Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 dicembre 1957
Validità: 30.12.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e Federazione Italiana Lavoratori del Legno-Cgil, Federazione Unitaria Lavoratori del Legno-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil, Unione Provinciale-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 3. - Indennità di trasferta.
Art. 4. - Indennità di zona malarica.
Art. 5. - Indennità consumo attrezzi.
Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Art. 7. - Mantenimento condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo da valere per gli operai delle industrie del legno e del sughero della provincia di Firenze escluso il mandamento di Prato, 30 dicembre 1957

L’anno 1957, addì 30 del mese di dicembre, in Firenze, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze [...], con la partecipazione del Capo sezione industriali del legno [...] e di una delegazione di industriali del settore medesimo [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno (Cgil) [...], la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno (Cisl) [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...], la Unione Provinciale della Cisnal [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al Contratto nazionale 28 dicembre 1948, rinnovato il 24 luglio 1956, da valere per gli operai dell’industria del legno e del sughero della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato.

Art. 2. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
In applicazione dell’art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce:
a) lavori disagiati:
Si considerano lavori disagiati quelli normalmente eseguiti in locali a temperature artificialmente elevate adibiti ad uso di forno, essicatoio ecc. o particolarmente polverosi in misura costante ed anormale;
b) lavori nocivi:
Si considerano lavori nocivi quelli della verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, nonché al trattamento del legno con sostanze chimiche nocive;
c) lavori pericolosi:
Si considerano lavori pericolosi quelli che si svolgono su, scale aeree o ponti mobili.
Qualora il datore di lavoro abbia in efficienza o metta in atto dispositivi idonei ad eliminare del tutto i rischi ed i disagi sopra indicati, non si darà luogo alla corresponsione della percentuale prevista dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4. - Indennità di zona malarica.
In relazione all’art. 25 del Contratto nazionale, la indennità di zona malarica viene fissata in L. 50, per ogni giornata di presenza nella zona stessa.

Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Le aziende sono tenute a passare agli operai dipendenti due tute l’anno. Di contro agli operai è fatto obbligo di tenere con la massima cura gli indumenti ricevuti ed indossarli sempre durante le ore di lavoro.
Qualora in via eccezionale il datore di lavoro, per ragioni particolari, non provveda direttamente a passare agli operai la tuta di lavoro, l’operaio stesso sarà autorizzato all’acquisto di cui trattasi dietro rimborso di L. 2500 per ogni tuta. Qualora si tratti di acquisto per grembiule destinato al personale operaio femminile, il rimborso come sopra indicato sarà contenuto nella misura massima di L. 2000.