Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 17 febbraio 1954
Validità: 01.01.1954 - 31.12.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Garzoni.
Art. 17. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Malattia ed infortuni.
Art. 20. - Diaria.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Permessi straordinari.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Norme disciplinari.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Controversie individuali.
Art. 30. - Controversie collettive.
Art. 31.
Art. 32. - Durata del patto.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Ascoli Piceno, 17 febbraio 1954

Addì 17 febbraio 1954 nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, in Ascoli Piceno, via Trieste, 32, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, aderente alla Cgil [...], viene stipulato, in esecuzione a quanto disposto dalla norma n. 1 del Patto nazionale di Roma del 31 luglio 1951, il presente Patto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura da valere per tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 3. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro, può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua porzione, rispetto alla precedente qualifica.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1957, nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
mesi di dicembre, gennaio e febbraio: ore 7;
mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore 8;
mesi di giugno, luglio e agosto: ore 9.
Per i salariati addetti ai lavori di cura, governo ed allevamento del bestiame, in considerazione del carattere discontinuo di tali prestazioni, l’orario normale di lavoro è determinato in via indiretta dalle mansioni e dalle dotazioni del bestiame previste per ciascuna categoria.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. Per i lavori eseguiti al coperto è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restante il disposto dell’art. 1, n. 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però a giudizio dell’agricoltore, ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nel giorno di riposo le mansioni tassative cui sono normalmente preposti.
Per mansioni tassative debbono intendersi quelle indispensabili ed inderogabili e dalle quali il lavoratore non possa esimersi senza danneggiamenti per le attività produttive inerenti alla stalla, quali le operazioni di alimentazione, mungitura e pulizia del bestiame e della stalla.
A tali salariati, i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a forfait pari a 18 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta o divisi in due periodi, a seconda delle esigenze dell’azienda.

Art. 19. - Malattia ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 21. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 22. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]
3) con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi degli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili e al bestiame;
[...]
d) recidiva di mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal paragrafo 2);
e) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 29. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Il tentativo di conciliazione da parte delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 30. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.