Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 10 luglio 1958
Validità: 10.07.1958 - 09.07.1959
Parti: Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Ascoli Piceno e Fermo e Cisl, Cgil
Settori: Agroindustriale, Motoaratura, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche e retribuzioni.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
Art. 4. - Ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 5.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi della provincia di Ascoli Piceno, 10 luglio 1958

Addì 10 luglio 1958, alle ore 17, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ascoli Piceno, tra l’Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Ascoli Piceno e Fermo [...] e la Cisl [...], la Cgil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi operanti nella provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2. - Orario di lavoro.
La durata massima normale della giornata di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro effettivo.
Non si considerano come lavoro effettivo:
1) i riposi intermedi;
2) le soste di lavoro non inferiori a 10 minuti, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio.
I riposi, perché possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse e indicati nella tabella degli orari.
Si computa come lavoro effettivo:
а) il tempo impiegato per la preparazione e messa a punto del trattore;
b) il tempo occorrente per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione, riparazione del trattore e prestazioni accessorie;
c) il tempo necessario per i trasferimenti.

Art. 3. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso pari alla paga oraria normale maggiorata del 20 % (venti per cento) quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale di lavoro, di cui al precedente art. 2.
Debbono intendersi ore di lavoro notturno quelle comprese tra le ore 21 e le ore 4.
Il lavoro compiuto nelle ore notturne sarà compensato con una maggiorazione [...]

Art. 4. - Ferie, festività e gratifica natalizia.
La tariffa salariale, di cui all’art. 1 è comprensiva del compenso per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 5.
Il presente contratto, valido per la provincia di Ascoli Piceno, ha la durata di un anno e si intende prorogato per gli anni successivi qualora non venga data formale disdetta almeno un mese prima della sua scadenza.