Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 20 dicembre 1957
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1958
Parti: Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, Sezione Provinciale Industrie del legno e Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie-Cisl
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 5. - Decorrenza e durata.
Allegato Verbale 3 febbraio 1955 per la ricognizione dei gruppi merceologici

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Belluno, 20 dicembre 1957

Addì 20 dicembre 1957, in Bellurie, tra l’Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, Sezione Provinciale Industrie del legno [...] e il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Cisl) [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1956, da valere per gli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Belluno.

Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
In base all’art. 26 del contratto nazionale sono considerati lavori disagiati, nocivi o pericolosi:
- quelli effettuati nei piazzali ed alla scortecciatura dei tronchi all’aperto quando piove o nevica;
- quelli effettuati in locali a temperatura artificialmente elevata da 37° C. in su (forni, caldaie, presse a caldo, ecc.);
- quelli effettuati in ambienti particolarmente polverosi (in presenza di polvere di legno o di canapoli);
- quelli effettuati nei reparti di verniciatura a spruzzo, di impregnazione o di conservazione del legno, le cui lavorazioni vengano fatte con sostanze che aggravano il normale lavoro dell’operaio apportandogli particolare disagio;
- quelli effettuati per la produzione di «porophor» e di «cadorite», limitatamente, per questi ultimi, nel locale di macinazione e per gli addetti alla macinazione stessa.

Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Con riferimento al contenuto del penultimo ed ultimo comma dell’art. 35 del citato contratto nazionale, resta precisato che ai dipendenti lavoratori dovranno essere sempre forniti utensili di proprietà delle aziende.
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