Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 4 giugno 1957
Validità: 01.06.1957 - 31.12.1958
Parti: Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara - Sezione Legno e Fillea, Sullav-Cisl, Uil-Legno
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Consumo attrezzi.
Art. 5. - Indennità di zona malarica.
Art. 6. - Mense aziendali.
Art. 7. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 8. - Validità e durata.
Accordo per la fornitura di indumenti di lavoro agli operai addetti all’industria del legno della provincia di Ferrara, 4 giugno 1957

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno della provincia di Ferrara, 4 giugno 1957

In Ferrara, addì giugno 1957, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara - Sezione Legno [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...], il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav), aderente alla Cisl [...], l’Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie dei prodotti del Legno e del Sughero, stipulato in Roma il 24 luglio 1956, da valere per tutto il territorio della provincia di Ferrara per le Industrie del Legno di cui alla sfera di applicazione indicata nel Contratto nazionale stesso e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Apprendistato.
Per gli apprendisti valgono le norme di legge in materia.
[...]

Art. 3. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del Contratto nazionale di lavoro, sono considerati:
1) Lavori di particolare disagio:
а) lavorazioni sotto tettoie senza muri e quindi esposte alle intemperie;
b) lavorazioni in locali a temperatura artificialmente elevata (forni ecc.).
2) Lavori nocivi:
a) verniciatura alla nitrocellulosa o a spruzzo;
b) produzione di agglomerati di sughero con catrame;
c) trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche;
d) fabbricazione di compensati per quanto concerne l’incollaggio con le colle sintetiche.
3) Lavori pericolosi:
а) lavori su scale mobili tipo Porta o su ponti sospesi;
b) lavori che si svolgono all’esterno di edifici per la posa in opera di infissi ad altezza superiore ai metri 5; lavori all’interno di edifici limitatamente a quelli che si svolgono ad altezza superiore ai metri 7; accatastamento di legname ad altezza superiore ai metri 5.
Si conviene che agli operai addetti a tutti i lavori sopraindicati, limitatamente alla durata dei lavori stessi e qualora i medesimi si protraggano per oltre due ore, debba essere corrisposta una indennità del 10 % sulla retribuzione globale (paga e contingenza).
Tale indennità, in deroga a quanto fissato dal citato art. 26 del CCNL, viene confermata nella misura suindicata quale situazione di miglior favore esistente in questa provincia all’atto dell’entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956.
L’indennità per i lavori disagiati, nocivi e pericolosi, non è cumulabile nel senso che non mette conto che un operaio venga, ad un tempo, adibito ad una lavorazione nociva e pericolosa, o pericolosa e disagiata, o nociva e disagiata, ecc.

Art. 5. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità di L. 24 giornaliere.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6. - Mense aziendali.
Tenuto conto di quanto previsto in materia dall’articolo 31 del CCNL si lascia facoltà che in sede aziendale venga esaminata la possibilità di istituire le mense compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche delle singole Ditte.

Accordo per la fornitura di indumenti di lavoro agli operai addetti all’industria del legno della provincia di Ferrara, 4 giugno 1957
In Ferrara addì quattro giugno millenovecentocinquantasette, presso la Sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara - Sezione legno [...] e il Sindacato del Legno della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...], il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...], l’Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [...], si conviene che annualmente le Industrie del Legno della Provincia di Ferrara forniranno ai propri dipendenti operai un indumento protettivo di lavoro già confezionato.
Tale indumento consisterà in una tuta per i lavoratori addetti alle macchine, per i verniciatori, per i lucidatori fissi e per i facchini, mentre agli altri operai verrà fornito un grembiule in cintura.
Si conviene altresì che le aziende in luogo degli indumenti protettivi suddetti potranno corrispondere una indennità sostitutiva vestiario commisurata in L. 10 (per la tuta) e in L. 4 (per il grembiule) per ogni giornata di effettivo lavoro.
Il presente accordo avrà durata e validità analoga a quelle del contratto integrativo provinciale.