COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO

D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007, D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, DGRV 30 DICEMBRE 2008, N. 4182

Regione del Veneto
Direzione regionale MiLPS
Direzione regionale INAIL
Direzione regionale INPS
Direzione regionale ISPESL
ARPA del Veneto
Direzione Interregionale VV.F.
URP del Veneto
ANCI del Veneto
Autorità Portuale di Venezia

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Confindustria Veneto
Confcommercio Veneto
Confartigianato Veneto
Coldiretti Veneto
CGIL Veneto
CISL Veneto
UIL Veneto
CISAL Veneto
ANMIL Veneto
Direzione Marittima di Venezia


Dicembre 2012


Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro “ DVR standardizzato” del Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto partecipato da:
Regione Veneto-Direzione Prevenzione - Servizio tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SPISAL AULSS n. 4
SPISAL AULSS n. 20
Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INAIL- Direzione Regionale Veneto
Confindustria Veneto
Confartigianato Veneto
Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
CGIL veneto
CISL Veneto
UIL Veneto


INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Artt. 17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81)

Conformi alle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012


Premessa
Il Comitato Regionale di Coordinamento, ritenendo la valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, presupposto essenziale e prioritario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità alle proprie funzioni di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione indicate dal DPCM 21 dicembre 2007, ha approvato la presente metodologia per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che può essere utilizzata direttamente dal Datore di Lavoro, in collaborazione con le figure aziendali indicate dall’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le presenti indicazioni, sono state elaborate nell’ambito della collaborazione tra istituzioni pubbliche con competenze nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e parti sociali, anche in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 all’atto dell’approvazione delle procedure di cui al comma 8, lettera f) del richiamato art. 6 (“…La Commissione consultiva, a seguito dell’approvazione del documento, rileva che i soggetti pubblici competenti in materia, con il supporto dell’INAIL, debbano essere sollecitati all’elaborazione di strumenti di supporto che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei settori”) e forniscono istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione o la eventuale revisione del DVR e sono conformi ai contenuti del D.M. 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008. La metodologia proposta può essere utilizzata dal datore di lavoro di ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni della stessa e dal settore/comparto di appartenenza.
Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.
Il modello di DVR comprende anche 14 liste di controllo di approfondimento di alcuni rischi/elementi di valutazione, per i quali il datore di lavoro che intende servirsene è tenuto a considerare unicamente le parti presenti nella propria attività, adattandone eventualmente i contenuti alle specifiche esigenze aziendali.
Il Comitato Regionale di Coordinamento si impegna, tramite apposito gruppo di lavoro, ad aggiornare e integrare periodicamente le liste di controllo e a monitorare l’applicazione della metodologia al fine di adattarne i contenuti ai mutamenti della normativa in materia e alle specifiche esigenze emergenti dal territorio.
Si evidenzia in ogni caso che, in conformità al parere n. 7/2012 reso dalla Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, “…il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR”.


1 - Introduzione
Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D.Lgs. n. 81/2008, art. 2).
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (di seguito d.v.r.) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro (di seguito d.d.l.) ed è finalizzato a:
a- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,
b- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
c- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Le indicazioni di seguito riportate hanno la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi (di seguito v.r.) e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 30/11/2012.

2 - Requisiti generali
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età (lavoratori minori e lavoratori con elevata anzianità lavorativa) alla provenienza da altri paesi, ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
I rischi da valutare sono quelli “presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività” (art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008).
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, “… che vi provvede con obiettivi di SEMPLICITÀ, BREVITÀ E COMPRENSIBILITÀ, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI DI PREVENZIONE …” (art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).

2.1 - Chi valuta i rischi, chi collabora e chi viene consultato
Nella valutazione dei rischi e successiva elaborazione del d.v.r. il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito r.s.p.p.) e del medico competente (di seguito m.c.), se nominato sulla base dei rischi presenti che prevedono la sorveglianza sanitaria.
Il d.d.l. deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito r.l.s. o r.l.s.t.), qualora eletto o designato.

2.2 - Quando va redatto il DVR
Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il ddl deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il documento deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato).
Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s..

2.3 - Quando deve essere rielaborato il d.v.r.
La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:
1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di infortuni significativi;
4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.

3 – Le indicazioni per la v.r. e la predisposizione del d.v.r.
Le presenti indicazioni, conformi ai contenuti del d.m. …. “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008”, mettono a disposizione delle aziende, appartenenti ai diversi settori produttivi, una metodologia generale e semplificata per effettuare la v.r. ed elaborare e/o revisionare il d.v.r.

La metodologia, descritta nel paragrafo 3.1 “Contenuti del documento di valutazione dei rischi”, in particolare:
1- individua gli elementi costitutivi minimi del d.v.r. (sezioni da 1 a 5);
2- indica, per ciascuna sezione, gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre;

Nel paragrafo 3.2 “Modello di Documento di Valutazione dei rischi” viene proposta, a titolo puramente esemplificativo e non vincolante, una traccia per la stesura del documento che si compone di modelli degli elaborati previsti all’interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell’attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare).

Nel paragrafo 3.3 “Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo” si elencano i rischi normati potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi e si rinvia a specifiche liste di controllo allegate al presente documento che possono essere utilizzate per l’individuazione dei rischi e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.


Paragrafo 3.1 - I contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi.
Paragrafo 3.2 – Modello di Documento di Valutazione dei rischi
Paragrafo 3.3 – Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo.


Fonte: prevenzione.ulss20.verona.it