Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di un datore di lavoro per lesioni personali colpose in danno di una dipendente per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, ed in particolare per aver omesso di munire una pressa di idonei ripari - Ricorso fondato poichè il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è, così come sostenuto dal ricorrente, procedibile a querela di parte secondo la formulazione letterale dell'art. 590 c.p., u.c., laddove è precisato che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela con conseguente procedibilità di ufficio riguarda esclusivamente i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo, o malattia superiore a quaranta giorni) e gravissime, e solo se si tratta di fatti commessi (la norma recita testualmente "limitatamente ai fatti") con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Sentenza annullata con rinvio.

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.L., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 28/06/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità derivante dalla mancanza di querela.

Fatto

L.L. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza per rispondere del reato di lesioni personali colpose per avere quale legale rappresentante della ditta L. F.lli (esercente attività di conceria) - cagionato alla dipendente O.I. lesioni personali gravi, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, ed in particolare per aver omesso di munire la pressa a piani mobili LED 10 matricola (OMISSIS) di idonei ripari atti ad evitare che le mani o le altre parti del corpo dei lavoratori venissero offese dal piano inferiore in movimento contro quello fisso; di modo che la O., intenta ad utilizzare con una collega la pressa a piani mobili con movimento verticale, venuta a trovarsi con la mano sinistra in zona pericolosa, allorquando venivano chiusi i ripari ed avviato il ciclo di lavorazione, riportava lesioni personali gravi, quali lo schiacciamento e l'ustione della mano sinistra, comportanti una malattia guarita in oltre quaranta giorni con postumi permanenti (in Chiampo, 03/04/2002).
All'esito del giudizio, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di Euro 300,00, di multa con il beneficio della non menzione.
Proponeva gravame la difesa dell'imputato e la Corte d'Appello di Venezia confermava l'impugnata decisione.
La Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni dell'appellante relative alla determinazione della durata della malattia derivata alla parte lesa dalle lesioni subite, ed alla asserita procedibilità del reato a querela, nella specie non presentata, motivava il proprio convincimento sottolineando in particolare che ben poteva prescindersi da qualsiasi valutazione circa la prova della durata della malattia per un periodo superiore ai quaranta giorni - in ordine alla quale appariva inutilizzabile una deposizione testimoniale dalla quale il primo giudice aveva ritenuto di poter trarre il dato probatorio attestante la gravità delle lesioni riportate dalla parte lesa posto che anche per le lesioni personali colpose lievi, purchè commesse, come nella concreta fattispecie, con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, il reato sarebbe procedibile di ufficio a norma dell'art. 590 c.p., u.c., di tal che l'eccezione difensiva non poteva comunque trovare accoglimento.
Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge sull'asserito rilievo che il reato "de quo" sarebbe perseguibile a querela, mancante in atti, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2003 con la quale è stato sottolineato che la procedibilità a querela delle lesioni cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quelle derivate dalla violazione della normativa antinfortunistica, è riconducibile ad un'opzione di politica legislativa sottratta ad ogni contestazione di legittimità costituzionale: sostiene il ricorrente che nella citata sentenza del Giudice delle leggi è stato altresì precisato che la procedibilità di ufficio, per le lesioni derivate dalla violazione di norme antinfortunistiche, è limitata alle lesioni gravi e gravissime.



Diritto

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è, invero, così come sostenuto dal ricorrente, procedibile a querela di parte secondo la formulazione letterale dell'art. 590 c.p., u.c., laddove è precisato infatti che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela con conseguente procedibilità di ufficio riguarda esclusivamente (vi è un espresso richiamo al primo e secondo capoverso) i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo, o malattia superiore a quaranta giorni) e gravissime, e solo se si tratta di fatti commessi (la norma recita testualmente "limitatamente ai fatti") con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale: ne deriva che solo per le lesioni cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale è sempre richiesta ai fini della procedibilità, a prescindere dall'entità delle lesioni, la querela. L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Venezia, altra Sezione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, valutando se dagli atti possono trarsi validi ed utilizzabili elementi probatori ai fini della determinazione della durata della malattia derivata alla parte lesa dalle lesioni subite.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008