Protocollo d’Intesa
tra

L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Calabria, nella persona del Direttore Regionale per la Calabria - Dr. Mario Lo Polito, domiciliato per la carica in via Vittorio Veneto, 60, Catanzaro

e

l’EBAC - Ente Bilaterale Artigianato Calabria, con sede in Viale Emilia 100 di Catanzaro nella persona del Presidente Giulio Valente

Premesso che

- Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’Inail è chiamato a svolgere compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L’impegno fondamentale dell’istituto, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere ed incentivare in maniera incisiva la cultura della prevenzione sul lavoro;
- Con delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’istituto (CIV) n. 14 del 3 ottobre 2012 , contenente la “Relazione programmatica 2012-2013” e n. 18 del 28 novembre 2012, contenente ulteriori indicazioni in materia, sono stati fissati gli obiettivi da raggiungere per valorizzare la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro coinvolgendo “adeguatamente” tutti i soggetti operanti nel campo e fra questi anche le parti sociali, i Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali;
- I progetti devono garantire la piena rispondenza degli interventi alle esigenze delle singole realtà territoriali privilegiando la micro, piccola e media impresa e quanto ritenuto condivisibile dalle parti sociali;
- All’art. 51 del d.lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs.106/ 2009 e ss.mm.ii., viene riconosciuto agli Organismi Paritetici la funzione di supporto alla imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Il d.lgs 81/08 e gli accordi interconfederali nazionali e regionali attribuiscono ad EBAC Calabria una serie di compiti in materia di sicurezza nelle imprese artigiane, ed in
- particolare l’attività di segreteria tecnica ed organizzativa per le strutture di gestione previste dagli accordi interconfederali nazionali e regionali;
- L’EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro, costituita ai sensi dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 2 febbraio 1992 dalle Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, allo scopo di garantire interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti in momenti di difficoltà economica e produttiva, si occupa anche di servizi alle imprese associate, connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro grazie all’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (in seguito OPRA Calabria) che coordina e gestisce gli RLST;

Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità e contenuti dell’accordo
L’INAIL e l’EBAC intendono realizzare iniziative di formazione/informazione con Io scopo di promuovere sia la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro che comportamenti attivamente responsabili nelle aziende e nei lavoratori che operano nel campo dell’artigianato;

Art. 2 - Obblighi dei sottoscrittori
L’EBAC- Calabria provvederà, a formulare proposte progettuali finalizzate agli scopi di cui all’art. 1 coinvolgendo le imprese artigiane che presentano maggiore rischiosità, anche al fine di ridurre la spesa per infortuni e malattie professionali. A tale scopo, a conclusione dei progetti che saranno realizzati dovrà essere predisposta apposita relazione sul contenuto degli stessi e sugli effetti attesi.
L’INAIL ha il ruolo di co-finanziatore dei progetti che saranno formulati ed attentamente vagliati nel rispetto della normativa interna vigente.
L’EBAC- Calabria e l’OPRA Calabria si impegnano, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010, ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Gruppo di lavoro
Per l’attuazione della presente intesa verrà istituito un gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti di tutte le parti coinvolte (in numero massimo di due per ogni Ente partecipante all’iniziativa).

Art. 4 - Oneri finanziari
Il finanziamento INAIL sarà erogato tenendo conto dei vincoli di contabilità (verifica della posizione contributiva ed assicurativa) e dietro presentazione di regolare fattura da intestare ad INAIL-Direzione Regionale Calabria.

Art. 5 - Durata dell’Accordo
Il presente accordo ha validità di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Letto e sottoscritto in Catanzaro, il 4 giugno 2013


Fonte: INAIL