Regione Lazio
Deliberazione 11 settembre 2012, n. 425
Istituzione del “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato”, quale struttura tecnico-scientifica di supporto e riferimento in ambito regionale.
B.U.R. 18 settembre 2012, n. 47



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il D.Lgs 81/08 e s.m.i. che all'art. 28 comma 1 prevede che la valutazione dei rischi lavorativi “ ...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell’8 ottobre 2004... ”
VISTO il D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, che per il combinato disposto degli artt. 28 comma 1-bis e 6 comma 8, lettera m-quater), prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro costituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
TENUTO CONTO che il Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L, nel 2009, ha istituito un sottogruppo di lavoro, coordinato dalla Regione Lazio attraverso la AUSL RMC, per definire modalità tecniche in attuazione della normativa in esame;
TENUTO CONTO che il sottogruppo sopra indicato ha elaborato la “Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” nel marzo 2010;
TENUTO CONTO che le Regioni hanno proposto la “Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”, di cui sopra, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
correlato di cui all’art. 28, comma 1 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successi modifiche e integrazioni” in cui vengono riportate le “Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 6, comma 8 lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;
TENUTO CONTO che il Coordinamento Interregionale P.I.S.L.L. ha ravvisato, comunque, la necessità, successivamente alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, di rinnovare il mandato al sottogruppo di lavoro, sempre Coordinato dalla Regione Lazio attraverso la AUSL RMC, per “Formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
TENUTO CONTO che il sottogruppo di lavoro, in attuazione del mandato, ha prodotto nel gennaio 2012 il documento “Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per le attività di vigilanza alla luce della Lettera Circolare del 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” inviandolo al Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L. per la sua approvazione;
TENUTO CONTO che il documento, sopra indicato, è stato approvato in sede tecnica dal Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L., nella seduta del il 15.2.2012;
CONSIDERATO che l’Area regionale Sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della Determinazione 28 febbraio 2011, N. B141 1, “...ha compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività svolte dai servizi PreSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e “attua tutte le iniziative derivanti da norme statali e da direttive europee volte a contrastare gli infortuni sul lavoro e le patologie ad esso correlate”;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione su tutto il territorio regionale al mandato normativo, di cui agli artt. 28 comma 1-bis e 6 comma 8, lettera m-quater), sullo stress lavoro-correlato in maniera coerente ed omogenea rispetto alle indicazioni nazionali, attraverso una struttura tecnico-scientifica di riferimento regionale;
CONSIDERATA l’esperienza acquisita dal Servizio Presal della AUSL RMC, quale coordinatore delle attività interregionali, come indicato nei punti precedenti, e che presso lo stesso è attivo il Centro per il disagio psicologico lavorativo;
CONSIDERATO pertanto che il Servizio Presal della AUSL RMC ha tutte le caratteristiche per essere individuata quale struttura tecnico-scientifica di riferimento regionale in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato;
CONSIDERATA la nota DB32268 del 20.2.2012 del Dirigente dell'Area Sicurezza nei luoghi di lavoro, al Direttore della Direzione regionale “Assetto istituzionale, prevenzione ed assistenza territoriale” con la quale si propone di individuare una struttura tecnico-scientifica di riferimento regionale sulla tematica in oggetto presso il Servizio Presal della AUSL RMC;
PRESO ATTO che nella seduta del 12.04.2012 del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 d.lgs. 81/08, per quanto riguarda il punto 7 dell'odg, è stata assunta la decisione di “Individuazione del Servizio
Presal della AUSL RMC quale Centro regionale di riferimento per la valutazione dello stress lavoro correlato”;
RITENUTO di dover individuare una struttura tecnico-scientifica, denominata “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato”, che abbia valenza regionale, e sia di supporto e riferimento tecnico-scientifico alla Direzione regionale competente, ai Servizi Presal delle AUSL, alle aziende ed ai lavoratori;
RITENUTO di individuare a tale fine il Servizio Presal della AUSL RMC, all’interno del quale opera il Centro per il disagio psicologico lavorativo;
RITENUTO di individuare le seguenti competenze del “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato”:
Svolgere funzione di riferimento per la Direzione regionale competente e i Servizi PRESAL della Regione sulle tematiche riguardanti lo stress lavoro-correlato (normativa, metodiche di valutazione, vigilanza) anche con l’obiettivo di uniformare le procedure di intervento;
promuovere e organizzare iniziative di formazione rivolte agli operatori dei Servizi PRESAL e ad altri operatori della prevenzione (RSPP, medici competenti, RLS, ecc.) su tematiche riguardanti lo stress lavoro-correlato;
fornire informazione e assistenza ad associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, a istituzioni universitarie e di ricerca, allo scopo di costruire e/o adattare modelli di valutazione, in coerenza con le indicazioni legislative della Commissione consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/08;
esercitare funzioni di raccordo tra il Gruppo di lavoro “Stress lavoro-correlato” in seno al “Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro”, e i Servizi PRESAL regionali;
RITENUTO che il funzionamento del centro tecnico-scientifico non comporta alcuna previsione di risorse finanziarie a carico della Regione aggiuntive rispetto a quelle già previste annualmente nell’ambito dei finanziamenti per le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro alle AUSL;
RITENUTO altresì che l’ASL RMC può provvedere al funzionamento centro tecnico-scientifico anche con ì fondi propri introitati con le sanzioni ex D.Lgs. 758/94;
RITENUTO che il Direttore del Servizio Presai della ASL RMC debba presentare alla competente Direzione regionale:
- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il piano di attività annuale, con obiettivi, attività e risorse;
- entro 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione sull'attività svolta; all’unanimità

DELIBERA

per le motivazioni richiamate nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
- di individuare una struttura tecnico-scientifica, denominata “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato”, che abbia valenza regionale, e sia di supporto e riferimento tecnico-scientifico alla Direzione regionale competente, ai Servizi Presal delle AUSL, alle aziende ed ai lavoratori;
- di individuare a tale fine il Servizio Presal della AUSL RMC, all'interno del quale opera il Centro per il disagio psicologico lavorativo;
- di individuare le seguenti competenze del “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro correlato”:
svolgere funzione di riferimento per la Direzione regionale competente e per i Servizi PRESAL della Regione sulle tematiche riguardanti lo stress lavoro-correlato (normativa, metodiche di valutazione, vigilanza) anche con l’obiettivo di uniformare le procedure di intervento;
promuovere e organizzare iniziative di formazione rivolte agli operatori dei Servizi PRESAL e ad altri operatori della prevenzione (RSPP, medici competenti, RLS, ecc.) su tematiche riguardanti lo stress lavoro-correlato;
- fornire informazione e assistenza ad associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, a istituzioni universitarie e di ricerca, allo scopo di costruire e/o adattare modelli di valutazione, in coerenza con le indicazioni legislative della Commissione consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/08;
esercitare funzioni di raccordo tra il Gruppo di lavoro “Stress lavoro-correlato” in seno al “Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro”, e i Servizi PRESAL regionali;
il funzionamento del centro tecnico-scientifico non comporta alcuna previsione di risorse finanziarie a carico della Regione, aggiuntive rispetto a quelle già previste annualmente nell’ambito dei finanziamenti per le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro alle AUSL;
La ASL RMC può provvedere al funzionamento del centro tecnico-scientifico anche con i fondi propri introitati con le sanzioni ex D.Lgs. 758/94;
Il Direttore del Servizio Presal della ASL RMC dovrà presentare alla competente Direzione regionale;
- entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il piano di attività annuale, con obiettivi, attività e risorse;
- entro 31 gennaio dell’anno successivo una relazione sull’attività svolta.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nel portale POS Lazio della Sanità.