Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 15 novembre 1955
Validità: 21.11.1955 - 20.11.1957
Parti: Unione Industriali del Lazio e Sindacato Provinciale Lavoratori Legno (Sezione della Fillbav)-Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, Unione Sindacale di Roma e Provincia-Cisl, Camera Sindacale Provinciale di Roma-Uil e Unione Provinciale del Lavoro-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Roma

Sommario:

Art. 1. - Parte generale.
Art. 2. - Classificazione delle qualifiche.
Art. 3. - Festività infrasettimanali.
Art. 4. - Indennità di zona malarica.
Art. 5. - Indennità di consumo ferri.
Art. 6. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 7. - Trasferta.
Art. 8. - Norma transitoria.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Allegato - Contratto collettivo integrativo di lavoro 19 dicembre 1950

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai dell’industria del legno della provincia di Roma, 15 novembre 1955

Addì 15 novembre 1955, in Roma, presso la Sede della Unione Industriali del Lazio, tra l’Unione Industriali del Lazio [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno (Sezione della Fillbav) [...], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia [...], l’Unione Sindacale di Roma e Provincia della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale di Roma della Uil [...]
Addì 15 novembre 1955, in Roma, presso la Sede della Unione Industriali del Lazio, tra l’Unione Industriali del Lazio [...] e l'Unione Provinciale del Lavoro della Cisnal [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per le industrie del legno e del sughero 15 maggio 1953, da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di Roma e provincia, esercenti l’industria del legno.

Art. 1. - Parte generale.
Il presente contratto collettivo provinciale costituisce parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto nel contratto provinciale stesso non è previsto.

Art. 4. - Indennità di zona malarica.
In relazione al disposto dell’art. 25 del contratto nazionale, viene determinata in L. 50 (cinquanta) giornaliere la indennità da corrispondere agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti da zona non malarica a zona riconosciuta malarica.

Art. 6. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolga ad una altezza non inferiore a metri 5 da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa, a spruzzo, di produzione di farina di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, qualora, nonostante l’adozione di efficienti impianti di aspirazione, permanga un ambiente nocivo.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 8. - Norma transitoria.
Con riferimento all’art. 6 del contratto nazionale di lavoro, riguardante la regolamentazione integrativa dell’apprendistato, le parti si riservano di incontrarsi entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto provinciale. Nel frattempo si considerano in vigore - oltre alle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - le disposizioni contenute in materia nel precedente contratto provinciale (in quanto, naturalmente, compatibili con le norme della legge predetta).

Allegato
Contratto collettivo integrativo di lavoro 19 dicembre 1950

(Richiamato all’art. 8 del Contratto provinciale 15 Novembre 1955)
(Omissis).

Art. 3. - Apprendistato ed istruzione professionale.
Con riferimento all’art. 6 del contratto nazionale 28 dicembre 1948, il periodo di apprendistato viene disciplinato come segue: anni 4 per il gruppo A) anni 3 per il gruppo B)
Per il gruppo B) qualora l’apprendista venga assunto all’età di 14 anni, il periodo di apprendistato potrà essere elevato a quattro anni.
Agli apprendisti dipendenti da Ditte inquadrate nel settore del legno verrà concessa la riduzione di un’ora sull’orario normale, onde permettere loro di frequentare i corsi professionali istituiti per la categoria e limitatamente ai giorni nei quali detti corsi sono aperti e funzionanti e sempreché detti corsi non si svolgano fuori del normale orario di lavoro.
L’apprendista che chiede di usufruire della concessione di cui sopra, dovrà documentare, giornalmente, l’avvenuta frequenza del corso professionale con l’esibire un documento di frequenza firmato giornalmente dai professori del corso.
Ove non risulti comprovata la frequenza del Corso l’ora concessa per detta frequenza non verrà retribuita.
L’apprendista che, pur avendo richiesto di usufruire del permesso per frequentare i corsi, per tre volte consecutive non avrà potuto comprovare la propria frequenza al Corso professionale, sarà comminata la sospensione per sei giorni; in caso di recidiva potrà essere licenziato in tronco come colpevole di grave mancanza disciplinare.
(Omissis).