Tribunale di Pescara, Sez. Civ., 27 aprile 2012, n. 990 - Indennizzo da malattia professionale: impiegato bancario addetto all'uso di computer e relativo mouse


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nel procedimento CIVILE riservato all'udienza del ...

PROMOSSO DA
PT.
con domicilio eletto in Penne presso l'Avv.to A. Cirone (Corso dei Vestini, n. 52), dal quale è rappresentato e difeso con procura a margine del ricorso


CONTRO

INAIL

elettivamente domiciliato presso gli Uffici di Avvocatura della sede locale di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avito P. VETRONE in virtù di procura generale alle liti.

OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.

Fatto


Con ricorso depositato il 12.5.2011 PT. esponeva che in data 2.3.2011 aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professale (sindone pronatoria) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di impiegato bancario, addetto all'uso di computer e relativo mouse; domanda in relazione alla quale l'Istituto, in esito agli espletati accertamenti strumentali, aveva negato l'indennizzabilità della patologia. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente respinta, il ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondere in suo favore la rendita o, in subordine, indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000, tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ritualmente citato, l'ente convenuto resisteva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed insistendo per la reiezione della stessa.
Cosi radicatosi il contraddittorio, era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, in data odierna ha avuto luogo la discussione ed all'esito la controversia è stata così decisa.

 

Diritto

 

Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da "sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over-use", ed altresì stabilito che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni cui il medesimo è stato esposto nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa. Il perito ha infine specificato l'incidenza invalidante della tecnopatia indicandola nella misura del 15%.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esaustiva motivazione.
E dunque la domanda va accolta, con le conseguenze di legge precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P. Q. M.

Così provvede

Dichiara che PT è affetto da sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over-use, con grado di inabilità generica lavorativa del 15%, e per l'effetto condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13 D. L.vo n. 38/2000, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna, inoltre, l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 Per diritti ed € 700,00 per onorario di difesa, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to A. Cirene, antistatario.

Così deciso in Pescara, depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2012.