Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 10 aprile 1953
Validità: 01.05.1953 - 30.04.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Sindacale Provinciale e Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, Federbraccianti-Cgil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Macerata

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Mansioni e qualifiche.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali e collettive.
Art. 29. - Condizioni di miglior favore.
Art. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Macerata, 10 aprile 1953

Addì 10 aprile 1953 nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Macerata alla presenza del Direttore [...] sono convenuti [...] Unione Provinciale Agricoltori; [...] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; [...] Unione Sindacale Provinciale; [...] Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli; [...] Federbraccianti aderente alla Cgil; i quali hanno convenuto e stipulato il seguente Contratto Integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto fissa le norme di carattere normativo e salariale regolanti i rapporti di lavoro fra datore di lavoro agricolo e salariati fissi della Provincia di Macerata.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata non inferiore ad un anno; la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo, della abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e il salariato fisso all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto. [...]

Art. 6. - Mansioni e qualifiche.
I salariati fissi si distinguono nelle seguenti categorie:
A) Fatutto o garzone: non ha attribuzioni specifiche e dovrà eseguire tutti i lavori e servizi che gli vengono ordinati, compresi quelli della stalla;
B) Capo d’opera e guardiano: sorveglia gli operai e i lavori secondo gli ordini ricevuti dal direttore dell’azienda o dal fattore, partecipa all’esecuzione dei lavori stessi. Può essere adibito al altri lavori o servizi;
C) Boaro: il boaro avrà il governo di 25 capi di bestiame in scala per i quali dovrà provvedere alla falciatura, scarico e trasporto dei foraggi ed al trasporto e sistemazione del letame in concimaia. Quando il boaro avrà in cura meno di 25 capi di bestiame dovrà prestare servizio in altri lavori di campagna in relazione al tempo disponibile;
D) Vaccaro mungitore: è addetto al bestiame da latte ed avrà la cura di non meno di 15 vacche da latte a frutto ed un massimo di 25 ivi compresi eventuali capi sopra anno, oltre il 25 % massimo di allevo fino allo svezzamento completo. Avrà l’obbligo della falciatura, carico e trasporto dei foraggi e mangimi, oltre quello del trasporto e sistemazione del letame in concimaia. Il vaccaro che ha la cura di più di 15 vacche da latte e sino al massimo di 25, sempre con il relativo allevo come sopra, avrà a suo carico il solo lavoro di stalla e precisamente: la pulizia, la preparazione, distribuzione del mangime, mungitura, carico, trasporto e sistemazione del letame in concimaia. Oltre alle cure precedenti il vaccaro dovrà provvedere all'assistenza nei parti e cure sanitarie, sorveglianza diurna e notturna. Quando il vaccaro abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra stabilita, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro nei campi. I tori sono in soprannumero e non vi è diritto a compenso;
E) Magazziniere: è addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti al carico e scarico dei prodotti ed alla loro conservazione di cui ne è responsabile;
F) Meccanico trattorista: esercita la propria attività al servizio dell’azienda secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro per la custodia, riparazione, manutenzione, conduzione delle macchine in genere, attrezzi e veicoli, nonché per la lavorazione meccanica del terreno. Quando non lavora con le macchine sarà adibito ad altri servizi nell’interno dell’azienda;
G) Garzone spesato: non ha attribuzioni specifiche ed esegue tutti i lavori che gli vengono ordinati, compresi quelli della stalla;
H) Fabbro, muratore e falegname: sono quei lavoratori assunti dall’azienda agricola in rapporto alla loro specifica qualifica di mestiere e che prestano interamente la loro opera nell’azienda con specifica competenza in materia. Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento Sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonché ad acquistare la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito. Trascorso un periodo di 3 mesi il salariato fisso matura il diritto alla nuova qualifica.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi speciali necessari al lavoro cui è chiamato, mentre gli attrezzi comuni necessari per l’espletamento delle funzioni normali cui è chiamato il salariato debbono essere forniti dallo stesso. Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere, 48 settimanali.
La distribuzione dell’orario di lavoro sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata normale dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno può essere suddivisa come segue:
Mesi di dicembre, gennaio e febbraio: ore 7 giornaliere;
Mesi di marzo, aprile maggio, settembre, ottobre e novembre: ore 8 giornaliere;
Mesi di giugno, luglio e agosto: ore 9 giornaliere.
I salariati che non eseguono un vero e proprio lavoro normale continuativo e le cui mansioni sono tassative (salariati addetti alla custodia del bestiame) non sono compresi nell’orario sopra stabilito.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14 del presente contratto. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. I salariati fissi, che per la loro particolare qualifica (addetti alla custodia e governo del bestiame) non possono usufruire del riposo settimanale, hanno diritto ad un periodo di ferie compensativo di 15 giorni all’anno escluse le normali ferie annuali.

Art. 18. - Malattie ed infortuni.
[...] In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno ininterrotto di servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, e chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nei modi seguenti;
а) con la multa da 1/8 fino ad 1/4 della paga giornaliera;
1) Disubbidienza recidiva e continuata;
2) Incuria nell’esecuzione delle proprie mansioni;
3) Ubriachezza;
[...]
5) Ritardi abituali all’inizio del lavoro, sospensione o anticipazione della cessazione del lavoro;
b) Con la sospensione dal lavoro e dalla paga fino ad una settimana per i seguenti motivi:
[...]
2) Risse nell’azienda;
3) Minacce gravi verso il datore di lavoro o chi per esso;
c) Con il licenziamento in tronco per i seguenti motivi:
1) In caso di recidiva nelle mancanze contemplate ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;
2) Furto o danneggiamento volontario del materiale di lavorazione e di qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
[...]
4) Passaggio a vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 28. - Controversie individuali e collettive.
Le controversie Individuali che dovessero sorgere per l’applicazione e per l’interpretazione del presente contratto e, comunque, nello svolgimento del rapporto di lavoro e denunciate dalle parti interessate alle proprie organizzazioni per il tentativo di conciliazione, dovranno essere esplicate entro 30 giorni dalla denuncia, passati i quali, se non sarà intervenuta la conciliazione, gli interessati potranno demandare la soluzione della controversia all'ufficio Provinciale del Lavoro del capoluogo. Le controversie di carattere collettivo che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo saranno esaminate, per la loro sollecita e amichevole composizione, dalle Associazioni Sindacali contraenti.
Qualora la composizione di dette controversie risultasse impossibile, esse potranno essere demandate, di accordo tra le parti, ad una Commissione paritetica, presieduta da un presidente scelto di comune accordo dalle organizzazioni contraenti.