Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 5 luglio 1957
Validità: campagna 1957
Parti: Associazione Provinciale Trebbiatori di Ancona e Cisl
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, ecc., Ancona

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Qualifiche e retribuzioni.
Art. 3. - Riposo settimanale.
Art. 4. - Lavoro festivo.
Art. 5. - Ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 6. - Indennità sostituzione vitto.
Art. 7. - Personale in organico.
Art. 8. - Sospensione del lavoro.
Art. 9. - Applicabilità del contratto.

Contratto collettivo per gli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori della provincia di Ancona, 5 luglio 1957

Addì 5 luglio 1957, alle ore 11, nella sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro di Ancona, tra l’Associazione Provinciale Trebbiatori di Ancona [...], e la Cisl [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori addetti alla trebbiatura dei semi ed alla motoaratura.

Art. 1. - Classificazione del personale.
Il personale addetto alla motoaratura ed alla trebbiatura di semi deve essere considerato a tutti gli effetti (previdenziali, assicurativi, corresponsione degli assegni familiari, ecc.) appartenente al settore industria.

Art. 3. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale verrà effettuato nella giornata di domenica.

Art. 5. - Ferie, festività e gratifica natalizia.
La tariffa forfettaria di cui all’art. 2, comprende il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 7. - Personale in organico.
È fatto obbligo di avere in organico il seguente personale:
Motoaratura: n. 3 motoristi;
Lavorazioni minori: n. 1 motorista; n. 2 imboccatori.
[...]
Si stabilisce altresì che qualora per causa di forza maggiore l’organico di cui sopra rimanesse temporaneamente incompleto, la retribuzione che sarebbe spettata all’assente o agli assenti, verrà suddivisa in parti uguali fra i rimanenti lavoratori, maggiorandola del 25 % per quelle prestazioni che superassero il normale orario di lavoro.

Art. 9. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica su tutto il territorio della provincia di Ancona ed ha valore per la campagna 1957 e si intenderà rinnovato per gli anni successivi se entro il 31 maggio di ciascun anno non ne verrà data regolare disdetta.