Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 5 febbraio 1958
Validità: 03.02.1958- 31.12.1958
Parti: Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero-Associazione Industriale Lombarda , Sindacato degli Industriali del Legno-Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, Gruppo delle Industrie Varie -Associazione Legnanese dell’industria, Gruppo Industriali Lodigiani e Sindacato Legno Artistiche e Varie-Camera Confederale del Lavoro di Milano, Sindacato Legno Artistiche e Varie-Unione Sindacale Provinciale di Milano, Sindacato Legno Artistiche e Varie-Unione Italiana Lavoro di Milano e Sindacato Provinciale del Legno e Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Milano

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Indennità consumo ferri.
Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1956, per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Milano, 5 febbraio 1958

Milano, addì 5 febbraio 1958, tra il Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Associazione Industriale Lombarda [...], il Sindacato degli Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza [...], il Gruppo delle Industrie Varie dell’Associazione Legnanese dell’industria [...], il Gruppo Industriali Lodigiani [...] e il Sindacato Legno Artistiche e Varie della Camera Confederale del Lavoro di Milano [...], il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell’Unione Sindacale Provinciale di Milano [...], il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell’Unione Italiana Lavoro di Milano [...]
Milano, addì 5 febbraio 1958, tra il Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Associazione Industriale Lombarda [...] e il Sindacato Provinciale del Legno e Affini della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Cisnal [...]
è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo al CCNL 24 luglio 1956 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Milano.

Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 5 metri da terrà o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.
In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Agli operai, che per ragioni di lavoro sono trasferiti fuori della provincia di Milano e destinati in zona malarica, compete, per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella misura del 10 per cento sulla retribuzione conglobata.
La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona di alta montagna ad altezza non inferiore ai 1500 metri e limitatamente al tempo in cui l’operaio permane nella zona stessa.