Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 30 dicembre 1957
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1958
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia, Associazione degli Industriali di Monfalcone e Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana Lavoratori, Unione Sindacale Provinciale
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Gorizia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Trattamento economico di trasferta.
Art. 3. - Indennità di zona malarica.
Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 5. - Indennità di consumo attrezzi.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli addetti alle industrie del legno della provincia di Gorizia, 30 dicembre 1957

Addì 30 dicembre 1957, presso l’Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia, tra l’Associazione predetta [...], l’Associazione degli Industriali di Monfalcone [...], e in ordine alfabetico, le sottoelencate organizzazioni: la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Italiana Lavoratori [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per gli stabilimenti industriali del legno ed i lavoratori dagli stessi dipendenti quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 24 luglio 1956.

Art. 3. - Indennità di zona malarica.
La speciale indennità di cui all’art. 25 del contratto nazionale sarà corrisposta nella misura vigente nella zona, riconosciuta malarica, dove il lavoratore sia stato trasferito.

Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
A sensi dell’art. 26 del contratto di lavoro sono da considerare disagiati, nocivi e pericolosi i seguenti lavori:
operazioni eseguite in locali a temperatura superiore ai 40 gradi C.;
operazioni di impregnazione del legno con sostanze bituminose o di catramazione quando richiedano la diretta partecipazione manuale dell’operaio;
operazioni di preparazione di colle a base di aldeide formica e acido formico;
tutte le operazioni da svolgersi su scala Porta o ponti sospesi ad una altezza superiore ai 4 metri dal suolo.

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Nelle aziende che occupino stabilmente più di 20 lavoratori sarà provveduto, a cura del datore di lavoro, all’assegnazione di una tuta, per ciascun anno di servizio prestato, agli operai addetti alle normali mansioni produttive e di due tute agli addetti a lavori particolarmente sporcanti.
Nella prima, fase di attuazione del provvedimento e per le nuove assunzioni la ditta provvederà a fornire il lavoratore di due abiti di lavoro, uno dei quali a carico dell’interessato, che ne rimborserà la spesa in forma rateale.
La consegna dell’abito di lavoro avverrà quando ,sia stato superato il periodo di prova.
I lavoratori sono tenuti a vestire l’abito di lavoro pena il ricorso da parte dell’azienda alle sanzioni di cui all’art. 40 del vigente contratto di lavoro.
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