistema, derivato dal MTM, idoneo alla determinazione sistematica dei tempi di lavorazione a carattere manuale. Consente di definire, tramite l'analisi dei movimenti (metodo di esecuzione), l'impiego della manodopera, tenendo conto delle particolari condizioni in cui si svolge ogni singolo lavoro.
La tabella relativa ai tempi standard è riportata in calce (ALL. 1).
c) Preventivazione
I Tempi preventivati sono ottenuti con il metodo TMC - MTM - MTM2 in base alla attività lavorativa prevista dal cartellino operazioni.
4) Tempo ciclo
Il tempo ciclo è la sommatoria dei tempi di sola trasformazione, evidenziato nei cicli di lavorazione, ed è il tempo mediamente necessario per la corretta esecuzione dell'operazione, nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
Viene utilizzato per la definizione della produzione oraria media da realizzare.
5) Tempo effettivo assegnato
Il tempo effettivo assegnato corrispondente alla sola trasformazione del prodotto assume configurazione diversa nelle varie situazioni produttive.
Esso infatti:
a) nelle linee a trazione meccanizzata coincide con il tempo rilevato maggiorato della sola quota di Fattore di Riposo eccedente la pausa di 40 minuti (definita nell'apposito capitolo "Linee a trazione meccanizzata");
b) nei sistemi tecnologici in cui i processi di automazione condizionano la prestazione lavorativa coincide con il tempo rilevato maggiorato del solo Fattore Fisiologico;
c) in tutte le altre aree produttive coincide con il tempo rilevato maggiorato di Fattore Fisiologico e di Fattore di Riposo.
6) Coefficienti di maggiorazione
Il tempo rilevato, come indicato al punto 3), viene successivamente aumentato per tenere conto:
• dell'affaticamento risultante dall'esecuzione del lavoro;
• delle esigenze fisiologiche normalmente incidenti durante l'arco di prestazione lavorativa.
A ciò si provvede mediante coefficienti di maggiorazione espressi in valore percentuale. I relativi valori sono indicati nella tabella riportata in calce (All. 2), con raggruppamenti prestabiliti secondo le possibili combinazioni dei fattori obiettivi presi in considerazione.
I valori indicati sono comprensivi delle percentuali di maggiorazione per esigenze fisiologiche, valutate nella misura uniforme del 4%.
Per tutte le lavorazioni che richiedono una presenza continua di organico posizionato, onde non arrestare il processo lavorativo, il fattore fisiologico viene usufruito dal singolo lavoratore mediante sua sostituzione per un tempo equivalente al predetto 4%, con un addetto proveniente dalla stessa area tecnologica.
I tempi ciclo ed i tempi effettivi, attraverso le maggiorazioni riconosciute, tengono conto di tutti gli elementi obiettivi che globalmente influiscono sulla prestazione e che sono sistematicamente raggruppabili come segue:
• Atteggiamento del corpo nello svolgimento del lavoro, per le variazioni di atteggiamento che interessano il corpo, gli arti ed il capo, e posizioni disagevoli.
• Dispendio energetico richiesto al prestatore di lavoro, che è funzione del numero di movimenti compiuti nell'unità di tempo, del peso mosso ad ogni movimento o del peso mantenuto fermo. Si tiene conto del numero di movimenti eseguiti nell'unità di tempo e dell'intensità di prestazione, nel rapporto che collega in modo inversamente proporzionale le velocità di spostamento e l'entità dei pesi, con i relativi effetti sulle pause fra movimenti successivi.
• Condizioni specifiche in cui svolge l'attività lavorativa, indipendentemente dall'influenza sul consumo energetico muscolare, e precisamente: grado di attenzione, condizione di illuminazione, temperatura ed umidità, rumorosità, nonché‚ condizioni ambientali di insieme, se influenzate da presenza di fumi, polveri, vapori, affollamento, pericolosità.

Relazioni sindacali
Relazioni sindacali

Le parti nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e dei compiti di rispettiva pertinenza, si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali.
In via preliminare, le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare un sistema di relazioni sindacali teso ad ampliare i momenti e le sedi di dialogo fra Azienda e sindacato e a ridurre le occasioni conflittuali. Tutto ciò sulla base della premessa che esista un vasto ambito di tematiche di comune interesse che possono essere affrontate in modo non conflittuale e partecipativo.
Al fine quindi di sviluppare concretamente ed operativamente le logiche partecipative e di coinvolgimento cui il modello organizzativo di riferimento risulta informato, le Parti convengono sull'esigenza di individuare un metodo per stabilizzare e dare continuità ai rapporti sindacali, prevedendo momenti di incontro periodico, per un esame sistematico della situazione sindacale in Azienda e l'approfondimento degli eventuali problemi emergenti, per quanto lasciato alle disponibilità delle parti stesse dalla legge e dal CCNL vigente. Conseguentemente le Parti convengono di costituire, nel pieno rispetto dello spirito di partecipazione, una serie di organismi partecipativi aziendali - sia a livello di Società, di Stabilimento e di Unità Operativa - definendone struttura, composizione e competenze.

Livello di società
Comitato consultivo

Viene costituito a livello di Società, il Comitato Consultivo con la finalità di analizzare lo scenario di competitività industriale e il posizionamento della Società all'interno di esso.
Tale Comitato, organismo di consultazione non negoziale, svilupperà il proprio lavoro sulle seguenti materie:
- Prospettive produttive e programmi di investimento
- Programmi di innovazione tecnologica ed organizzativa
- Posizionamento del prodotto sul mercato ed andamento dei livelli qualitativi
- Supervisione - con facoltà di indirizzo e guida - sui lavori delle altre Commissioni.
Composizione:
- Responsabile operativo della Società
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile dell'Amministrazione e Controllo
- Un rappresentante Sindacale Aziendale delle OO.SS. firmatarie nominato dalle rispettive Segreterie Nazionali.
Il Comitato Consultivo si riunirà di norma con cadenza semestrale.
Norma transitoria
Per tutto il 1994 il Comitato Consultivo sarà integrato da un titolare di responsabilità nazionale per ognuna delle OO.SS. firmatarie nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.
Durante tale periodo il comitato si riunirà presso la sede dell'Associazione imprenditoriale Territoriale.

Commissione pari opportunità
In linea con le più recenti disposizioni di legge in materia, finalizzate al perseguimento dell'obiettivo delle pari opportunità tra uomini e donne, Azienda e OO.SS. ritengono il perseguimento di tale obiettivo di reciproco comune interesse.
Pertanto concordano di istituire una Commissione dove dovranno essere fornite indicazioni e proposte tendenti ad affrontare in modo costruttivo la materia, prevenendo le occasioni di conflitto sui temi ad essa collegati.
Tale Commissione avrà funzione di carattere consultivo con compiti specifici di:
- studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall'art. 1 legge 125/91);
- esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità di cui all'art. 4 comma 1, 2, legge 125/91.
In relazione a quest'ultimo punto la Commissione svolgerà anche funzioni di preventiva composizione delle controversie collettive ed individuali relative alla parità uomo/donna e, pertanto, le Parti firmatarie si impegnano a portare ed affrontare in questa sede, anche su segnalazione della RSA, eventuali problemi, prima di ricorrere ad altri strumenti di tutela.
Le parti convengono che la Commissione per le Pari Opportunità sia anche la sede in cui venga consegnato il rapporto aziendale sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'art. 9 legge 125/91. In tale sede il rapporto verrà esaminato e discusso.
La Commissione sarà composta da:
- Responsabile del Personale
- Responsabile Sviluppo ed Organizzazione
- Responsabile Relazioni Sindacali
- Un Rappresentante per ognuna delle OO.SS. firmatarie nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Livello di stabilimento
Vengono istituite le seguenti Commissioni:

Commissione di prevenzione e conciliazione
Le parti riconoscono a tale Commissione la qualità di sede preferenziale e privilegiata ove ricercare, nel più ampio spirito collaborativo, soluzioni consensuali idonee al raffreddamento delle situazioni di tensione nelle Relazioni Sindacali, al fine di prevenire o comporre, attraverso uno sforzo comune di dialogo positivo, ogni eventuale conflitto potenziale o in atto.
Competenze:
Tale Commissione ha facoltà deliberante su tutte le controversie di carattere collettivo concernenti questioni non risolte in sede deliberante dalle altre Commissioni previste dal presente accordo.
A tale Commissione le parti convengono inoltre di ricorrere, al fine di ricercare una comune composizione, prima di intraprendere qualsiasi azione di tutela attraverso l'intervento di organismi esterni.
Composizione:
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabili delle Unità Operative
- Un rappresentante Sindacale Aziendale per ogni OO.SS. firmataria nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Commissione di verifica del Premio
Competenze:
In tale commissione verranno trattate le materie relative al Premio. In particolare verranno di volta in volta comunicati ed esaminati:
- i parametri di riferimento per mese, trimestre, anno successivo;
- i valori assunti mensilmente dai parametri operanti per il Premio;
- gli andamenti degli indici di riferimento.
Al fine di consentire alla Commissione l'esame degli elementi suddetti saranno preventivamente forniti, a cura dell'azienda, i dati di dettaglio e sintesi in ordine all'andamento dei singoli parametri.
Composizione:
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile dell'Amministrazione Controllo
- Responsabile Utilizzo Fattori
- Responsabili Unità Produttiva
- Responsabile della Pianificazione e gestione materiali
- Due Rappresentanti Sindacali per ogni OO.SS. firmataria nominati dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Commissione sulla formazione professionale
Le parti riconoscono un'importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane e ai fini del loro miglioramento qualitativo e, al tempo stesso, della competitività dell'Azienda.
Competenze:
Nell'ambito della Commissione sulla Formazione Professionale l'Azienda fornirà informazioni preventive sulle politiche formative e sulle modalità adottate per la loro realizzazione, con riferimento ai diversi filoni professionali.
Fornirà altresì indicazioni sui programmi formativi a fronte di trasformazioni tecnologiche o di formale cambiamento di mansione degli addetti nonché sui requisiti richiesti per le professionalità da formare con riguardo al tipo ed al livello di scolarità richiesta e/o alle conoscenze acquisite in precedenti esperienze lavorative.
Sarà esaminato a consuntivo il numero dei dipendenti coinvolti nei corsi e le tipologie qualitative e quantitative dei medesimi. A fronte di esigenze comunemente accertate la Commissione avrà facoltà di proporre interventi formativi per specifiche aree professionali.
Programmi formativi congiunti
Per esigenze specifiche di formazione delle RSA legate allo svolgimento dei compiti nelle Commissioni di Partecipazione, la Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà deliberare sui programmi formativi e sulle modalità di formazione ritenute più idonee.
Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si raccorderà con gli Organismi Paritetici Bilaterali costituiti dall'Accordo Interconfederale del 20/1/1993 nelle regioni in cui sono allocate le Unità Produttive di riferimento.
Composizione:
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile dello Sviluppo e Organizzazione
- Responsabili delle Unità Operative
- Un rappresentante Sindacale Aziendale per ogni OO.SS. firmataria nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Commissione sui servizi aziendali
Competenze:
Le parti individuano nei servizi aziendali un'area di comune interesse dove esercitare prioritariamente rapporti partecipativi e a tal fine viene istituita la Commissione che avrà competenze sulle seguenti materie.
Ristorazione aziendale
Per quanto riguarda la ristorazione aziendale la Commissione, in armonia con quanto previsto dall'art. 11 della legge 20/5/1970 n. 300, avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali cucina e nelle relative pertinenze, nonché sul rispetto delle norme di legge in materia di igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
Tutti i componenti della Commissione autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione delle bevande dovranno essere muniti di idoneo certificato sanitario.
La Commissione esaminerà i menù e potrà deliberare eventuali variazioni, fermo restando le compatibilità economiche.
A tale commissione viene attribuito il compito di verifica sulla funzionalità del servizio.
Attività extra lavorative del tempo libero
In relazione alle attività ricreative extra lavorative, con esclusione di quelle a carattere sindacale e politico, la Commissione potrà deliberare iniziative finalizzate alla promozione delle attività stesse nell'ambito delle disponibilità economiche annualmente definite dalla Direzione Aziendale e che verranno integrate dai contributi associativi dei singoli lavoratori.
La formula prevista è quella della libera adesione dei lavoratori che potranno organizzarsi anche attraverso specifiche forme associative, nel rispetto dell'art. 11 L. 300/70.
Trasporti
La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà deliberare iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
Attività di assistenza sociale nei confronti dei figli dei dipendenti
La Commissione valuterà possibili iniziative (quali colonie, borse di studio, manifestazioni particolari)
nell'ambito di disponibilità economiche annualmente predefinite dalla Direzione Aziendale.
Composizione:
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile dello Sviluppo e Organizzazione
- Responsabile Personale di Officina
- Due Rappresentanti Sindacali per ogni OO.SS. firmataria nominati dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Commissione Servizio Sanitario Aziendale
Ferme restando le prerogative e le responsabilità poste dalla legge in capo al datore di lavoro in materia, le parti concordano di istituire una Commissione con compiti relativi all'organizzazione del Servizio Sanitario Aziendale compatibilmente con le disponibilità economiche per la materia (orario di utilizzo, disposizione logistica, ecc.) al fine di garantire il miglior servizio ai lavoratori.
In particolare poi, in linea con le recenti direttive CEE (391/89 art. 8), la Commissione potrà promuovere iniziative formative per personale specificamente individuato.
La Commissione sarà composta da:
- Responsabile del Personale
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile della Tutela Ambiente
- Un rappresentante Sindacale Aziendale per ogni OO.SS. firmataria nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.
La Commissione potrà avvalersi, qualora congiuntamente se ne ravvisi l'opportunità, dell'apporto professionale del medico consulente dell'Azienda.

Livello di unità operativa
A livello di singole Unità Operative di Stabilimento vengono istituite, sempre con carattere partecipativo, ulteriori Commissioni a composizione stabile:
- Responsabile di Unità Operativa
- Responsabile di Produzione di Unità
- Responsabile di Ingegneria di Produzione di Unità
- Responsabile della Tutela Ambiente
- Responsabile delle Relazioni Sindacali
- Responsabile del Personale di Officina
- Un rappresentante Sindacale Aziendale per ogni OO.SS. firmataria nominato dalle Segreterie Nazionali delle stesse.

Commissione per l'ambiente, sicurezza e prevenzione infortuni
Con la costituzione di tale Commissione le parti intendono aderire allo spirito che informa le linee programmatiche ed operative della direttiva CEE 89/391 con particolare riferimento agli articoli 11 e 12 sez. II.
Il ruolo e l'attività della Commissione in questione si inquadra altresì nelle logiche della legge 300/1970 in ordine al coinvolgimento di rappresentanze di lavoratori nella gestione dei fatti attinenti la sicurezza sul lavoro (art. 9).
Pertanto sulla base del comune interesse ed impegno delle Parti al presidio e alla prevenzione sulla materia - fatte ovviamente salve le prerogative e le responsabilità previste in capo al datore di lavoro - si conviene che tale Commissione, la cui attività si intende finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, preveda tra le proprie competenze:
- la programmazione congiunta di incontri di sensibilizzazione dei lavoratori da realizzare operativamente a cura dell'Azienda;
- verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi, generali e specifici, collegati alla attività lavorativa.
Al riguardo, appositi interventi formativi saranno programmati e realizzati a fronte di trasformazioni tecnologiche o di formale cambiamento di mansione degli addetti.
- Informazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai suddetti rischi.
- Informazioni, con cadenza mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a: numero degli infortuni ripartiti fra franchigie e denuncie; statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi.
- Informazioni, con cadenza mensile, sugli eventi infortunistici e sul numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio Sanitario Aziendale.
- Messa a disposizione della documentazione aziendale relativa ai mezzi di protezione individuali e verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte di lavoratori.
- Illustrazione dei dispositivi di protezione, sia a carattere specifico che generale.
- Informazione in termini di sintesi statistica delle visite periodiche di legge previste.

Commissione Fabbrica Integrata
La Commissione analizzerà gli effetti prodotti dagli assetti tecnologici ed organizzativi sui lavoratori.
In particole svolgerà attività di monitoraggio circa l'avviamento produttivo dei nuovi modelli o delle nuove lavorazioni.
Seguirà l'andamento della salita produttiva e il graduale incremento degli organici ed eventuali problematiche collegate alla prestazione lavorativa degli addetti.
Tale attività avrà come finalità:
- Ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a:
a) aspetto ergonomico
b) funzionalità delle attrezzature e degli impianti
c) razionalizzazione delle attività lavorative
- Razionalizzazione dell'impiego di materiali
- Ottimizzazione dell'efficienza macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione, ecc.
- Evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento.
Per tutto quello che riguarda assegnazione dei tempi o valori di rendimento, la Commissione prenderà visione, su richiesta, degli elementi di saturazione del tempo assegnato (tempo rilevato o preventivato e maggiorazioni) per le singole operazioni.
In tali materie la Commissione assorbe ed esaurisce la procedura prevista dall'art. 11 D.S. parte I paragrafo 23 ultimo comma.
La Commissione si occuperà anche, in termini propositivi, degli strumenti di coinvolgimento, per curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate al Piano di Qualità Totale, con particolare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori ed il monitoraggio delle iniziative di partecipazione Azienda/Sindacato presenti in Stabilimento, al fine di conseguire il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Procedure comuni
Modalità di funzionamento delle commissioni

Le riunioni si terranno all'interno dello Stabilimento secondo un calendario definito dalle Parti in occasione della prima riunione ovvero su richiesta motivata di una delle stesse.
I componenti delle Commissioni, nella loro attività all'interno delle stesse, dovranno operare coerentemente con i principi di partecipazione che ispirano il presente accordo.
La partecipazione alle riunioni non è delegabile.
Le OO.SS. terranno conto, all'atto della nomina, dei criteri di competenza, esperienza e conoscenza.
Le OO.SS. predette provvederanno alla nomina di un membro supplente, il quale parteciperà ai lavori solo in caso di indisponibilità del membro effettivo.
Le parti convengono che, in tutte le occasioni in cui le Commissioni hanno competenza deliberante, la decisione verrà assunta qualora si realizzi l'incontro delle volontà dei due soggetti presenti in Commissione (Azienda e Sindacato).
In ogni caso, la Commissione che esamina un argomento in sede deliberante dovrà adottare la propria decisione entro il quinto giorno dalla data della prima riunione in cui detto argomento è stato posto all'ordine del giorno.
In caso di dichiarazione di uno dei due soggetti componenti del carattere di urgenza, la Commissione è vincolata a pronunciarsi entro due giorni dalla dichiarazione stessa.
Qualora la Commissione non raggiunga una decisione sulle materie di cui sopra nei modi e nei tempi stabiliti, della questione di merito sarà investita la Commissione Prevenzione e Conciliazione che dovrà esaminare la questione stessa tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dalla data in cui ne è stata investita. Anche per la Commissione Prevenzione e Conciliazione è prevista nelle modalità predette la procedura d'urgenza.
La pronuncia della suddetta Commissione dovrà intervenire con le stesse modalità sopra indicate per le altre Commissioni.
Qualora la Commissione Prevenzione e Conciliazione non raggiunga una decisione secondo le modalità di cui sopra, ovvero non la raggiunga entro i termini stabiliti, le parti rientrano nella facoltà di porre in essere atti unilaterali in merito alla questione non concordemente definita.
Per quanto riguarda i casi e le materie sopra definite resta inteso che fino alla conclusione della procedura le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi azione o comportamento unilaterale, ivi compresi il ricorso ad altri strumenti esterni di tutela ovvero iniziative di astensione dal lavoro, inerenti alla controversia la cui procedura decisionale è ancora in itinere.
Permessi di partecipazione
Le parti convengono di riconoscere ai Rappresentanti Sindacali Aziendali, in quanto membri del Comitato Consultivo e delle Commissioni di Partecipazione di cui al presente accordo, un'unica quota annuale fissa di ore di permesso retribuito da utilizzare all'interno dello Stabilimento.
I permessi di cui al precedente paragrafo potranno essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione agli organismi citati nonché per le attività direttamente collegate ad essa.
Pertanto in ragione di anno alle OO.SS. firmatarie verrà attribuito un totale di ore di permesso complessivo per tutte le OO.SS. così definito:

numero dipendenti ore di permesso
al 1° gennaio di ogni anno
fino a 1500 2000
da 1501 a 3000 4000
da 3001 a 5000 6000
oltre 5001 8000

Le parti firmatarie convengono altresì di incontrarsi entro il mese di gennaio di ogni anno per definire la attribuzione ai singoli organismi partecipativi del 70% della quota totale annua di spettanza.
Il rimanente 30%, considerato quota di riserva, sarà assegnato congiuntamente dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie ad esaurimento della quota di cui al paragrafo precedente.
Sarà cura dell'Azienda fornire ai rappresentati sindacali componenti gli organismi di partecipazione la modulistica per l'utilizzo dei permessi.
Mensilmente saranno forniti alle OO.SS. Nazionali firmatarie ed al Comitato Consultivo i prospetti riepilogativi dell'utilizzo di tali permessi da parte dei RSA suddivisi per ognuno degli organismi partecipativi.

Verbalizzazione incontri
Gli argomenti trattati nell'ambito delle Commissioni di Partecipazione saranno verbalizzati a cura delle Commissioni stesse e, di volta in volta, riportati in apposito registro a cura dell'Azienda.
Si intende che, in ordine ai dati forniti dall'Azienda ed alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività delle Commissioni, i componenti delle stesse sono tenuti alla riservatezza, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle normative di legge e di contratto vigenti.

Esercizio del diritto di assemblea
Ai sensi del 4° comma dell'art. 20 legge 300/70 le Parti convengono di disciplinare le modalità per l'esercizio del diretto di assemblea come segue.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 300/70 ed all'art. 1 Disciplina Generale Sezione Seconda CCNL vigente, tenuto conto del particolare regime di turnazione dei lavoratori addetti o collegati al ciclo produttivo, che prevede all'interno di ogni singola UTE una rotazione settimanale della forza lavoro, per i lavoratori che in ragione della turnazione programmata si trovino a fruire del riposo in concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea di cui all'art. 1 D.G. Sezione Seconda CCNL vigente, potranno essere indette, fuori dell'orario di lavoro, apposite assemblee in specifici locali messi a disposizione dall'Azienda secondo modalità indicate di volta in volta dalla stessa.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo di strumenti audiovisivi durante lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 1 D.G. Sezione Seconda CCNL vigente le modalità di utilizzo sono regolate come segue:
- sarà cura delle OO.SS. fornire gli strumenti operativi e tutto quanto altro necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi;
- la richiesta di avvalersi di tali materiali dovrà essere inoltrata dalle OO.SS. all'Azienda almeno sei giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea;
- quando vengono proiettati dei filmati, questi dovranno avere stretta attinenza alle materie previste dalla legge 300/70;
- non sono consentite proiezioni di programmi in diretta, o comunque registrati da canali televisivi, senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese filmate all'interno dell'Azienda;
- sarà cura delle OO.SS., al termine dell'assemblea, riportare i mezzi audiovisivi fuori dall'Azienda.
I mezzi audiovisivi utilizzati dovranno essere adeguati e compatibili con i locali già ritenuti idonei, in relazione ai disposti legislativi e contrattuali, per l'esercizio del diritto di assemblea.
Le OO.SS. sono tenute a rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente ed all'utilizzo degli strumenti di proiezione.
Le OO.SS. ed i loro rappresentanti assumono la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'Azienda.

Locali destinati alle Rappresentanze Sindacali Aziendali
L'Azienda provvederà ai sensi dell'art. 27 legge 300/70 a individuare all'interno dell'Unità Produttiva un idoneo locale comune che metterà permanentemente a disposizione delle RR.SS.AA..
Le Organizzazioni Sindacali introdurranno in tali locali proprie macchine da scrivere e fotocopiatrici e quant'altro possa essere necessario al loro utilizzo.
L'autorizzazione all'introduzione dei macchinari nei locali destinati alle RSA situati all'interno dello Stabilimento dovrà essere richiesta con un preavviso di 15 giorni al Responsabile del Personale.
Tenuto conto delle molteplicità degli usi cui possono essere adibiti i macchinari di cui sopra, sono comunque da considerare non consentiti quelli che possano recare pregiudizio all'Azienda.
La responsabilità per l'utilizzo, la manutenzione, il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, la custodia di tale macchinario è interamente a carico dei Rappresentati Sindacali Aziendali interessati e delle OO.SS. che esonerano completamente da ciò l'Azienda.

Disposizioni finali
Servizio Sanitario Aziendale Sata

In osservanza delle disposizioni legislative vigenti, lo Stabilimento sarà dotato di una Sala Medica principale, ubicata all'interno di una Unità Operativa, per fornire le prestazioni di pronto soccorso e di prime cure in caso di infortunio e di improvvisi malori oltre che per l'espletamento di visite sanitarie preassuntive e periodiche.
Adeguatamente distribuite sulle aree dello Stabilimento, e comunque anch'esse all'interno delle Unità Operative, saranno attivate due ulteriori infermerie opportunamente attrezzate.

Servizio Sanitario Aziendale Fma
In osservanza delle disposizioni legislative vigenti, lo Stabilimento sarà dotato di una Sala Medica principale, ubicata all'interno dell'avancorpo uffici - corsia Ovest e baricentrica rispetto alle aree di lavorazione e montaggio, per fornire le prestazioni di pronto soccorso e di prime cure in caso di infortunio e di improvvisi malori oltre che per l'espletamento di visite sanitarie preassuntive e periodiche.
Sarà inoltre attrezzata una ulteriore infermeria presso l'avancorpo uffici - corsia Sud all'altezza del piano montaggio.

Ristorazione aziendale Sata
Le scelte attuate nella istituzione del servizio di ristorazione aziendale sono state finalizzate da un lato alle necessità tecnico-organizzative aziendali e dall'altro alla volontà di fornire ai lavoratori un adeguato servizio per la consumazione del pasto.
A tal fine sarà realizzato un sistema di ristorazione di tipo fresco tradizionale.
Per gli scopi sopraindicati la Società si doterà di apposita struttura ubicata nell'area servizi situata nelle adiacenze delle Unità Produttive.
In tale struttura saranno realizzati idonei locali attrezzati per la preparazione dei pasti nonché per la loro distribuzione e consumazione.

Ristorazione aziendale Fma
Le scelte attuate nella istituzione del servizio di ristorazione aziendale sono state finalizzate da un lato alle necessità tecnico-organizzative aziendali e dall'altro alla volontà di fornire ai lavoratori un adeguato servizio per la consumazione del pasto.
A tal fine sarà realizzato un sistema di ristorazione di tipo fresco tradizionale.
Per gli scopi sopraindicati la Società si doterà di apposita struttura ubicata presso l'avancorpo uffici – corsia Ovest in posizione baricentrica rispetto alle aree produttive di lavorazione e montaggio.
In tale struttura saranno realizzati idonei locali attrezzati per la preparazione dei pasti nonché per la loro distribuzione e consumazione.