Categoria: Normativa statale
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Legge 27 dicembre 1975, n. 780 - Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale

(G.U. n. 19 del 22 gennaio)

 

 

Giurisprudenza Collegata: Tribunale di Reggio Emilia, 1279/2013; Cass. Civ. 4353/2015; Cass. Civ. 26165/2015; Cass. Civ. 7430/2016; Cass. Pen. 5273/2017; Cass. Civ. 6814/2017; Cass. Civ. 7209/2017; Cass. Pen. 4560/2018Cass. Civ. 24024/2021; Cass. Civ. 18165/2023; Cass. Pen. 31812/2023;


 






Art. 1.

L'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1. La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistino altri lavori che espongano al rischio della silicosi".



Art. 2.

L'art. 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi.



Art. 3.

Gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.



Art. 4.

L'art. 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20%;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio".

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 11861/2016; Cass. Civ. 7209/2017; Cass. Civ. 8460/2017Cass. Civ. 22870/2021;

 


Art. 5

L'art. 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparto respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile".



Art. 6

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui all'art. 145, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'art. 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'I.N.A.I.L. secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1962, n. 1115.



Art. 7

I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.



Art. 8

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:


con grado di inabilità dal 50 al 59%

L. 25.000


con grado di inabilità dal 60 al 79%

" 35.000


con grado di inabilità dall'80% all'89%

" 65.000


con grado di inabilità dal 90 al 100%

" 100.000




Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:


con grado di inabilità dal 50 al 59%

L. 25.000


con grado di inabilità dal 60 al 79%

" 35.000


con grado di inabilità dall'80 all'89%

" 60.000


con grado di inabilità dal 90 al 100%

" 85.000




A decorrere dal 1° luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.

Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



Art. 9

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50 al 59%, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.



Art. 10

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979 con il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1945, nonché con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20%. per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.

Il primo comma dell'art. 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera o, opificio, cantiere eccetera".

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 9078/2013; Cass. Civ. 13908/2013; Cass. Civ. 7430/2016;